martedì 25 settembre 2012

Trasmissione telematica di UNICO, IRAP e IVA 2012: termine ultimo per l’invio il 01/10/2012

Ultimi giorni per la trasmissione telematica dei modelli UNICO, IRAP, IVA e CNM 2012, relativi al periodo d’imposta 2011.
Il termine è fissato a lunedì 1° ottobre 2012, poiché l’ordinaria scadenza del 30 settembre quest’anno cade di domenica, e riguarda le persone fisiche che devono presentare il modello UNICO 2012 PF (compreso il modello “MINI”), le società di persone e i soggetti equiparati, che devono presentare il modello UNICO 2012 SP, nonché i soggetti IRES “solari”, tenuti a presentare il modello UNICO 2012 SC o ENC. Entro il 1° ottobre vanno altresì trasmessi in via telematica i modelli IRAP 2012, i modelli IVA 2012, qualora presentati in via autonoma rispetto al modello UNICO 2012 (per obbligo o per scelta), nonché i modelli CNM 2012 in caso di tassazione di gruppo.
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 del DPR 322/98, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa all’Agenzia delle Entrate mediante procedure telematiche, direttamente o tramite uno degli intermediari abilitati. Secondo quanto affermato dalla circ. Agenzia delle Entrate 25 gennaio 2002 n. 6 (§ 4.5), la trasmissione si considera conclusa nel giorno in cui è completata la ricezione da parte della stessa Agenzia.
Al riguardo, si ricorda che la Corte di Cassazione, con la recente ordinanza del 27 luglio 2012 n. 13432, ha fornito un importante principio in materia di trasmissioni telematiche, stabilendo che il termine di trasmissione deve ritenersi rispettato, per il trasmittente, con riguardo al momento dell’invio al destinatario (quindi, per quanto qui interessa, entro la mezzanotte del 1° ottobre 2012), a condizione che all’invio segua il perfezionamento presso il destinatario, anche se successivamente allo spirare del termine (magari pochi minuti dopo la mezzanotte dell’ultimo giorno). Secondo la Cassazione, infatti, tale impostazione è la necessaria trasposizione, nell’ambito della trasmissione telematica, del “principio di scissione degli effetti della notificazione”, affermato con riguardo ai termini processuali per le notifiche a mezzo posta, dove per il notificante rileva il momento di spedizione, mentre per il notificato quello di ricezione (cfr. Corte Cost. n. 28/2004).
In sostanza, se gli invii telematici in esame vengono effettuati entro la mezzanotte del 1° ottobre 2012, il termine deve ritenersi rispettato anche se la ricezione delle dichiarazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate si concluderà successivamente. Le dichiarazioni tempestivamente inviate, ma ricevute dall’Agenzia dopo lo scoccare della mezzanotte del 1° ottobre, pertanto, non potranno essere considerate tardive e quindi sanzionabili (sia in capo al contribuente che in capo all’intermediario).
La circ. Agenzia delle Entrate 6/2002 (§ 4.5) ha peraltro chiarito che le dichiarazioni presentate in via telematica si considerano tempestive se trasmesse nei termini anche se successivamente scartate, purché siano correttamente ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla comunicazione telematica dell’avvenuto scarto.
Altro rilevante aspetto da considerare è che, secondo l’Agenzia delle Entrate (cfr. circ. 6/2002 § 4.5 e istruzioni ai modelli), in caso di omessa o ritardata trasmissione telematica della dichiarazione da parte dell’intermediario incaricato, il contribuente diventa passibile delle sanzioni previste a suo carico per omessa o ritardata presentazione della dichiarazione, ferma restando la distinta responsabilità dell’intermediario stesso in relazione all’obbligo di trasmissione telematica (ai sensi dell’art. 7-bis del DLgs. 241/97).
Tale impostazione è stata contestata da alcune pronunce di merito; ad esempio, la C.T. Prov. Vercelli, nelle sentenze 17 giugno 2010 n. 42 e 43, ha affermato che il contribuente non può essere sanzionato per l’eventuale ritardo od omissione della trasmissione telematica della dichiarazione, se la stessa è stata consegnata in tempo utile all’intermediario e dallo stesso ha ottenuto l’impegno alla trasmissione; in tal caso, infatti, la sanzione va applicata soltanto all’intermediario. Tali pronunce si basano sulla considerazione che le circolari dell’Amministrazione finanziaria e le istruzioni ai modelli di dichiarazione, “pur avendo carattere vincolante per l’amministrazione pubblica, non possono certo assurgere a rango di fonti di diritto valide per tutti i consociati” e il contribuente non può essere sanzionato per mancanza di colpa, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del DLgs. 472/97, neppure a titolo di colpa in vigilando.
Tuttavia, l’impostazione dell’Agenzia delle Entrate è stata recentemente confermata dalla Cass. 8 maggio 2012 n. 16958, la quale ha affermato che “l’affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere per via telematica la dichiarazione dei redditi alla competente Agenzia delle Entrate ... non esonera il soggetto obbligato alla dichiarazione dei redditi a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto”.
Fonte: Eutekne