martedì 11 settembre 2012

Modello 770/2012 e ravvedimento ritenute 2011: il 20/07/2012 è il termine per l’invio ed il versamento

Ancora pochi giorni per l’invio dei modelli 770/2012 Semplificato e Ordinario: in assenza di ulteriori proroghe relative al termine di presentazione dei modelli 770/2012, l’invio deve, infatti, avvenire entro il 20 settembre. Tale data rileva anche ai fini del ravvedimento delle ritenute relative al 2011.
Il DPCM 26 luglio 2012, emanato in attuazione dell’articolo 12 comma 5 del DLgs. 241/97, ha infatti prorogato dal 31 luglio 2012 al 20 settembre 2012 il termine di presentazione dei modelli 770/2012 Semplificato e Ordinario.
Il differimento dei termini di presentazione dei modelli 770/2012 è stato disposto per andare incontro alle esigenze rappresentate dalle categorie professionali, in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da effettuare per conto dei contribuenti e dei sostituti d’imposta.
Con il termine del 20 settembre 2012 si è, inoltre, voluto evitare sovrapposizioni con le scadenze di presentazione dei modelli UNICO, IRAP e IVA relativi al 2011, il cui termine è fissato al 1° ottobre 2012 (in quanto il 30 settembre 2012 cade di domenica).
Si osserva, altresì, che la modifica del termine di presentazione dei modelli 770/2012 ha effetti anche sul ravvedimento operoso.
In particolare, per effetto del “nuovo” termine disposto dal DPCM 26 luglio 2012, entro il 20 settembre 2012 sarà possibile regolarizzare, mediante l’istituto del ravvedimento operoso:
- l’infedele presentazione dei modelli 770/2011 Semplificato e Ordinario, relativi al 2010;
- l’omessa effettuazione, nel 2011, delle ritenute;
- l’omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel 2011.
Ovviamente, al fine di fruire del ravvedimento operoso dovranno essere corrisposti interessi e sanzioni. Con riferimento a queste ultime si ricorda che, ai sensi dell’articolo 14 del DLgs. 471/97, il sostituto d’imposta che non effettua, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 20% dell’ammontare non trattenuto. Il ravvedimento operoso comporta, tuttavia, il versamento:
- della sanzione ridotta del 2,5% (un ottavo della sanzione del 20%), calcolata sull’ammontare delle ritenute non operate, per la violazione della mancata effettuazione della ritenuta;
- della sanzione ridotta per l’omesso versamento delle ritenute, pari al 3,75% dell’importo non versato, considerando che la regolarizzazione avviene entro il cosiddetto termine “lungo” (termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa all’anno di commissione della violazione);
- delle ritenute dovute;
- dei relativi interessi moratori, calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno.
L’omessa presentazione dei modelli 770/2012 Semplificato e Ordinario, entro la scadenza del 20 settembre 2012, potrà invece essere regolarizzata, mediante il ravvedimento operoso, entro il 19 dicembre 2012 (90 giorni successivi al termine previsto per la presentazione).
In tal caso, dovrà essere versata la sanzione pari a 25 euro (un decimo di 258 euro); tale sanzione dovrà essere applicata a ciascuna dichiarazione, nel caso in cui il sostituto d’imposta sia obbligato alla presentazione di entrambe.
Presentazione esclusivamente in via telematica
Si ricorda che i sostituti d’imposta devono presentare all’Agenzia delle Entrate i modelli 770/2012 esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato (dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro e così via, comprese le società del gruppo).
Il sostituto d’imposta deve trasmettere, entro il 20 settembre, il modello 770/2012 Semplificato se ha effettuato ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui corrispettivi pagati dal condominio a soggetti imprenditori e su alcuni redditi diversi.
Il sostituto d’imposta deve trasmettere, sempre entro il 20 settembre, il modello 770/2012 Ordinario se, nel 2011, ha corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite e altri proventi finanziari (ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero), utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi; oppure effettuato ritenute sugli interessi, dividendi, compensi per avviamento commerciale.
Fonte: eutekne