venerdì 14 settembre 2012

Dichiarazione di emersione dei lavoratori extracomunitari irregolari 2012: da domani 15/09/2012 l’istanza per i datori di lavoro con le ultime disposizioni

Dalla giornata di domani, 15 settembre 2012, e fino al prossimo 15 ottobre, sarà possibile presentare la dichiarazione di emersione dei lavoratori irregolari ex art. 5 del DLgs. 109/2012. Tale adempimento, lo ricordiamo, interessa i datori di lavoro che alla data del 9 agosto 2012 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno 3 mesi, lavoratori stranieri presenti nel nostro Paese almeno dal 31 dicembre 2011.
Dopo aver recentemente riportato le linee generali della sanatoria, si ripercorrono ora alcuni aspetti relativi agli adempimenti più immediati, ovvero la presentazione della dichiarazione di emersione, nonché il pagamento del contributo forfetario di 1.000 euro.
Innanzitutto, ricordiamo che il pagamento del contributo forfetario rappresenta un adempimento propedeutico, necessario per poter presentare la dichiarazione di emersione; infatti, tale versamento è già effettuabile dallo scorso 7 settembre 2012, utilizzando il modello di pagamento F24 - Versamenti con elementi identificativi, reperibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e dei Ministeri del Lavoro e dell’Interno.
A tal proposito, si segnala che, con la risoluzione n. 85/2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per compilare il modello, precisando che i codici tributo da utilizzare sono due: REDO per i datori di lavoro domestico e RESU per i datori di lavoro subordinato. In particolare, nella compilazione del modello si dovrà prestare attenzione al campo “elementi identificativi”, che deve essere valorizzato con il numero di passaporto o di un altro documento equipollente in possesso del lavoratore. Si precisa che, se il numero è composto da più di 17 caratteri, si riportano solo i primi 17.
Dalle ore 8.00 di domani fino alle 24.00 del 15 ottobre 2012, è possibile dunque presentare la dichiarazione di emersione in via esclusivamente telematica, accedendo alla procedura mediante registrazione sul sito internet del Ministero dell’Interno (www.interno.gov.it); destinatario della dichiarazione di emersione è lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura-UTG competente per il luogo ove si svolge l’attività lavorativa.
Come precisato dai Ministeri interessati, a differenza di quanto accade in occasione del decreto flussi, non è necessario inviare le domande con urgenza, poiché in questo caso non è stato fissato un limite massimo di domande accoglibili.
La dichiarazione di emersione per ciascun lavoratore che si intende regolarizzare si effettua compilando i modelli reperibili on line e denominati: Modello EM-DOM, nel caso di lavoro irregolare domestico, e EM-SUB qualora si tratti di lavoro irregolare subordinato.
Come indicato nel DM 29 agosto 2012, le istruzioni per la compilazione dei predetti modelli si possono reperire nel Manuale di utilizzo del sistema, direttamente scaricabile dal portale istituzionale www.interno.gov.it.
Tra i contenuti della dichiarazione, tassativamente previsti all’art. 3 del citato decreto, si segnalano a titolo esemplificativo (oltre agli ovvi dati identificativi e alle generalità di datore di lavoro e lavoratore) anche: l’indicazione della tipologia e delle modalità di impiego; l’attestazione del requisito reddituale del datore per accedere alla sanatoria (non meno di 30.000 euro annui, che diventano 20.000 nel caso di lavoro domestico, elevabili a 27.000 se il nucleo familiare è composto da più soggetti percettori di reddito); la dichiarazione che la retribuzione accordata non è inferiore a quella prevista dal CCNL di riferimento; la proposta di contratto di soggiorno; l’indicazione della data di versamento del contributo forfetario di 1.000 euro; l’indicazione dell’obbligo del datore di lavoro di regolarizzare la posizione retributiva, contributiva e fiscale per il periodo di lavoro irregolare, comunque non inferiore a sei mesi.
Effettuato l’invio della dichiarazione di emersione, si potrà stampare la ricevuta recante l’indicazione della data di invio telematico. Copia della stessa ricevuta dovrà essere consegnata, a cura del datore di lavoro, al lavoratore ai fini dell’attestazione dell’avvenuta presentazione della domanda di emersione. Come precisato dal Ministero dell’Interno nella circ. n. 5638/2012, sulla ricevuta sono indicati codici univoci di identificazione che consentono di verificare l’autenticità formale dei dati contenuti, in modo da contrastare eventuali tentativi di falsificazione.
Terminata la fase di invio della domanda, i soggetti interessati dovranno attendere la convocazione dello Sportello Unico per l’Immigrazione per il perfezionamento della procedura di regolarizzazione, che avverrà a seguito di una serie di verifiche circa l’espletamento di alcuni adempimenti obbligatori e con la stipula del contratto di soggiorno.
Fonte: Eutekne