mercoledì 19 settembre 2012

Comunicazione dei beni ai soci: prorogato l’invio al 02/04/2013

L’invio va effettuato da parte di chi esercita attività d’impresa, individuale o collettiva, anche per ogni finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società
E’ prorogato al 31 marzo 2013 il termine di scadenza per la prima comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o a familiari dell’imprenditore.
slitta pertanto la scadenza, già prorogata al 15 ottobre 2012, relativa alla comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci o familiari dell’imprenditore nei periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione della disposizione.
Il 31 marzo è però la domenica di Pasqua, cosicché il giorno successivo, il Lunedì dell’Angelo, che cade il 1° aprile, è anch’esso festivo.
Si arriva quindi a martedì 2 aprile, applicando la regola generale introdotta dall’art. 7 del DL 13 maggio 2011 n. 70, in base alla quale gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
È l’imprenditore che deve trasmettere la comunicazione, ma possono provvedervi anche l’azienda che concede il bene o il socio o il familiare che lo ha ricevuto utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Il rinvio è previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 settembre.
Ad ogni modo, il 2 aprile 2013 i contribuenti saranno chiamati, salvo ulteriori modifiche, ad un duplice adempimento:
- da un lato, la comunicazione relativa al 2012 (che deve essere effettuata ordinariamente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo in cui i beni sono concessi in godimento);
- dall’altro, la prima comunicazione, relativa al 2011 e precedenti.
- Più nel dettaglio, con riferimento a quest’ultima comunicazione, si dovranno segnalare all’Agenzia delle Entrate:
- i beni concessi in godimento nei periodi d’imposta precedenti al 2012 per i quali il godimento permane nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011 (data di entrata in vigore della Legge di conversione del DL n. 138/2011);
- i finanziamenti e i versamenti realizzati in periodi d’imposta precedenti al 2012 che risultano ancora in essere nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011.
Proprio sui finanziamenti e sulle capitalizzazioni si concentrano i maggiori dubbi degli operatori, in ragione tanto del provvedimento del 16 novembre 2011, quanto dei successivi interventi dell’Agenzia delle Entrate nel mese di gennaio in occasione di incontri con la stampa specializzata, poi recepiti nella circolare n. 25 del 19 giugno 2012.
Come è noto, la circolare citata afferma che si devono comunicare i finanziamenti ed i versamenti effettuati o ricevuti dai soci, lasciando intendere un ambito di applicazione della disposizione, anche su questo fronte, amplissimo.
C’è da dire, però, che siamo in attesa di una nuova circolare che potrebbero essere l’occasione per fare chiarezza sugli aspetti ancora poco chiari.
Al momento, l’unica “certezza” è che non dovrebbero essere oggetto di comunicazione i finanziamenti rimborsati nel 2010, non importa se effettuati dalla società o dal socio. Sul punto, il provvedimento del 16 novembre 2011 e la successiva circolare n. 25/2012 sono chiari nell’affermare che le operazioni devono essere ancora esistenti nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011