giovedì 8 marzo 2012

Tassa sui libri sociali 2012: guida al ravvedimento operoso per pagamenti tardivi

L’omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa annuale può essere regolarizzato con il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472).
In tal caso devono essere versati:
? con il Mod. F24, la tassa annuale maggiorata degli interessi legali (con maturazione giornaliera) pari al 2,5% (dall’1.1.2012; era l’1,5% fino al 31.12.2011), utilizzando il codice tributo 7085;
? con il Mod. F23, la sanzione ridotta utilizzando il codice tributo 678T (campo 11), il codice ufficio RCC (campo 6) e la causale SZ (campo 9). In particolare, a seconda che ci si avvalga del ravvedimento breve o del ravvedimento lungo, la misura della sanzione ridotta cambia come segue:
–– se la regolarizzazione avviene entro il 15.4.2012 (30 giorni dalla scadenza) la sanzione è pari al 10% (1/10 del 100%, quale misura minima della sanzione);
–– se la regolarizzazione avviene dal 16.4.2012 al 16.3.2013 (dopo 30 giorni ed entro 1 anno dalla scadenza) la sanzione è pari al 12,5% (1/8 del 100%, quale misura minima della sanzione).
Si ricorda che entro il 16.3.2012 è possibile regolarizzare, avvalendosi del ravvedimento lungo, l’omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa annuale dovuta per il 2011 il cui termine di versamento era fissato al 16.3.2011.
Va sottolineato che per regolarizzare l’omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa annuale non è possibile usufruire del cd. ravvedimento «sprint» o «mini» (art. 13, co. 1, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471 – regolarizzazione entro 15 giorni dalla scadenza con un’ulteriore riduzione della sanzione): infatti, tale istituto, introdotto dall’art. 23, co. 31, D.L. 6.7.2011, n. 98, conv. con modif. dalla L. 15.7.2011, n. 111 (cd. Manovra 2011) con effetto dal 6.7.2011, è previsto solo se la sanzione amministrativa da irrogare è pari al 30% dell’importo non versato.