mercoledì 21 marzo 2012

5 per mille 2012: dal 21 marzo 2012 la procedura di iscrizione

Le iscrizioni al 5 per mille 2012 si aprono il 21/03/2012 ed alla vigilia della partenza ufficiale, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare n. 10/2012, che riassume i dettagli delle procedure e le principali novità.
Fra le novità di quest’anno l’inserimento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, fra quelle che possono essere finanziate
Dal 21 marzo 2012 quindi, sarà, infatti possibile iscriversi fra i possibili beneficiari del contributo e scadranno nei termini previsti dal DPCM 23 aprile 2010, ovviamente aggiornati al 2012. Primo fra gli adempimenti richiesti ai soggetti interessati per fruire della quota di Irpef per l’esercizio finanziario 2012, dei quali fa un riepilogo molto dettagliato la circolare n. 10/E del 20 marzo.
Tabelle con le varie scadenze ma non solo. Il documento di prassi si sofferma, infatti, anche sulle novità dell’ultima ora: l’inserimento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, fra quelle che possono essere finanziate con la quota del cinque per mille e l’ammissione al riparto, operata dal Dl 16/2012 (semplificazioni fiscali), degli enti che, pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro le previste scadenze, agli adempimenti richiesti, siano in possesso dei requisiti sostanziali e provvedano a presentare la domanda di iscrizione e a effettuare le successive integrazioni documentali entro il 30 settembre.
In particolare, su quest’ultimo punto, la circolare ha precisato che la regolarizzazione - che passa comunque per il possesso dei requisiti per l’ammissione al beneficio alla data originaria di scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione per ciascuna tipologia di enti (7 maggio per gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, 30 aprile gli enti della ricerca scientifica e quelli della ricerca sanitaria) - interessa sia quanti non rispettino i termini “ordinari” per la presentazione della domanda di iscrizione o della dichiarazione sostitutiva, sia i soggetti che pur avendo presentato in tempo la dichiarazione sostitutiva, hanno omesso di allegare la copia del documento di identità.
L’ammissibilità ritardata delle domande di iscrizione e delle successive integrazioni documentali è subordinata al versamento della sanzione di 258 euro. Versamento andrà effettuato con F24, senza la possibilità di compensare.