venerdì 9 marzo 2012

Il D.L. n. 16/2012 in vigore dal 2 marzo 2012: le novità in materia di gioco

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo scorso, il D.L. n. 16/2012 - in vigore dalla stessa data - contiene importanti disposizioni sulla semplificazione di alcuni adempimenti tributari. Il fine del DL è stato quello di procedere verso una migliore semplificazione dei rapporti tra Stato e cittadini in linea con quanto finora intrapreso dal governo Monti.
In materia di gioco gli aspetti trattati dal DL sono stati i seguenti:
Provvedimenti Direttore AAMS (art. 3, comma 16)
Così come già previsto per le Agenzie fiscali, anche i provvedimenti del direttore generale di AAMS devono essere pubblicati solo sul sito internet (e non più anche in G.U.)
Parere Consiglio di Stato per i giochi pubblici (art. 7)
E’ prevista l’acquisizione del parere del Consiglio di Stato per i profili di legittimità relativi agli oggetti:
a) degli schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici;
b) degli schemi di provvedimento di definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle caratteristiche del concessionario.
Operazioni di gioco a fini di controllo (art. 10, comma 1)
Ai fini di controllo di particolari forme di gioco pubblico (slots), i dipendenti di AAMS possono “camuffarsi” da giocatori e, utilizzando denaro attinto da un apposito fondo, costituito con le risorse AAMS, effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi da intrattenimento. Analoga possibilità viene prevista anche per il personale della polizia di Stato, per i Carabinieri, per la Guardia di Finanza.
Giochi pubblici (art. 10, commi 2-8)
In materia di giochi pubblici viene previsto che:
• il controllo della documentazione antimafia è esteso anche nei confronti di familiari (parenti ed affini entro il terzo grado) dei rappresentanti legali delle società concessionarie in materia di giochi;
• non è possibile partecipare alle gare nel settore dei giochi pubblici anche nel caso che i reati che vengono contestati siano stati commessi o contestati ai familiari dei rappresentanti legali delle società partecipanti alla gara;
• con appositi provvedimenti dovrà essere razionalizzato e rilanciato il settore dell’ippica;
• a decorrere dal 1° febbraio 2012, la posta unitaria minima di gioco per le scommesse sulle corse di cavalli è stabilita tra 5 centesimi e un euro e l’importo minimo per ogni biglietto giocato non può essere inferiore a due euro.