venerdì 23 marzo 2012

EAS 2012: entro il 31 marzo 2012 invio del modello EAS delle associazioni

Al fine di beneficiare della non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, entro il 31 marzo 2012 gli enti associativi privati e le società sportive dilettantistiche devono inviare il modello di comunicazione dei dati e delle notizie fiscalmente rilevanti (cosiddetto modello “EAS”).
In particolare, il modello deve essere presentato, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, se nel 2011 si sono verificate variazioni “rilevanti” rispetto al modello “EAS” preceden-temente presentato.
Il modello “EAS”, si ricorda, è stato istituito con il provv. Agenzia delle Entrate 2 settembre 2009, in attuazione dell’art. 30 del DL n. 185/2008 (conv. L. n. 2/2009), al fine di “monitorare” gli enti non commerciali associativi e le società sportive dilettantistiche che beneficiano della non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi ai fini IRES (ai sensi dell’art. 148 del TUIR) e IVA (ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 633/72).
Tali soggetti devono infatti possedere i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie fiscalmente rilevanti (salvo alcune esclusioni, quali le ONLUS e le associazioni sportive dilettantistiche che non svolgono attività commerciale), al fine di consentire gli opportuni controlli.
La mancata presentazione del modello “EAS” nei termini stabiliti comporta la perdita delle suddette agevolazioni fiscali.
In caso di variazioni “rilevanti” dei dati già trasmessi il modello “EAS” deve essere nuovamente presentato entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.