venerdì 30 marzo 2012

Sanatoria liti fiscali pendenti: ultimi chiarimenti con la circolare 15 marzo 2012, n. 7/E per il versamento e la domanda entro il 2 aprile 2012

C'è tempo fino al 2 aprile 2012 per presentare la domanda e versare gli importi relativi alla definizione delle liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro, pendenti al 31 dicembre 2011; nella proroga disposta in sede di conversione in legge del D.L. n. 216/2011 (c.d. Milleproroghe 2012) rientrano sia le controversie già pendenti alla data del 1° maggio 2011 sia quelle instaurate tra il 2 maggio e il 31 dicembre 2011.
Con Circolare 15 marzo 2012, n. 7/E, l'Agenzia delle Entrate, in vista del prossimo temine del 2 aprile, ha fornito chiarimenti sulla definizione delle controversie pendenti di valore non superiore a 20.000 euro (cfr. SeacInfo 24.11.2011). Tra le affermazioni di maggior interesse si segnalano:
- le liti definibili sono quelle che risultavano instaurate tra il 2 maggio ed il 31 dicembre 2011 e per le quali non è intervenuta pronuncia definitiva;
- la sospensione dei procedimenti sino al 30 giugno 2012, giova alle liti definibili esclusivamente per gli atti/attività compiuti dopo il 28 febbraio e deve essere espressamente richiesta dal contribuente (non opera d'ufficio);
- il termine per effettuare il versamento e per presentare la domanda di definizione è quello del 2 aprile 2012 sia per le controversie già pendenti alla data del 1° maggio 2011, sia per quelle oggetto del Decreto Milleproroghe (D.L. n. 216/2011) sempreché alla data di entrata in vigore della norma non sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale definitiva;
- se interviene una sentenza della Corte di Cassazione che dispone il rinvio, si applica l'aliquota del 30% del valore della controversia.
Con la circolare n. 7/E del 15 marzo, l’Agenzia ricorda pertanto che è possibile definire le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio.
Il perfezionamento avviene a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate con le precedenti regole, il tutto entro il prossimo 2 aprile (il termine originario è stato fissato al 31 marzo ma slitta in quanto cade di sabato).
I nuovi chiarimenti, che si aggiungono ai precedenti emanati in occasione della sanatoria dello scorso anno prevista dall’art. 39, comma 12, D.L. n. 98/2011 (circolare 24 ottobre 2011, n. 48/E e risoluzione 23 novembre 2011, n. 107/E, entrambe confermate), si occupano, in particolare, degli effetti della modifica normativa e di altri aspetti della definizione delle liti minori non affrontati dai precedenti documenti di prassi.
Innanzitutto viene precisato che - per effetto della modifica - risulta ampliato l’ambito delle liti definibili, ricomprendendovi anche le controversie introdotte con ricorsi alla Commissione tributaria provinciale, notificati nel periodo 2 maggio-31 dicembre 2011, a parità delle altre condizioni già richieste dall’art. 39, comma 12, D.L. n. 98/2011.
Però, la modifica in commento non estende la definizione alle controversie interessate da giudicato né, comunque, alle controversie concluse con una decisione che risulti definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Viene poi ricordato che il differimento del termine di pendenza comporta che anche per tutte le nuove liti definibili operi la sospensione dei giudizi fino al 30 giugno 2012.
La sospensione riguarda gli atti e le attività successivi al 28 febbraio 2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 216/2011), mentre restano salvi e validi gli atti e le attività compiuti nel processo precedentemente.
Per quanto concerne il versamento, viene precisato che il nuovo termine del 2 aprile 2012 riguarda sia le controversie entrate nella definizione per effetto della modifica normativa, sia quelle già pendenti alla data del 1° maggio 2011 per le quali (alla data di entrata in vigore dell’art. 29, comma 16-bis, D.L. n. 216/2011,) non sia intervenuta una decisione definitiva.
Entro la stessa data dovranno essere versate eventuali integrazioni dovute nell’ipotesi in cui successivamente al pagamento e prima della presentazione della domanda sia intervenuta una decisione che abbia reso necessario un versamento integrativo.
La circolare contiene anche le seguenti ulteriori precisazioni:
• le cause pendenti innanzi alla Corte di Cassazione possono essere oggetto di definizione soltanto se alla data di presentazione della domanda non sia stata depositata la sentenza o l’ordinanza decisoria di cassazione;
• la definizione si perfeziona con il versamento dell’intera somma dovuta nonché con la presentazione della relativa domanda di definizione entro il 2 aprile 2012; a tale proposito valgono le precedenti istruzioni in merito alla modulistica e agli aspetti procedurali (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13 settembre 2011);
• per il versamento viene confermato il codice tributo 8082, istituito con risoluzione del 5 agosto 2011, n. 82/E;
• non è consentito il versamento in forma rateale degli importi dovuti, che devono essere, pertanto, integralmente effettuati entro il 2 aprile 2012;
• se la data di trattazione della lite era stata già fissata nel periodo compreso tra la data del 28 febbraio 2012 (di entrata in vigore della legge n. 14 del 2012, di conversione del D.L. Milleproroghe) e il 15 luglio 2012, il contribuente può chiederne la sospensione, rappresentando la volontà di avvalersi della definizione ovvero di essersene avvalso;
• è necessario, ai fini della definibilità della controversia, che questa sia stata instaurata per tutelare un obiettivo interesse ad agire, diverso dalla mera aspettativa della definizione (a tale proposito, viene richiamata la sentenza 27 settembre 2011, n. 19693 della Cassazione);
• non è possibile la definizione di una lite “minore” concernente un ruolo emesso per la tassazione separata dei redditi: l’ufficio, in tal caso, provvederà a notificare al ricorrente e a depositare presso l’organo giurisdizionale il diniego della domanda di definizione della lite fiscale pendente dopo che saranno rese disponibili le funzionalità informatiche di controllo delle domande presentate. Diversamente, nei casi in cui il contribuente con il ricorso, tramite l’impugnazione del ruolo, abbia contestato l’eventuale rettifica dei dati indicati in dichiarazione operata in attuazione dell’art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 assume rilievo la natura impositiva dell’atto sicché la lite rientrerebbe nel novero di quelle definibili;
• l’avviso di liquidazione emesso ai sensi dell’art. 12, D.L. n. 70/1988, con il quale l’Agenzia delle Entrate recupera le maggiori imposte sui trasferimenti degli immobili non censiti, senza applicazione di sanzioni, nel caso in cui il valore presuntivamente dichiarato in sede di registrazione dell’atto sia inferiore a quello risultante dall’applicazione della rendita catastale determinata dall’Ufficio dell’Agenzia del territorio, ha natura di atto impositivo ed è, quindi, definibile a condizione che contestualmente e/o separatamente sia stato impugnato anche l’atto “presupposto” di attribuzione della rendita catastale;
• nell’ipotesi in cui l’atto di attribuzione della rendita catastale non sia stato notificato dall’Ufficio dell’Agenzia del Territorio e avverso l’avviso di liquidazione di cui all’art. 12, D.L. n. 70/1988 sia stato presentato ricorso per far valere anche le contestazioni relative alla rendita catastale, la legittimazione passiva spetta sia all’Agenzia del Territorio che all’Agenzia delle Entrate: in tale ipotesi è definibile la controversia relativa alla determinazione della maggiore imposta (di competenza dell’Agenzia delle Entrate), ma non quella instaurata attraverso l’impugnazione dell’atto di classamento (di competenza dell’Agenzia del Territorio);
• in caso di cassazione con rinvio, per la definizione deve essere applicata l’aliquota del 30%.