venerdì 30 marzo 2012

Comunicazioni «black list»: entro il 2 aprile 2012 l’invio con la nuova soglia dei 500 euro

Scade lunedì 2 aprile (il 31 marzo è sabato) il termine per l’invio della comunicazione mensile dei dati relativi alle transazioni con operatori economici residenti in Paesi “black list”.
Quella del 2 aprile è anche la prima scadenza in cui potrebbe trovare applicazione la novità introdotta dal DL 16/2012 (Decreto semplificazioni), entrato in vigore il 2 marzo scorso.
Il Decreto modifica l’ambito oggettivo dell’adempimento, prevedendo la comunicazione di tutte le cessioni e di tutte le prestazioni di servizi “di importo superiore a 500 euro”. La norma è chiaramente diretta a ridurre gli adempimenti delle imprese che, per alcune spese di importo minimale, erano comunque tenute ad adempiere. Il problema non è tanto riferito alle spese di trasferta dei dipendenti, già escluse in via interpretativa dalla circolare n. 2 del 28 gennaio 2011, quanto piuttosto agli acquisti di software e di cancelleria, laddove il cessionario, ovviamente, sia residente in un Paese black list e alle spese di trasferta dell’imprenditore o del professionista.
Dal punto di vista applicativo, la norma presenta alcuni profili problematici.
Tanto la norma quanto la relazione governativa lasciano intendere che il limite di 500 euro debba essere riferito alla singola operazione. Ciò nondimeno, esiste anche per le comunicazioni black list il problema dei contratti a corrispettivi periodici e dei contratti collegati, rispetto ai quali, nel caso dello “spesometro”, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto dovuta la trasmissione nell’ipotesi in cui, su base annua, venisse superata la soglia dei 3.000 euro.
Analogo ragionamento potrebbe essere prospettato nel caso in esame, restringendo il periodo di osservazione al mese ovvero al trimestre di riferimento della comunicazione.
Sempre guardando al dibattito sullo spesometro, anche per l’adempimento black list sorge il problema dei soggetti che inviano comunque le operazioni sotto soglia.
Nel caso dello spesometro, l’orientamento prevalente ritiene non applicabili le sanzioni nel caso in cui il valore non superi la soglia di 3.000 euro (per le operazioni con obbligo di fattura), non mancando peraltro opinioni di segno contrario. Proprio per superare tale impasse, il DL 16/2012 ha eliminato la soglia in questione per le operazioni per le quali è previsto l’obbligo di fatturazione.
Con la nuova soglia black list si ripropone lo stesso problema, con l’aggravante, però, che nel caso di specie le sanzioni per la trasmissione di dati incompleti o non veritieri sono raddoppiate e vanno da 516 a 4.131 euro, tra l’altro con l’impossibilità di applicare gli istituti del concorso di violazioni e della continuazione.
Se così fosse, la norma rischierebbe di complicare il lavoro delle imprese e dei professionisti, anziché semplificarlo.
Un’ultima notazione riguarda l’entrata in vigore del provvedimento.
Come evidenziato, il DL 16/2012 è entrato in vigore il 2 marzo 2012; la modifica al DL 25 marzo 2010 n. 40 in esame non prevede una decorrenza specifica, per cui la soglia potrebbe applicarsi già dalla prossima comunicazione del 2 aprile relativa al mese di febbraio, tanto più che stiamo parlando di norma avente chiaramente valenza procedurale.
Si tratta di una conclusione che potrebbe essere criticata, in considerazione del fatto che la norma primaria modificata ha trovato attuazione con un apposito Decreto ministeriale e un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che ha approvato il modello.
Subordinare l’entrata in vigore della soglia a modifiche delle norme attuative dirette a disciplinare alcuni aspetti specifici della soglia (ad esempio, contratti collegati) potrebbe essere anche plausibile.
Come potrebbe essere plausibile ritenere applicabile la soglia alle operazioni registrate o soggette a registrazione a partire dal 2 marzo 2012, da comunicare entro il 30 aprile 2012, tanto per i mensili quanto per i trimestrali.
Per queste ragioni, quantomeno da un punto di vista pratico, sembra consigliabile continuare a includere nella prossima comunicazione anche le operazioni pari o inferiori a 500 euro, nell’attesa che vengano definiti i punti ancora aperti.
In ogni caso, si ritiene applicabile l’esimente delle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma prevista dallo Statuto dei diritti del contribuente, che esclude l’applicazione di sanzioni.
Fonte: Eutekne