giovedì 31 marzo 2011

SCIA e SUAP: dal 29 marzo 2011 la SCIA diventa telematica e il SUAP entra nella procedura di Comunicazione Unica

Il SUAP comincia ad operare in modalità telematica per le attività non soggette ad autorizzazioni amministrative.
Tuttavia, tenuto conto che in alcune realtà territoriali il processo di informatizzazione del SUAP è in corso di completamento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il 25 marzo 2011 una nota con la quale consente di ricorrere alle modalità tradizionali di presentazione delle SCIA.
Il sito web www.impresainungiorno.gov.it viene identificato come unico punto nazionale di accesso agli uffici amministrativi dello Stato per il completo svolgimento delle pratiche amministrative necessarie all’avvio, svolgimento e cessazione delle attività produttive in modalità completamente telematica.
Sul sito si potranno trovare informazioni in merito a:
•Il SUAP competente per il territorio in cui verrà svolta l’attività
•Il tipo di SCIA da presentare
•La documentazione da allegare
•La modulistica da utilizzare
•Lo stato di avanzamento della SCIA presentata e gli applicativi online per:
- Compilare la SCIA
- irmarla digitalmente
- Trasmetterla direttamente al SUAP o
- Scaricarla per allegarla alla pratica di Comunicazione Unica
- Effettuare il pagamento degli oneri connessi alla SCIA (al momento ancora in corso di definizione).
La casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del professionista incaricato e/o dell’impresa verrà utilizzata dal SUAP per inviare:
•le ricevute di presentazione della SCIA che costituiranno titolo autorizzatorio per l’avvio immediato dell’attività
•le richieste di integrazione documentale della SCIA.
Nel caso in cui la SCIA sia contestuale agli altri adempimenti d’impresa nei confronti di uno o più degli enti (RI, AE, INPS e INAIL) già coinvolti nella procedura di Comunicazione Unica – necessariamente in caso di primo inizio dell’attività d’impresa, facoltativamente in caso di inizio attività successive, variazioni e cessazioni – dovrà essere allegata alla pratica Comunicazione Unica. In tal caso il Registro Imprese si occuperà di inoltrare la SCIA al SUAP come già inoltra gli altri moduli ai rispettivi enti.

mercoledì 30 marzo 2011

DURC: novità 2011 e aggiornamento del servizio web www.sportellounicoprevidenziale.it.

Con la circolare 22 del 24 marzo 2011, l’INAIL ha reso noto l’intervento di aggiornamento effettuato sull’applicazione online www.sportellounicoprevidenziale.it, dedicata alla richiesta e al rilascio del DURC, apportando nuove funzionalità e una rinnovata veste grafica.
Lo stesso Ente spiega, nel suo intervento di prassi, che la finalità dell’aggiornamento è migliorare il funzionamento del servizio telematico attraverso l’implementazione di funzionalità aggiuntive riguardanti i contratti per forniture e servizi (anche in economia), i consorzi, la gestione di ulteriori tipologie di richieste, la grafica e il contenuto dei certificati, nonché l’emissione di un nuovo DURC in sostituzione di un precedente certificato, oggetto di annullamento.
In particolare nella Circolare in esame, l'Istituto fornisce indicazioni in merito a:
- Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici,
- validità temporale del DURC;
- aggiornamento del servizio on-line;
- i comportamenti che devono essere adottati dal personale di INAIL, INPS e Casse edili, nonché
assistenza tecnica all'utilizzo della procedura telematica in oggetto.
Entrando nel merito, nella parte della circolare di maggior interesse per aziende e intermediari, l’INAIL segnala che con la nuova versione – la 4.0 – nulla è cambiato per quanto concerne l’accesso al sito da parte di coloro che devono continuare a utilizzare le utenze già in uso per i servizi online del medesimo Ente assicurativo e dell’INPS. A tal proposito, le relative informazioni sono pubblicate sul sito e raggiungibili seguendo il percorso: “Info” – “Informazioni per l’accesso”. Inoltre, per operare la consultazione delle richieste effettuate con la precedente versione, l’INAIL ricorda che tutte le richieste inoltrate dal 1° gennaio 2006 (data di attivazione del servizio) al 24 marzo 2011 sono presenti nella nuova versione e possono essere quindi essere consultate dagli utenti con le consuete modalità.
Non sono invece più consultabili, in quanto cancellate, tutte le richieste di DURC che alla data del 24 marzo 2011 sono state inserite nella precedente versione dell’applicativo (la 3.5), ma che non sono state inoltrate: si tratta delle pratiche c.d. “incomplete”. Continuando con le novità, si segnala l’inserimento di due nuove tipologie di richiesta di DURC, ovvero: “Contratti di forniture e servizi in economia con affidamento diretto” (i cui dati da inserire sono riportati sul quadro C del modello, sostanzialmente analogo a quello già in uso, con indicazione dell’oggetto del contratto che viene riportato sul DURC) e “Altri usi consentiti dalla legge”. In particolare, quest’ultima tipologia è prevista per gestire le richieste inerenti rapporti contrattuali tra privati, ancorché il DURC non sia espressamente previsto da una specifica norma di legge ovvero per gestire richieste di DURC non previste dall’applicativo, ma necessarie a dimostrare il possesso del requisito della regolarità contributiva in base a una specifica disposizione di legge.
Tra le modifiche più significative apportate alle tipologie di richiesta del DURC, ne segnaliamo alcune di particolare interesse, presenti sempre nella circ. 22/2011 dell’INAIL. La prima riguarda la richiesta di DURC per appalti pubblici di forniture e servizi, che ora segue le stesse modalità previste per gli appalti di lavori pubblici. Un’ulteriore e significativa modifica è relativa agli appalti di lavori, forniture e servizi, per i quali è previsto il tipo contratto “affidamento” per la gestione delle richieste relative alle imprese mandanti – in caso di raggruppamento temporaneo di imprese – e alle imprese consorziate. Si punta così a “tracciare”, in relazione a un determinato appalto, il legame tra l’appaltatore/mandatario/consorzio e le imprese esecutrici/mandanti/consorziate. Si segnala, poi, l’obbligo di selezionare, in tutte le richieste di DURC, una delle specifiche previste nella sezione “tipo ditta” (“datori di lavoro”, “lavoratori autonomi”, “gestione separata - committente associante” e “gestione separata - titolare di reddito di lavoro autonomo, di arte e professione”). Si tratta di tipologie che si riferiscono all’iscrizione presso l’INPS al fine di individuare le posizioni contributive oggetto di verifica di regolarità.
Per quanto concerne le modifiche riguardanti i DURC emessi nella nuova versione dell’applicativo, si segnalano alcuni importanti interventi. Ad esempio, per gli appalti pubblici occorre effettuare la descrizione completa della tipologia della richiesta, con indicazione del tipo (appalto, subappalto, affidamento), della fase (es. stipula contratto) e, nel caso di contratti di forniture e servizi in economia con affidamento diretto, della descrizione dell’oggetto del contratto (es. acquisto cancelleria) indicata nella richiesta; nel caso di subappalto e di affidamento, è necessaria l’indicazione della stazione appaltante e del subappaltatore/mandante/consorziata. Invece, per la tipologia “altri usi consentiti dalla legge”, occorre descrivere lo specifico motivo della richiesta indicato dall’utente. Il DURC verrà emesso nel momento in cui tutti gli enti abbiano inserito nella procedura l’esito della propria verifica e, comunque, al 31° giorno dalla data di richiesta, salvo eventuale sospensione, ai fini istruttori, della durata massima di 15 giorni. Infine, nella circ. 22/2011 l’INAIL precisa che, nella nuova versione 4.0, è stata eliminata la possibilità di effettuare, contestualmente alla richiesta di DURC, la denuncia di nuovo lavoro temporaneo allo stesso INAIL, poiché è stato rilasciato apposito servizio online su www.inail.it - Punto Cliente.
Fonte: Eutekne

martedì 29 marzo 2011

Schede carburante: indeducibili senza indicazione dei chilometri

Con la sentenza n. 3947 del 18 febbraio 2011, la Cassazione ha affermato che, ai fini della deducibilità dei costi per l’acquisto di carburante, la scheda carburante deve essere compilata indicando tutti i dati previsti dal DPR 444/97, compresi i chilometri percorsi a fine mese e quelli complessivi indicati dall’apposito contachilometri del veicolo; diversamente, i costi non sono deducibili dal reddito d’impresa.
La sentenza in esame, in realtà, si allinea ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in virtù del quale tutti gli elementi della scheda carburante (quali appunto i chilometri o la firma dell’esercente dell’impianto di distribuzione) sono essenziali ai fini della deducibilità dei costi e della detraibilità dell’IVA (cfr. Cass. 5 novembre 2008 n. 26539, Cass. 19 ottobre 2007 n. 21941).
Nella fattispecie oggetto della controversia, l’impresa aveva dedotto integralmente i costi relativi all’acquisto di carburante relativo a veicoli utilizzati per il trasporto benché non tutte le schede carburanti contenessero l’indicazione dei chilometri. I giudici della Commissione Regionale avevano convalidato tale comportamento affermando che, risultando depositate centinaia di schede carburante debitamente compilate, la ripetitività delle schede relative all’automezzo consentiva di ritenere deducibile il costo per il carburante anche per le schede che non contenevano l’indicazione della percorrenza, posto che risultava rispettato il requisito dell’inerenza. L’Agenzia delle Entrate impugnava tale decisione.
Riprendendo brevemente la disciplina generale della scheda carburante, si ricorda che gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione devono risultare da apposite annotazioni eseguite in una scheda conforme al modello allegato al DPR 444/97; tale scheda è sostitutiva della fattura di cui all’art. 22 comma 3 del DPR 633/72. L’obbligo dell’istituzione della scheda carburante e delle annotazioni relative ai singoli acquisti si applica ai contribuenti che intendono avvalersi del diritto alla detrazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 19 del DPR 633/72, nonché della deduzione del costo di acquisto ai fini delle imposte dirette (cfr. CM 205/E/98).
Sulla scheda carburante devono essere indicati, ad opera dell’acquirente:
- gli estremi d’individuazione del veicolo, ossia la casa costruttrice, il modello e la targa, ovvero, in alternativa, il numero di telaio o altri elementi identificativi apposti dall’impresa costruttrice;
- la ditta, la denominazione o ragione sociale, ovvero il cognome e nome, il domicilio fiscale e il numero di partita IVA del soggetto che acquista il carburante;
- per i soggetti domiciliati all’estero, l’ubicazione della stabile organizzazione in Italia.
Indicazione dei chilometri obbligatoria
Ai sensi dell’art. 4 comma 1 del DPR 444/97, è obbligatorio, prima della registrazione, indicare il numero di chilometri rilevabili alla fine di ogni mese o trimestre dall’apposito dispositivo esistente sul veicolo. In particolare, secondo la CM 205/E/98, § 3.3, occorre riportare il dato complessivo e non solo i chilometri effettivamente percorsi nel periodo.
La Suprema Corte, nella sentenza in esame, ribadisce la natura “essenziale” di tutti gli elementi richiesti dalla normativa affinché la scheda carburanti possa rappresentare un costo deducibile, analogamente alla fattura.
È infatti evidente, continua la sentenza, la finalità antielusiva perseguita dal Legislatore, nel senso di consentire sempre una pronta verifica documentale sia della riferibilità (es. indicazione della targa) sia dei “quantitativi di carburante che si assumono acquistati in riferimento al concreto consumo di ogni automezzo, intuitivamente verificabile solo in base all’annotazione dei chilometri di percorrenza”.
Pertanto, la correlazione tra la scheda carburante e la fattura esclude la possibilità di utilizzare qualsiasi elemento equipollente – quale la ripetitività assunta dalla C.T. Reg – dovendo essere documentata l’effettività del costo e non solo l’inerenza dello stesso.
Fonte: Eutekne

Erogazioni liberali alle ONLUS: deduzione dal reddito d’impresa

Per le imprese è possibile dedurre dal reddito le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonché a favore di iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera i-bis) del TUIR nei Paesi non appartenenti all’OCSE.
Ciò significa che se l’erogazione è inferiore a 2.065,83 euro, ma è maggiore al 2% del reddito d’impresa, la deduzione è garantita. Nel caso in cui, invece, la donazione sia superiore a 2.065,83 euro, occorre considerare l’altro limite collegato al reddito d’impresa. In questo caso, secondo quanto precisato dalle istruzioni al modello UNICO 2011, l’ammontare pari al 2% del reddito d’impresa va calcolato al netto dell’erogazione stessa.
Per fruire della deducibilità prevista dall’art. 100, comma 2, lett. h) del TUIR, è necessario che il soggetto destinatario delle erogazioni liberali abbia la qualifica di ONLUS (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 24 ottobre 2008 n. 401).
In merito ai requisiti necessari per assumere la qualifica di ONLUS, l’art. 10, comma 1 del DLgs. 4 dicembre 1997 n. 460 stabilisce che dette organizzazioni devono operare in uno o più dei settori tassativamente indicati nella lett. a) del medesimo comma. Secondo tale disposizione, le ONLUS devono operare tassativamente nei seguenti settori:
- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- assistenza sanitaria;
- beneficenza;
- istruzione o formazione;
- sport dilettantistico;
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico, ivi comprese le biblioteche;
- tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- promozione della cultura e dell’arte;
- tutela dei diritti civili;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente.
Attenzione al coordinamento con altre agevolazioni
Sempre con riferimento alle ONLUS, occorre tenere presente, quale norma alternativa, l’art. 14 del DL 35/2005, che prevede la deducibilità delle erogazioni a beneficio degli enti in argomento nel limite del 10% del reddito dichiarato, ma nella misura massima di 70.000 euro annui.
La disposizione citata, infatti, prevede un divieto di cumulo con altre agevolazioni. Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 19 agosto 2005 n. 39 (§ 7), il soggetto erogatore, se usufruisce delle deduzioni previste dal citato art. 14, non può usufruire, per analoghe erogazioni effettuate a beneficio delle ONLUS, di deduzioni o detrazioni fiscali previste da altre norme agevolative. La non cumulabilità prescinde, inoltre, dall’importo delle liberalità erogate.
Ove, per esempio, il contribuente eroghi (anche a più beneficiari) liberalità per un valore superiore al limite massimo consentito di 70.000 euro, non potrà avvalersi, in relazione alla parte eccedente tale limite, del beneficio della deduzione o detrazione, neppure ai sensi di altre disposizioni di legge.

Acquisto microprocessori, unità centrali e telefoni cellulari: dal 1 aprile 2011 si applica il reverse charge

Dal 1° aprile 2011, sarà obbligatoria l’applicazione del reverse charge sulle cessioni di telefonini e sui dispositivi a circuito integrato, salvo quelle poste in essere, al dettaglio, nei confronti di imprese e professionisti.
La decorrenza del nuovo obbligo è stata stabilita dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 59/2010, a seguito della decisione del Consiglio europeo con la quale l’Italia, al pari dell’Austria e della Germania, è stata autorizzata ad applicare il sistema di inversione contabile per le vendite dei beni di cui all’art. 17, comma 6, lett. b) e c) del DPR n. 633/1972.
Alla luce dell’autorizzazione concessa all’Italia, tale sistema si applica ai telefonini e non anche ai relativi componenti ed accessori, nonché ai dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale; rispetto a quest’ultima categoria di beni, la definizione prevista dalla lett. c) del sesto comma dell’art. 17 è più ampia, dato che fa riferimento ai personal computer ed ai relativi componenti ed accessori
Dato che la decisione di autorizzazione ha ristretto l’ambito oggettivo di applicazione del reverse charge, parrebbe preferibile che la fattura, emessa senza addebito dell’imposta, il cessionario, dal canto suo, deve integrare la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, annotando il documento nel registro delle fatture emesse (o in quello dei corrispettivi), entro il mese di ricevimento o anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; ai fini della detrazione, la fattura integrata va annotata nel registro degli acquisti, anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale viene esercitato il relativo diritto.
Come chiarito dalla circolare n. 59/2010, per le violazioni dell’obbligo di applicazione dell’imposta con il meccanismo del reverse charge si applica l’apposita disciplina sanzionatoria di cui al comma 9-bis dell’art. 6 del DLgs. n. 471/1997. In pratica, verrà irrogata la sanzione dal 100 al 200% dell’imposta, con un minimo di 258 euro, a carico del cessionario che non assolve l’imposta, nonché a carico del cedente che l’abbia irregolarmente addebitata in fattura senza versarla all’Erario; tra le parti (cedente e cessionario) sussiste il vincolo di responsabilità solidale per il pagamento dell’imposta e della sanzione.
È, tuttavia, prevista l’irrogazione della sanzione ridotta del 3%, sempre con un minimo di 258 euro, qualora l’imposta, anche se applicata irregolarmente, sia stata comunque assolta dal cessionario o dal cedente; in tal caso, resta fermo il diritto di detrazione da parte del cessionario. Riguardo alla sanzione ridotta, è dato osservare che la circolare non richiama la soglia di 10.000 euro “per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione delle disposizioni del presente periodo”. Come, infatti, indicato dalla risoluzione n. 140/2010, il limite in oggetto valeva, in via transitoria, per i primi tre anni di applicazione della disciplina sanzionatoria, introdotta dalla L. 244/2007 (Finanziaria 2008), ossia per gli anni 2008, 2009 e 2010.
Come anticipato, a livello interpretativo, l’Agenzia delle Entrate ha limitato l’obbligo del reverse charge alle “sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio”, la cui nozione – peraltro – dovrebbe desumersi dall’art. 4, lett. b) ed h) del DLgs. n. 114/1998, recante la riforma della disciplina del settore del commercio.
L’intervento, sul punto, dell’Agenzia è stato, dunque, quanto mai opportuno per evitare l’applicazione generalizzata, nei confronti di tutti i soggetti passivi acquirenti, del sistema di reverse charge, quale che fosse.
Fonte: Eutekne

giovedì 24 marzo 2011

Privacy: entro il 31 marzo 2011 la redazione e l’aggiornamento del DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza)

Scade il prossimo 31 marzo il termine annuale per la redazione e l’aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza (DPS), la misura minima di sicurezza prevista, in relazione all’obbligo generale di protezione dei dati personali, dall’art. 34 comma 1 lett. g) e dal punto 19 dell’allegato B) del DLgs. 196/2003, meglio noto come Codice della privacy.
Il punto 19 dell'Allegato B al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice Privacy), nell'ambito dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici, prevede infatti che:
"Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari, redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:..."
Si ricorda quindi che anche quest'anno, entro il 31 marzo, è necessario provvedere alla redazione o all'aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza (Dps), attribuendo allo stesso data certa (ad es. tramite marcatura temporale, autoprestazione presso gli uffici postali). Si ritiene peraltro che la redazione sia opportuna anche se non sussistono variazioni: in tal caso sarà sufficiente replicare il Dps redatto l'anno precedente, aggiornando solo la data certa.
In linea generale, infatti, secondo l’art. 31 del Codice della privacy, i dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Innanzitutto, in merito, si ricorda che l’obbligo di redazione del DPS ricorre in caso di trattamento di dati personali, “sensibili” o giudiziari, con strumenti elettronici (ad esempio, mediante computer).
Per dati “sensibili” si intendono quei dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Per quanto riguarda il contenuto, il DPS deve contenere idonee informazioni riguardo:
- all’elenco dei trattamenti di dati personali;
- alla distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
- all’analisi dei rischi che incombono sui dati;
- alle misure da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati, nonché alla protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
- alla descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento;
- alla previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare; la formazione è programmata già al momento dell’ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;
- alla descrizione dei criteri da adottare per garantire l’adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al Codice della privacy, all’esterno della struttura del titolare;
- per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, all’individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell’interessato.
Sono previste modalità semplificate di redazione
Con l’art. 29 comma 1 del DL 112/2008, che ha aggiunto il comma 1-bis all’art. 34 del Codice della privacy, sono state introdotte alcune semplificazioni con riguardo ai trattamenti effettuati con strumenti elettronici.
Secondo tale norma, per i soggetti che trattano con strumenti elettronici soltanto dati personali “non sensibili” e come unici dati “sensibili” quelli costituiti dallo stato di salute o di malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall’adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, l’obbligo di redigere e aggiornare il DPS è sostituito da un’autocertificazione in cui si attesta di trattare solo tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte.
Modalità semplificate sono previste anche per i soggetti pubblici e privati che trattano dati personali unicamente per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso liberi professionisti, artigiani e piccole e medie imprese (sul punto si veda il Provv. del Garante per la protezione dei dati personali datato 27 novembre 2008).
Per la mancata redazione o il mancato aggiornamento del DPS, il Codice prescrive l’applicazione di sanzioni amministrative e penali.
Si ricorda ancora che, nella relazione accompagnatoria del bilancio d’esercizio, se dovuta, devono essere indicate l’avvenuta redazione o aggiornamento del DPS.
Fonte: Eutekne

lunedì 21 marzo 2011

Mediazione: da oggi 20 marzo 2011 la mediazione diventa condizione di procedibilità nelle controversie civili e commerciali

Il decreto che ha introdotto la mediazione finalizzata alla conciliazione (DLgs. n. 28/2010) aveva previsto che le disposizioni riguardanti la condizione di procedibilità della domanda giudiziale per alcune materie acquistassero efficacia soltanto dal 20 marzo 2011.
Recentemente, il c.d. “decreto mille-proroghe” ha disposto una proroga di ulteriori dodici mesi, ma solo con riferimento alle controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (per tali materie, quindi, la condizione di procedibilità acquisterà efficacia dal 20 marzo 2012).
Da questa mattina chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione.
Per quanto riguarda i soli contratti bancari e finanziari, il primo comma dell’art. 5 del DLgs. n. 28/2010 dispone inoltre che l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità possa essere assolto ricorrendo ai servizi di un organismo accreditato dal ministero per la gestione dei procedimenti di mediazione (come nel caso di tutte le altre materie, siano esse o meno comprese tra quelle oggetto di condizione di condizione di procedibilità) oppure, in alternativa, ricorrendo alla Camera di conciliazione e arbitrato istituita presso la CONSOB (per le controversie insorte tra un investitore e un intermediario per la violazione degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza che sorgono dai contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento) ovvero all’Arbitrato Bancario Finanziario (per le controversie relative all’accertamento di diritti, obblighi e facoltà nascenti da operazioni e servizi bancari e finanziari).
Qualora il tentativo di mediazione non risulti esperito, l’improcedibilità dovrà essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, non oltre la prima udienza; oppure, sempre a pena di decadenza e non oltre la prima udienza, potrà essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Con l’entrata in vigore della condizione di procedibilità, si conclude il percorso voluto dal legislatore che ha inteso introdurre la mediazione finalizzata alla conciliazione quale strumento dichiaratamente destinato ad alleggerire il carico di lavoro dei tribunali.
Già dal 20 marzo 2010 chiunque poteva accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del DLgs. n. 28/2010.
E, da tale data, le domande di mediazione sono progressivamente aumentate.
Ma l’entrata in vigore della condizione di procedibilità (seppure solo per alcune materie) è senza dubbio destinato a dare un fortissimo impulso allo sviluppo dell’istituto ed è inevitabile attendersi una crescita esponenziale delle domande.
Sono tanti i vantaggi e le opportunità che caratterizzano la mediazione finalizzata alla conciliazione.
Innanzitutto, la durata: il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a 4 mesi, termine che decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione presso un organismo (che deve aver preventivamente ottenuto uno specifico accreditamento da parte del Ministero).
I costi sono contenuti e predeterminati: per le spese di avvio è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00, versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
E’ inoltre dovuto da ciascuna parte, per le spese di mediazione, l’importo indicato nella tabella allegata al DM n. 180/2010 (a mero titolo di esempio, per una controversia del valore di euro 50.000,00 è dovuto, da ciascuna parte, l’importo massimo di euro 600,00 e ciò indipendentemente dalla durata della mediazione e dal numero degli incontri).
Altro aspetto di grande rilevanza è rappresentato dalla possibilità che l’accordo raggiunto in mediazione possa costituire titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale (previa omologa del verbale di accordo da parte del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo presso il quale si è svolta la mediazione).
Non ultimi i vantaggi fiscali: 1) tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura; 2) il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000,00 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente; 3) in caso di successo della mediazione, alle parti è riconosciuto un credito di imposta fino a concorrenza di euro 500,00 (importo che, in caso di insuccesso, è ridotto alla metà).
Fonte. Eutekne

venerdì 18 marzo 2011

Antiriciclaggio nel settore dei giochi: definiti con Decreto del Ministero dell’Interno gli indicatori di anomalia per la segnalazione delle operazioni sospette

Nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2011, n. 48 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Interno 17 febbraio 2011 in cui vengono determinati gli indicatori di anomalia per intercettare operazioni di riciclaggio di denaro sporco nel settore giochi. L'obbligo di segnalazione in capo agli operatori finanziari è stato previsto dall'art. 41, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 231/2007, ma fino ad ora mancavano delle precise indicazioni.
Riportiamo a tal proposito quanto previsto dal Decreto per l’individuazione degli indicatori di anomalie per il settore dei giochi:
“Indicatori specifici di anomalia relativi alle attività di: i) gestione di case da gioco; ii) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.
29. Modalità di gioco tali da suscitare il dubbio che il cliente possa operare per conto di soggetti terzi.
29.1. Acquisto di un rilevante numero di gettoni, specie se ripetuto, a fronte della mancata partecipazione al gioco.
29.2. Acquisto di gettoni e partecipazione al gioco in maniera ridotta da parte di più soggetti, seguito dalla richiesta di convertire i gettoni con un assegno intestato a favore di una terza persona.
29.3. Alimentazione del conto gioco on line da parte di soggetti terzi.
29.4. Improvviso e vorticoso aumento di giocate a valere su un conto gioco per lungo tempo inattivo.
29.5. Partecipazione al gioco effettuata di concerto con altri clienti al fine di contenere e compensare le rispettive perdite.
29.6. Richiesta di emissione di un certificato o un assegno di vincita nome di terzi soggetti, non legati da rapporti personali.
29.7. Ingresso al casinò da parte di soggetto già' in possesso di gettoni di gioco.
30. Ripetuto acquisto per contanti di gettoni da gioco senza poi partecipare al gioco, ovvero partecipandovi in maniera occasionale e comunque molto ridotta rispetto al volume di gettoni di gioco complessivamente acquisiti e successiva richiesta di conversione dei gettoni in assegno.
30.1. Cambio di gettoni da gioco in assegni o altri mezzi di pagamento di importo frazionato, per fini che non appaiono riconducibili al gioco.
30.2. Acquisto cospicuo di gettoni di gioco utilizzando contante di piccolo taglio.
30.3. Conto gioco con giacenze rilevanti e non movimentato.
30.4. Richiesta di cambiare in un unico assegno le somme risultanti dalle vincite, alle quali il cliente aggiunge ulteriori somme proprie in contanti.
30.5. Tentato acquisto di gettoni di gioco da altri giocatori, soprattutto se per contanti.”
Ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette gli operatori del gioco dovranno pertanto fare riferimento al verificarsi delle situazioni di anomalia. Occorre comunque far presente che gli indici forniscono sicuramente delle valide linee guida, ma è comunque sempre necessaria la valutazione soggettiva dell'operatore stesso.

Lavoratori domestici: nuove modalità di pagamento e di denuncia del rapporto

L'INPS, con la Circolare n. 49 dell'11 marzo 2011, rende noto che dal 1° aprile 2011:
- la presentazione delle comunicazioni obbligatorie di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione per lavoro domestico dovrà avvenire attraverso i canali telematici oppure tramite il Contact Center (sono pertanto aboliti i moduli cartacei COLD ASS e COLD VAR);
- i contributi dovuti dal datore di lavoro domestico potranno essere versati esclusivamente secondo le seguenti modalità:
a - rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito "Reti Amiche";
b - online sul sito internet www.inps.it nella sezione Servizi on line;
c - telefonando al Contact Center (numero verde 803.164), utilizzando la carta di credito;
d - utilizzando il bollettino MAV - Pagamento mediante avviso.
Fonte: seac

mercoledì 16 marzo 2011

5 per mille: dal 15 marzo la presentazione delle domande per onlus e asd, modalità di iscrizione

Al via dal 15 marzo il termine per la presentazione delle domande per l’iscrizione agli elenchi dei beneficiari del 5 per mille gestiti direttamente dalle Entrate. E’ disponibile, infatti, sul sito internet dell’Agenzia, il software che consente agli enti di volontariato e alle associazioni sportive dilettantistiche di compilare in Rete l’istanza di ammissione per il 2011.
L’invio, esclusivamente via web, deve avvenire entro il 7 maggio, utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel o tramite gli intermediari abilitati. È bene ricordare che anche coloro che erano presenti negli elenchi dello scorso anno dovranno ripresentare la domanda.
L’applicazione non ha bisogno di installazione o di procedure di aggiornamento, l’attivazione avviene in modo molto semplice e non richiede conoscenze tecniche particolari.
Le organizzazioni avranno tempo fino al 20 maggio per segnalare, tramite il rappresentante legale, alla direzione regionale delle Entrate nel cui ambito di competenza si trova la loro sede legale, eventuali errori presenti nell’istanza di iscrizione.
Ricordiamo che per l’anno finanziario 2011, il 5 per mille è destinato alle seguenti finalità:
a. sostegno degli enti del volontariato:
- enti del volontariato di cui alla legge 266 del 1991
- Onlus - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo10 del Dlgs 460/1997) - pdf
- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7, commi da 1 a 4, legge 383/2000 ) - pdf
- associazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997 - pdf
- fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall'articolo10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997 - pdf
b. finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università
c. finanziamento agli enti della ricerca sanitaria
d. sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente
e. sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
Modalità di iscrizione nell’elenco degli enti del volontariato
Gli enti del volontariato possono presentare la domanda d’iscrizione all’Agenzia delle Entrate, a partire dal 15 marzo 2011 utilizzando modello e software specifici.
La domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).
L’iscrizione deve essere inviata, a pena di decadenza, entro il 7 maggio 2011. Non saranno accolte le domande pervenute oltre questa data o con modalità diversa da quella telematica.
All’atto dell’iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.
Adempimenti successivi all’iscrizione nell’elenco del volontariato
I legali rappresentanti degli enti iscritti nell’elenco pubblicato devono, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 2011, spedire, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - pdf ai sensi dell’articolo 45 del Dpr n. 445/2000, che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione
Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, la fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2011 e il mancato invio, in allegato, del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal beneficio.
Modalità di iscrizione nell’elenco delle associazioni sportive dilettantistiche
Le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale possono partecipare al riparto del 5 per mille per l’anno 2011.
In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che sono affiliate a una Federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata o a un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
Inoltre le associazioni devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:
• avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni
• avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni
• avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
A partire dal 15 marzo 2011 le associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei requisiti, possono presentare la domanda di iscrizione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando modello e software specifici.
La domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).
L’iscrizione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 7 maggio 2011. Non saranno accolte le domande pervenute oltre questa data o con modalità diversa da quella telematica.
All’atto dell’iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.
Adempimenti successivi all’iscrizione nell’elenco delle associazioni sportive dilettantistiche: presentazione della dichiarazione sostitutiva
I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte in elenco devono, entro il 30 giugno 2011, spedire, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, all’Ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - pdf,(articolo 47 del Dpr n. 445/2000), che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione.
Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2011 e il mancato invio, in allegato, del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal beneficio.

martedì 15 marzo 2011

Compensazione ruoli: disponibile on line il modello di dichiarazione per la compensazione del ruolo

A seguito del Decreto MEF 11 febbraio 2011 e della Circolare dell'Agenzia delle Entrate 11 marzo 2011, n. 13, in materia di preclusione alla compensazione dei crediti erariali, Equitalia ha messo a punto un modulo per consentire ai contribuenti che effettuano pagamenti parziali mediante compensazione, di scegliere a quale debito erariale imputare il pagamento.
Tale scelta può essere effettuata:
• contestualmente, se il contribuente presenta il modello F24 agli sportelli dell'agente della riscossione;
• entro 3 giorni dal conferimento della delega F24, qualora il contribuente presenti il modello F24 tramite banche, Poste o Entratel; in questo caso il modello è utilizzabile anche come dichiarazione di avvenuta compensazione.
Ok definitivo dunque, da parte della società nazionale di riscossione, al modulo attraverso il quale i contribuenti dichiarano a quale parte di debito erariale intendono imputare la compensazione effettuata.
Il modello è disponibile on line, sui siti internet degli agenti di riscossione (vai su http://www.equitaliaspa.it/equitalia/export/capogruppo/files/Modello.pdf), e cartaceo presso gli sportelli della rete Equitalia.
La nuova modulistica fa seguito alle modifiche introdotte dalla manovra d’estate 2010 (Dl 78/2010) in materia di compensazione, al decreto attuativo del Mef dell’11 febbraio scorso e, infine, alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, che è intervenuta sull’argomento anche con la recentissima circolare 13/E dell’11 marzo.
La norma chiude la strada alla compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti tributari iscritti a ruolo e scaduti, di importo superiore a 1.500 euro.
Il contribuente può però autocompensare anche soltanto una parte del “conto in sospeso”, decidendo lui quale. La scelta va espressa attraverso il modulo appena predisposto, che va presentato entro tre giorni dal conferimento della delega F24, se il versamento si effettua tramite banche, Poste o Entratel, oppure “seduta stante” nel caso in cui ci si recasse, per il pagamento, direttamente dall’agente della riscossione.
Nel primo caso, il modello vale anche come dichiarazione di avvenuta compensazione.
Fonte: Fisco Oggi

lunedì 14 marzo 2011

Compensazione ruoli: le novità della Circolare n.13 dell’11/03/2011

Con la circolare n. 13 dell’ 11 marzo 2011, si chiude il cerchio della disciplina relativa al divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro, introdotta dall’art. 31 del DL 78/2010 e operativa dal 1° gennaio 2011.
Tra le indicazioni fornite, la citata circolare, al paragrafo 6, chiarisce che il nuovo divieto riguarda le sole compensazioni c.d. “orizzontali” (o “esterne”), cioè quelle che riguardano crediti e debiti di diversa natura (es. credito IVA con ritenute IRPEF, credito IRES con contributi INPS, ecc.) e che avvengono necessariamente nel modello F24. Sono invece escluse dalla disciplina in esame le compensazioni c.d. “verticali” (o “interne”), cioè quelle che riguardano la stessa imposta (es. credito IVA con IVA a debito da versare, saldo IRES a credito con acconti IRES, ecc.), anche se esposte nel modello F24.
Stante il disposto dell’art. 31, la disciplina in esame si applica ai crediti e ai debiti relativi alle sole “imposte erariali” (es. IRPEF, IRES, IVA, ecc.). Sul punto, le Entrate elencano tra le imposte che impediscono la compensazione anche l’IRAP e le addizionali ai tributi diretti, nonché le ritenute alla fonte relative alla stessa tipologia di imposte indicate come compensabili, trattandosi di anticipazioni a titolo di acconto o a titolo di imposta.
Rientrano nell’ambito applicativo della disciplina in esame anche i debiti iscritti a ruolo relativi all’imposta di registro, ancorché la stessa non sia soggetta al sistema di versamento e compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97.
Viene altresì precisato che non rientrano nella disciplina in esame i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, anche se indicati nella sezione “Erario” del modello F24.
Ai fini dell’applicazione del divieto di compensazione in esame, deve essere scaduto il termine di pagamento delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, cioè deve essere decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (art. 25 comma 2 del DPR 29 settembre 1973 n. 602).
L’Agenzia precisa che la preclusione opera per tutte le cartelle notificate il cui termine di pagamento sia scaduto, affermando altresì che la norma non attribuisce rilevanza alla circostanza che il ruolo sia ordinario o straordinario o che lo stesso sia a titolo definitivo o provvisorio.
La preclusione non opera, invece, nel caso di ruoli non ancora scaduti o per i quali sia stata concessa una sospensione.
Qualora sia stata concessa la rateazione e sia stata “saltata” una rata, considerato che il piano di rateazione è ancora in essere ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73, soltanto la rata scaduta sarà computata ai fini del calcolo del limite di 1.500 euro; diversamente, qualora non sia stata pagata la prima rata o, successivamente, due rate, la preclusione riguarda l’intero importo del debito residuo non pagato.
La circolare 13 (paragrafo 3) conferma l’interpretazione restrittiva dell’art. 31 del DL 78/2010, in base alla quale non è consentito effettuare alcuna compensazione se non si assolve, preventivamente, l’intero debito iscritto a ruolo e relativi accessori, di importo complessivo superiore a 1.500 euro, per il quale è scaduto il termine di pagamento (in tal senso, si era già espressa con la precedente circ. 4/2011, paragrafo 12).
Ai fini del calcolo del suddetto limite, le Entrate precisano che è necessario fare riferimento agli importi scaduti in essere al momento del versamento. Pertanto, nel caso di più cartelle, con importi e scadenze diverse, occorre verificare il complessivo debito scaduto ancora in essere al momento dell’effettuazione del versamento e conseguentemente, in caso di pagamento parziale avvenuto in data anteriore a quella in cui si intende procedere alla compensazione, occorrerà fare riferimento all’ammontare del debito residuo nel giorno di presentazione del modello F24.
Il paragrafo 5 della circolare 13 è dedicato alla possibilità di effettuare il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo con compensazione dei crediti erariali, secondo quanto stabilito dal DM 10 febbraio 2011. In particolare, l’art. 4 del decreto prevede che, in caso di pagamento parziale, il contribuente deve comunicare all’agente della riscossione le posizione debitorie da estinguere; in mancanza di tale comunicazione, i versamenti vengono imputati ai sensi dell’art. 31 del DPR 602/73.
Equitalia, con il comunicato stampa di ieri, 11 marzo 2011, ha annunciato di aver messo a punto l’apposito modulo di comunicazione.
Da ultimo, la circolare si occupa della sanzione del 50%; la stessa è misurata sull’intero importo del debito iscritto a ruolo e relativi accessori, ma trova un limite nell’ammontare compensato. Viene tuttavia precisato che, nel caso di importo compensato inferiore alla metà del debito, la sanzione corrisponderà all’importo compensato; quindi, in presenza di un debito per 70.000 e di compensazione per 25.000, la sanzione è pari a 25.000.
Fonte: Eutekne

mercoledì 9 marzo 2011

Tassazione affitti: cedolare secca operativa dal 2011

Lo schema di decreto legislativo sul federalismo municipale, per il quale si è appena votata la fiducia alla Camera dei deputati presenta un provvedimento operativo dal 2011.A partire da quest’anno, infatti, chi (proprietario o titolare di diritto reale di godimento), al di fuori dall’attività d’impresa o di lavoro autonomo, loca immobili a uso abitativo - ed eventualmente, insieme all’appartamento, le sue pertinenze - può scegliere di tassare i canoni con un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunale e regionale, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, del 21%. Misura che si abbassa al 19% per i contratti a canone concordato relativi a immobili siti nei Comuni con carenze di disponibilità abitative (individuati dal Dl 551/1998, all’articolo 1, lettera a e b) e in quelli ad alta tensione abitativa.
Sono assoggettabili a cedolare secca anche i canoni relativi a contratti di locazione di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell’anno, per i quali non c’è l’obbligo di registrazione.
La cedolare secca sostituisce, inoltre, le imposte di registro e di bollo sulle risoluzioni e sulle proroghe del contratto di locazione.
La scelta comporta benefici anche per l’inquilino che, dal canto suo, avrà la sicurezza di un canone fisso e non modificabile. Per il periodo nel corso del quale i fitti saranno assoggettati a cedolare secca, infatti, è sospesa per il locatore la facoltà di chiederne qualsiasi aggiornamento (compresa la variazione “Istat”), pur se prevista nel contratto.
Un legame questo fra le parti che la norma rafforza al punto da subordinare l’efficacia dell’opzione per la tassazione sostitutiva proprio alla dichiarazione preventiva di rinuncia agli aggiornamenti, che il locatore deve comunicare per raccomandata al conduttore.
Al proprietario dell’immobile (o al titolare di altro diritto reale di godimento) viene, dunque, aperta una nuova strada rispetto a quella ordinaria, seguendo la quale i canoni di locazione partecipano al reddito complessivo, poi tassato in base alle aliquote fissate per i diversi scaglioni Irpef. In ogni modo, anche nel caso si optasse per la cedolare secca, il reddito sottoposto a imposta sostitutiva non può essere inferiore a quello catastale, determinato applicando le tariffe d’estimo.
In attesa del provvedimento delle Entrate
Entro 90 giorni dalla prossima emanazione del decreto legislativo da parte del Consiglio dei ministri, sarà l’Agenzia delle Entrate a fissare, principalmente, le modalità di esercizio dell’opzione, di versamento degli acconti e del saldo. Il Dlgs ha, in ogni modo, stabilito che:
- gli acconti saranno pari all’85% dell’imposta per il 2011 e al 95% per il 2012
- il tributo va versato entro il termine previsto per il pagamento dell’Irpef
- eventuali imposte di bollo e di registro, pagate per registrazioni già avvenute, non saranno rimborsate
- il reddito assoggettato a cedolare secca rileva ogni volta la normativa faccia riferimento a requisiti reddituali per il riconoscimento di agevolazioni, fiscali e non, nonché ai fini Isee.
Affitti non dichiarati
Con l’articolo 3 del Dlgs sul federalismo municipale si è operato anche dal lato del contrasto degli affitti in nero.
In caso di mancata registrazione di contratti di locazione relativi a immobili a uso abitativo entro il termine stabilito dalla legge:
- la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d’ufficio
- al rinnovo si applica la disciplina prevista per i contratti a canone libero
- a decorrere dalla registrazione, il canone annuo di locazione è fissato nel minore fra l’importo stabilito fra le parti e quello pari al triplo della rendita catastale, oltre l’adeguamento, dal secondo anno, in base al 75% dell’aumento degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e operai.
Stesse conseguenze anche per contratti registrati:
- di locazione contenenti un importo inferiore a quello effettivo
- di comodato fittizio.
Locazioni “sottodichiarate” e comodati fittizi che, se non registrati, si considerano nulli.
Per evitare che si attivi questo pacchetto di norme, ci si può ancora “emendare”, registrando, cioè, i contratti già stipulati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
Va rimarcato che una spinta in più (se ve ne fosse bisogno) alla registrazione dei contratti di locazione è data dalla norma per cui l’adempimento sostituisce l’obbligo di comunicare le generalità del conduttore all’autorità di pubblica sicurezza.
L’inasprimento più notevole delle sanzioni si è avuto a livello di imposte sui redditi.
Se, infatti, il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato nella dichiarazione dei redditi, la sanzione applicata varia dal 240% al 480% dell’Irpef evasa.
Punita è anche l’indicazione in misura inferiore a quella effettiva. La sanzione, in questo caso, può andare dal 200% al 400 per cento.
In pratica, sono state raddoppiate le sanzioni amministrative fissate nei casi di dichiarazione omessa o infedele (articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 471/1997).
Ma non è finita. Per i redditi da locazione di immobili abitativi, le definizioni agevolate saranno un miraggio: accertamento con adesione e acquiescenza non fruiscono di alcuna riduzione delle sanzioni. L’unico beneficio consisterà nell’applicazione delle “pene” ordinarie (e non raddoppiate, come sopra illustrato) previste all’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 471/1997, oppure all’articolo 13 dello stesso decreto legislativo nei casi di ritardato od omesso versamento.
Fonte: Fisco Oggi

martedì 8 marzo 2011

Dichiarazione IVA autonoma: ammessa la rettifica o l'integrazione entro il 30 settembre 2011

La trasmissione della comunicazione annuale dei dati IVA in modo errato, ovvero riportante informazioni incomplete, è soggetta all’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 11, comma 1, lettera a) del DLgs. 18 dicembre 1997, n. 471, da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro.
Al ricorrere di tale ipotesi, non è invocabile l’istituto del ravvedimento, come rammentato dalle istruzioni alla compilazione del modello, in quanto i dati corretti potranno essere riportati nella successiva dichiarazione annuale, il cui termine di presentazione scade in concomitanza con quello del modello UNICO dei contribuenti aventi il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e, quindi, il 30 settembre 2011.
Diverso è, invece, il caso del contribuente che decide di avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma entro il 28 febbraio 2011, al fine, ad esempio, di beneficiare dell’esonero dalla comunicazione annuale dei dati, a norma dell’art. 8-bis, comma 2, ultimo periodo del DPR 22 luglio 1998, n. 322 (circolare n. 1 del 25 gennaio 2011).
Tale circostanza non incide, tuttavia, sulla successiva possibilità di rettificare la dichiarazione nei termini ordinari.
L’autonoma presentazione non influisce, infatti, sul termine di presentazione – che rimane fissato, così come per quella unificata, al 30 settembre 2011 – bensì sulle modalità di versamento, da effettuarsi in un’unica soluzione, entro il prossimo 16 marzo, oppure in forma rateale, applicando la maggiorazione mensile dello 0,33% all’importo di ciascuna rata successiva alla prima: è, quindi, preclusa la possibilità di adempiere secondo le scadenze previste per il modello UNICO.
L’autonoma presentazione influisce sulle modalità di versamento
Conseguentemente, la dichiarazione annuale presentata entro il 28 febbraio 2011 – in virtù della propria funzione di definitiva autodeterminazione dell’imposta – può formare oggetto di rettifica oppure integrazione, nei termini ordinari di presentazione, ovvero entro il 30 settembre 2011 (c.d. “dichiarazione correttiva nei termini”).
Qualora il contribuente dovesse optare per tale soluzione, sarà tenuto a compilare una nuova dichiarazione IVA, completa in ogni sua parte, barrando la casella “Correttiva nei termini”, e procedere alla presentazione telematica entro il 30 settembre 2011. Decorso tale termine, rimarrà comunque possibile – a norma dell’art. 2, comma 8-bis, del DPR n. 322/1998, così come espressamente richiamato dal successivo art. 8, comma 6 – trasmettere la dichiarazione integrativa a favore del contribuente, senza applicazione di sanzioni, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, al fine di correggere errori oppure omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggior debito IVA, oppure un minor credito: in tal caso, dovrà essere barrata la casella “dichiarazione integrativa a favore”, e l’eventuale credito risultante dalla rettifica potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 9 luglio 1997, n. 241, oppure richiesto a rimborso.
Diversamente, il soggetto passivo Iva dovrà selezionare la casella “dichiarazione integrativa”, nel caso decida di optare per l’istituto del ravvedimento di cui all’art. 13 del DLgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che consente di rettificare la dichiarazione annuale – con l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta e degli interessi – entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale si è verificato l’errore oppure l’omissione: è, tuttavia, necessario che non siano ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche oppure altre attività di accertamento delle quali il contribuente, ovvero i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
La medesima casella dovrà essere barrata nell’ipotesi in cui il contribuente intenda operare, salva l’applicazione delle sanzioni, una rettifica della dichiarazione a beneficio dell’Amministrazione finanziaria, entro i termini di decadenza dell’accertamento – a norma dell’art. 2, comma 8 del DPR n. 322/1998 – e, quindi, non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione rettificata (art. 57, comma 1, primo periodo del DPR 26 ottobre 1972, n. 633).
Fonte: eutekne

lunedì 7 marzo 2011

Dichiarazione iva autonoma 2011: versamento del saldo iva entro il 16 marzo 2011

Entro il 16 marzo 2011, i soggetti che presentano la dichiarazione annuale IVA relativa al 2010 devono versare il saldo.
I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA con il modello UNICO 2011 possono effettuare il versamento entro il termine previsto per il pagamento delle imposte risultanti dal modello unificato (quindi entro il 16 giugno 2011 oppure entro il 18 luglio 2011, in quanto il 16 cade di sabato), con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2011.
Lo slittamento non è invece consentito a coloro che presentano la dichiarazione in forma autonoma. Tali soggetti, infatti, devono versare il saldo (o la prima rata) entro il 16 marzo, pena l’applicazione delle sanzioni.
Tra le novità per il 2011, con la circ. 25 gennaio 2011 n. 1, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale, è sempre possibile presentare la dichiarazione IVA annuale entro il mese di febbraio di ciascun anno, con il conseguente esonero dall’obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA.
La presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale non consente, però, di effettuare i versamenti IVA in base alle scadenze previste dal modello UNICO. Il saldo annuale, pertanto, deve essere versato entro il 16 marzo 2011 in un’unica soluzione, oppure a rate, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ciascuna rata successiva alla prima.
È stata così estesa, in via interpretativa, la possibilità di anticipare la presentazione della dichiarazione annuale (e, quindi, di omettere la comunicazione dati) ai soggetti passivi che chiudono l’anno di riferimento con un debito IVA, evitando – in questo modo – una disparità di trattamento fondata sulla posizione (creditoria o debitoria) nei confronti dell’Erario.
Dalla lettura coordinata degli artt. 3 e 8-bis del DPR n. 322/1998 si evince, infatti, che l’esonero dalla comunicazione dati, seppure previsto – in via generale – per tutti i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA entro il mese di febbraio, resta di fatto preclusa per coloro che evidenziano un saldo IVA a debito: la dichiarazione annuale, in tal caso, non può essere presentata in forma separata, dovendo essere necessariamente compresa nel modello UNICO.
Il saldo IVA può essere versato in un’unica soluzione oppure rateizzato in un numero di rate che va da un minimo di due a un massimo di nove (dal 16 marzo al 16 novembre). Si ricorda, tuttavia, che il versamento non è dovuto se di importo inferiore a 11 euro (per effetto degli arrotondamenti all’euro effettuati in dichiarazione).
Le modalità di rateazione delle somme dovute possono essere sintetizzate nel modo seguente:
- il pagamento deve essere effettuato con rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi a partire dalla seconda rata;
- il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il giorno di scadenza del saldo (16 marzo 2011), e delle altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese successivo;
- la rateazione deve concludersi, comunque, entro il mese di novembre (l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre 2011).
Riassumendo, sia i soggetti che presentano la dichiarazione separata, sia quelli che presentano la dichiarazione IVA nel modello UNICO 2011 possono:
- versare il saldo in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2011;
- ovvero rateizzare le somme dovute, a partire dal 16 marzo 2011, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ciascuna rata successiva alla prima.
I soggetti che presentano la dichiarazione IVA nel modello UNICO, inoltre, possono:
- versare il saldo in un’unica soluzione entro la scadenza del modello UNICO con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2011;
- rateizzare dalla data di versamento delle somme dovute in base al modello UNICO, maggiorando l’importo da versare dapprima dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2011 e, in seguito, dello 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima.
Il versamento deve essere effettuato con il modello F24, esclusivamente con modalità telematiche, indicando nella sezione “Erario” il codice tributo 6099 “Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale”. Quale anno di riferimento va riportato il 2010.
Il versamento può essere effettuato utilizzando le procedure telematiche “F24 on line”, cui hanno accesso tutti i contribuenti in possesso del pincode di abilitazione al servizio (per usufruire di tale servizio è necessario avere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate, sul quale addebitare le somme dovute), oppure “F24 cumulativo”, riservato agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni che intendono eseguire i versamenti online delle somme dovute dai loro clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari di questi ultimi o sul conto corrente dell’intermediario medesimo, mediante i sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari) oppure quelle messe a disposizione dal sistema bancario o da altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalla società Poste Italiane Spa.
Nel caso si opti per il pagamento rateale, nella colonna Rateazione del modello F24 deve essere indicato il numero della rata oggetto del pagamento e il numero di rate complessivo.
Ad esempio, se si opta per il versamento in 4 rate, l’indicazione da riportare per il versamento della prima rata sarà “0104”. Se, invece, il versamento non viene rateizzato, deve essere indicato il valore “0101”.
Gli interessi relativi alla rateizzazione devono essere esposti nel modello F24 separatamente dall’ammontare della rata dell’IVA da versare a saldo, con il codice tributo “1668”.
Si ricorda, infine, che, in base al disposto dell’art. 13 del DLgs. n. 472/1997, come modificato dall’art. 1, comma 20, lett. a) della L. n. 220/2010 (Finanziaria 2011), in caso di omesso o tardivo versamento, è possibile ravvedersi entro i 30 giorni successivi, versando la sanzione ridotta al 3% (un decimo del 30%), oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2011, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%).
In entrambi i casi, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno di pagamento compreso (si ricorda che dal 1° gennaio 2011, per effetto del DM 7 dicembre 2010, il tasso di interesse legale è stato aumentato dall’1% all’1,5% annuo).
Fonte. Eutekne

venerdì 4 marzo 2011

Immobili fantasma: prorogato al 30 aprile 2011 il termine per la regolarizzazione

Il Legislatore concede un’ulteriore proroga di un mese ai titolari dei cosiddetti “immobili fantasma”.
Infatti, secondo quanto disposto dalla L. n. 10/2011, di conversione del DL n. 225/2010 (c.d. “Milleproroghe”), i soggetti titolari di immobili non iscritti in Catasto e individuati dall’Agenzia del Territorio nei Comuni compresi negli elenchi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2009, avranno tempo fino al 30 aprile 2011 (e non solo fino al 31 marzo 2011, come disposto dal “Milleproroghe” nella versione anteriore alla conversione) per regolarizzare la propria posizione (si veda “Immobili fantasma, entro il 31 marzo la regolarizzazione”, del 6 gennaio 2011).
La medesima data del 30 aprile 2011 configura il termine ultimo operante anche per i titolari di immobili che, pur dichiarati in Catasto, abbiano subìto variazioni di consistenza o di destinazione non denunciate.
La “regolarizzazione” avviene presentando la denuncia in Catasto ex DM 19 aprile 1994 n. 701, mediante la procedura DOCFA (per quanto concerne le modalità della regolarizzazione, si veda “Denuncia degli «immobili fantasma» entro il 31 dicembre” del 9 dicembre 2010).
Se i titolari di “immobili fantasma” non provvederanno a denunciarli con la procedura DOCFA entro il 30 aprile 2011, l’Agenzia del Territorio iscriverà transitoriamente una rendita presunta (articolo 19, comma 10 del DL n. 78/2010), sulla cui base dovranno essere assolti gli obblighi fiscali.
In proposito, la legge di conversione del Milleproroghe ha precisato che, in considerazione del gran numero di operazioni di attribuzione di rendita presunta cui si darà luogo, l’Agenzia del Territorio notificherà gli atti di attribuzione della predetta rendita mediante affissione all’albo pretorio dei Comuni in cui si trovano gli immobili fantasma non regolarizzati. Dell’avvenuta affissione sarà poi data notizia con un comunicato che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sul sito Internet dell’Agenzia del Territorio e presso gli uffici provinciali ed i Comuni interessati.
Dalla data di pubblicazione del comunicato in Gazzetta Ufficiale decorrono i termini (60 giorni) per la proposizione del ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale competente.
Inoltre, la L. n. 10/2011 apporta un’ulteriore novità, disponendo che, in deroga alla vigenti disposizioni, sia la rendita catastale presunta (attribuita in assenza di regolarizzazione entro il termine) che quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dall’1 gennaio 2007, a meno che il contribuente fornisca la prova idonea a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. Pertanto, se il proprietario non è in grado di dimostrare che l’immobile è stato costruito più tardi, la rendita presunta avrà efficacia retroattiva.
I tributi commisurati alla base imponibile determinata applicando la rendita catastale presunta – precisa ancora la norma – sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio. Pertanto, essi sono liquidati a titolo provvisorio, in quanto il conguaglio verrà effettuato una volta attribuita la rendita definitiva all’immobile in sede di accatastamento DOCFA.
Infine – stabilisce ancora il comma 5-bis aggiunto nell’art. 2 del DL n. 225/2010, le procedure previste per l’attribuzione della rendita presunta si applicano anche agli immobili non dichiarati in Catasto, individuati dal 2 maggio 2011.
Fonte: Eutekne

5 per mille 2011: iscizioni on line dal 15 marzo 2011

Tutto pronto per l’avvio della campagna cinque per mille 2011. Le categorie dei soggetti destinatari, la tempistica, le modalità di ammissione negli appositi elenchi e quelle di riparto delle somme destinate dai contribuenti sono illustrate dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/E del 3 marzo.
Il decreto “mille proroghe” ha ribadito per l’esercizio finanziario 2011 la possibilità di destinare una quota, pari al 5 per mille dell’Irpef dei contribuenti, a finalità di interesse sociale con le medesime modalità di riparto e gli stessi termini previsti per l’anno 2010.
Soggetti ammessi al 5 per mille 2011
Come lo scorso anno, anche nel 2011 la quota del 5 per mille può essere destinata a una delle seguenti finalità:
- sostegno del volontariato, delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall’articolo 10, comma 1, lettera a), del Dlgs 460/1997
- finanziamento della ricerca scientifica e dell’università
- finanziamento della ricerca sanitaria
- sostegno delle attività sociali svolte dal proprio Comune di residenza
- sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
Quando presentare le domande
La circolare delle Entrate precisa che le iscrizioni saranno possibili a partire dal 15 marzo.
Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche devono presentare la domanda di iscrizione all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, attraverso i servizi Entratel o Fisconline oppure tramite gli intermediari autorizzati. Il termine ultimo, a pena di decadenza, è il prossimo 7 maggio, data entro la quale dovranno riproporre l’iscrizione anche gli enti presenti negli elenchi dello scorso anno.
Gli enti della ricerca scientifica e dell’Università e gli enti della ricerca sanitaria devono inviare le loro richieste, entro il 30 aprile, rispettivamente al Miur, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito dei modelli di iscrizione e per la dichiarazione sostitutiva, e al ministero della Salute, che predispone l’elenco degli enti che possono partecipare al riparto della quota del 5 per mille. Effettuate eventuali correzioni di errori di iscrizione nei rispettivi elenchi, entro il 5 maggio, i due ministeri provvederanno all’invio degli elenchi all’Agenzia delle Entrate entro il 7 maggio.
Per i Comuni non è previsto un elenco apposito, dal momento che i cittadini che vogliono destinare la loro quota all’ente locale potranno farlo, nella dichiarazione dei redditi, esclusivamente a favore del proprio comune di residenza.
14 maggio: online gli elenchi provvisori
L’Agenzia delle Entrate curerà anche quest’anno la pubblicazione degli iscritti al beneficio, suddivisi per categorie: la data per gli elenchi provvisori è fissata al 14 maggio.
Gli elenchi gestiti dall’Agenzia
La circolare fornisce specifiche indicazioni per gli adempimenti degli enti del volontariato e delle associazioni sportive, di cui segue direttamente la predisposizione degli elenchi.
Tali soggetti avranno tempo fino al 20 maggio per segnalare, tramite il rappresentante legale, eventuali errori di iscrizione alla direzione regionale delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente.
Il 25 maggio sarà pubblicata la versione aggiornata degli elenchi. L’Agenzia trasmetterà una copia di quello relativo alle associazioni sportive dilettantistiche al Coni, ente competente ad acquisire le dichiarazioni sostitutive e a effettuare i controlli su quei soggetti.
Verificata la presenza dell’associazione nell’elenco di appartenenza, i legali rappresentanti degli enti (compresi quelli di competenza del Miur, che li gestirà direttamente) dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva attestante il perdurare dei requisiti per l’ammissione al beneficio, che andrà inviata, a pena di decadenza, entro il 30 giugno.
Per facilitare la stesura della dichiarazione, l’Agenzia metterà a disposizione un modulo ad hoc parzialmente precompilato con le informazioni indicate al momento dell’iscrizione.
Qui il percorso delle due categorie, i cui elenchi sono gestiti dalle Entrate, si divide.
I legali rappresentanti degli enti del volontariato dovranno inviare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il modulo (scaricabile dal sito delle Entrate), corredato dalla copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, alla direzione regionale dell’Agenzia territorialmente competente.
Stessa procedura per le associazioni dilettantesche sportive, che però invieranno le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà all’ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione. Effettuati i dovuti controlli entro il 31 dicembre, il Coni predisporrà l’elenco delle associazioni ammesse al beneficio e quello delle associazioni escluse dal riparto, che trasmetterà, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate entro il 15 marzo 2012.
31 marzo 2012: sul web elenchi dei percettori e degli esclusi
E’ fissato al 31 marzo 2012 il termine ultimo per “scoprire” chi ha ottenuto il beneficio del 5 per mille.
L’agenzia delle Entrate pubblicherà sul proprio sito gli elenchi, distinti per categoria (volontariato, associazioni sportive dilettantistiche, ricerca scientifica e dell’università, ricerca sanitaria), degli enti ammessi e degli esclusi dal beneficio, con l’indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi.
Per tutti l’obbligo della rendicontazione
Anche per il 2011, i beneficiari del 5 per mille sono chiamati a redigere, entro un anno dall’incasso del contributo, e a trasmettere, entro 30 giorni dalla data ultima per la compilazione, uno specifico rendiconto con l’indicazione precisa di come sono state impiegate le somme percepite. Gli enti che hanno ricevuto importi inferiori ai 20mila euro non devono trasmettere il rendiconto, ma soltanto redigerlo e conservarlo per dieci anni.
Fonte: Fisco Oggi

mercoledì 2 marzo 2011

Certificazione delle ritenute d’acconto sui bonifici per le agevolazioni per ristrutturazioni (36%) e riqualificazione energetica (55%)

Adempimento in scadenza per banche e Poste italiane. Entro lunedì 28 febbraio, sono tenute a certificare, ai beneficiari dei bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici, cioè per quei lavori agevolati con la detrazione, rispettivamente, del 36 e del 55%, l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate nel 2010.
L’obbligo per gli operatori finanziari di trattenere il 10%, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sugli importi versati mediante bonifico bancario o postale agli esecutori delle opere che aprono la strada ai bonus fiscali in questione, è stato introdotto dall’articolo 25 del Dl 78/2010.
Dentro la norma è scritto “Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate”. E così è stato. Il provvedimento, che ha tradotto in termini concreti la disposizione, è arrivato il 30 giugno dello scorso anno, precisando quali sono le spese “agevolate” che fanno scattare la ritenuta e definendo gli adempimenti conseguenti, tra cui la scadenza del 28 febbraio quale termine per inviare la certificazione a imprese e lavoratori del settore edile, intestatari dei bonifici.
Nel frattempo, l’Agenzia ha avuto modo di precisare, con la circolare 40/2010, che il calcolo della ritenuta va effettuato sull’importo del bonifico scorporato dell’Iva. Poi, con la risoluzione 3/2011, ha indicato le possibili soluzioni per liberare i Comuni dalla ritenuta del 10% sui pagamenti agevolabili in loro favore, due le strade: evitare, nella causale del bonifico, il riferimento al bonus fiscale, oppure pagare in altro modo. Questo perché, quando destinataria del versamento è un’Amministrazione pubblica, per fruire della detrazione fiscale del 36% non è obbligatorio saldare il conto tramite bonifico.
La ritenuta obbligatoria, disposta per arginare fenomeni evasivi da parte di coloro che rendono prestazioni per le quali i committenti beneficiano di vantaggi fiscali, è in vigore dal 1° luglio 2010 e, già da quel momento, i diretti interessati dalla disposizione (banche e Poste) hanno provveduto a versare al Fisco le somme trattenute, con obbligo di rivalsa, tramite F24, indicando il codice tributo 1039. Ora è tempo di adempiere alla seconda indicazione del provvedimento: certificare l’operato ai beneficiari. Lo step successivo e finale sarà riportare i dati nella dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770).