mercoledì 16 marzo 2011

5 per mille: dal 15 marzo la presentazione delle domande per onlus e asd, modalità di iscrizione

Al via dal 15 marzo il termine per la presentazione delle domande per l’iscrizione agli elenchi dei beneficiari del 5 per mille gestiti direttamente dalle Entrate. E’ disponibile, infatti, sul sito internet dell’Agenzia, il software che consente agli enti di volontariato e alle associazioni sportive dilettantistiche di compilare in Rete l’istanza di ammissione per il 2011.
L’invio, esclusivamente via web, deve avvenire entro il 7 maggio, utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel o tramite gli intermediari abilitati. È bene ricordare che anche coloro che erano presenti negli elenchi dello scorso anno dovranno ripresentare la domanda.
L’applicazione non ha bisogno di installazione o di procedure di aggiornamento, l’attivazione avviene in modo molto semplice e non richiede conoscenze tecniche particolari.
Le organizzazioni avranno tempo fino al 20 maggio per segnalare, tramite il rappresentante legale, alla direzione regionale delle Entrate nel cui ambito di competenza si trova la loro sede legale, eventuali errori presenti nell’istanza di iscrizione.
Ricordiamo che per l’anno finanziario 2011, il 5 per mille è destinato alle seguenti finalità:
a. sostegno degli enti del volontariato:
- enti del volontariato di cui alla legge 266 del 1991
- Onlus - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo10 del Dlgs 460/1997) - pdf
- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7, commi da 1 a 4, legge 383/2000 ) - pdf
- associazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997 - pdf
- fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall'articolo10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997 - pdf
b. finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università
c. finanziamento agli enti della ricerca sanitaria
d. sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente
e. sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
Modalità di iscrizione nell’elenco degli enti del volontariato
Gli enti del volontariato possono presentare la domanda d’iscrizione all’Agenzia delle Entrate, a partire dal 15 marzo 2011 utilizzando modello e software specifici.
La domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).
L’iscrizione deve essere inviata, a pena di decadenza, entro il 7 maggio 2011. Non saranno accolte le domande pervenute oltre questa data o con modalità diversa da quella telematica.
All’atto dell’iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.
Adempimenti successivi all’iscrizione nell’elenco del volontariato
I legali rappresentanti degli enti iscritti nell’elenco pubblicato devono, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 2011, spedire, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - pdf ai sensi dell’articolo 45 del Dpr n. 445/2000, che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione
Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, la fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2011 e il mancato invio, in allegato, del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal beneficio.
Modalità di iscrizione nell’elenco delle associazioni sportive dilettantistiche
Le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale possono partecipare al riparto del 5 per mille per l’anno 2011.
In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che sono affiliate a una Federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata o a un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
Inoltre le associazioni devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:
• avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni
• avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni
• avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
A partire dal 15 marzo 2011 le associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei requisiti, possono presentare la domanda di iscrizione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando modello e software specifici.
La domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).
L’iscrizione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 7 maggio 2011. Non saranno accolte le domande pervenute oltre questa data o con modalità diversa da quella telematica.
All’atto dell’iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.
Adempimenti successivi all’iscrizione nell’elenco delle associazioni sportive dilettantistiche: presentazione della dichiarazione sostitutiva
I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte in elenco devono, entro il 30 giugno 2011, spedire, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, all’Ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - pdf,(articolo 47 del Dpr n. 445/2000), che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione.
Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2011 e il mancato invio, in allegato, del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal beneficio.