mercoledì 30 marzo 2011

DURC: novità 2011 e aggiornamento del servizio web www.sportellounicoprevidenziale.it.

Con la circolare 22 del 24 marzo 2011, l’INAIL ha reso noto l’intervento di aggiornamento effettuato sull’applicazione online www.sportellounicoprevidenziale.it, dedicata alla richiesta e al rilascio del DURC, apportando nuove funzionalità e una rinnovata veste grafica.
Lo stesso Ente spiega, nel suo intervento di prassi, che la finalità dell’aggiornamento è migliorare il funzionamento del servizio telematico attraverso l’implementazione di funzionalità aggiuntive riguardanti i contratti per forniture e servizi (anche in economia), i consorzi, la gestione di ulteriori tipologie di richieste, la grafica e il contenuto dei certificati, nonché l’emissione di un nuovo DURC in sostituzione di un precedente certificato, oggetto di annullamento.
In particolare nella Circolare in esame, l'Istituto fornisce indicazioni in merito a:
- Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici,
- validità temporale del DURC;
- aggiornamento del servizio on-line;
- i comportamenti che devono essere adottati dal personale di INAIL, INPS e Casse edili, nonché
assistenza tecnica all'utilizzo della procedura telematica in oggetto.
Entrando nel merito, nella parte della circolare di maggior interesse per aziende e intermediari, l’INAIL segnala che con la nuova versione – la 4.0 – nulla è cambiato per quanto concerne l’accesso al sito da parte di coloro che devono continuare a utilizzare le utenze già in uso per i servizi online del medesimo Ente assicurativo e dell’INPS. A tal proposito, le relative informazioni sono pubblicate sul sito e raggiungibili seguendo il percorso: “Info” – “Informazioni per l’accesso”. Inoltre, per operare la consultazione delle richieste effettuate con la precedente versione, l’INAIL ricorda che tutte le richieste inoltrate dal 1° gennaio 2006 (data di attivazione del servizio) al 24 marzo 2011 sono presenti nella nuova versione e possono essere quindi essere consultate dagli utenti con le consuete modalità.
Non sono invece più consultabili, in quanto cancellate, tutte le richieste di DURC che alla data del 24 marzo 2011 sono state inserite nella precedente versione dell’applicativo (la 3.5), ma che non sono state inoltrate: si tratta delle pratiche c.d. “incomplete”. Continuando con le novità, si segnala l’inserimento di due nuove tipologie di richiesta di DURC, ovvero: “Contratti di forniture e servizi in economia con affidamento diretto” (i cui dati da inserire sono riportati sul quadro C del modello, sostanzialmente analogo a quello già in uso, con indicazione dell’oggetto del contratto che viene riportato sul DURC) e “Altri usi consentiti dalla legge”. In particolare, quest’ultima tipologia è prevista per gestire le richieste inerenti rapporti contrattuali tra privati, ancorché il DURC non sia espressamente previsto da una specifica norma di legge ovvero per gestire richieste di DURC non previste dall’applicativo, ma necessarie a dimostrare il possesso del requisito della regolarità contributiva in base a una specifica disposizione di legge.
Tra le modifiche più significative apportate alle tipologie di richiesta del DURC, ne segnaliamo alcune di particolare interesse, presenti sempre nella circ. 22/2011 dell’INAIL. La prima riguarda la richiesta di DURC per appalti pubblici di forniture e servizi, che ora segue le stesse modalità previste per gli appalti di lavori pubblici. Un’ulteriore e significativa modifica è relativa agli appalti di lavori, forniture e servizi, per i quali è previsto il tipo contratto “affidamento” per la gestione delle richieste relative alle imprese mandanti – in caso di raggruppamento temporaneo di imprese – e alle imprese consorziate. Si punta così a “tracciare”, in relazione a un determinato appalto, il legame tra l’appaltatore/mandatario/consorzio e le imprese esecutrici/mandanti/consorziate. Si segnala, poi, l’obbligo di selezionare, in tutte le richieste di DURC, una delle specifiche previste nella sezione “tipo ditta” (“datori di lavoro”, “lavoratori autonomi”, “gestione separata - committente associante” e “gestione separata - titolare di reddito di lavoro autonomo, di arte e professione”). Si tratta di tipologie che si riferiscono all’iscrizione presso l’INPS al fine di individuare le posizioni contributive oggetto di verifica di regolarità.
Per quanto concerne le modifiche riguardanti i DURC emessi nella nuova versione dell’applicativo, si segnalano alcuni importanti interventi. Ad esempio, per gli appalti pubblici occorre effettuare la descrizione completa della tipologia della richiesta, con indicazione del tipo (appalto, subappalto, affidamento), della fase (es. stipula contratto) e, nel caso di contratti di forniture e servizi in economia con affidamento diretto, della descrizione dell’oggetto del contratto (es. acquisto cancelleria) indicata nella richiesta; nel caso di subappalto e di affidamento, è necessaria l’indicazione della stazione appaltante e del subappaltatore/mandante/consorziata. Invece, per la tipologia “altri usi consentiti dalla legge”, occorre descrivere lo specifico motivo della richiesta indicato dall’utente. Il DURC verrà emesso nel momento in cui tutti gli enti abbiano inserito nella procedura l’esito della propria verifica e, comunque, al 31° giorno dalla data di richiesta, salvo eventuale sospensione, ai fini istruttori, della durata massima di 15 giorni. Infine, nella circ. 22/2011 l’INAIL precisa che, nella nuova versione 4.0, è stata eliminata la possibilità di effettuare, contestualmente alla richiesta di DURC, la denuncia di nuovo lavoro temporaneo allo stesso INAIL, poiché è stato rilasciato apposito servizio online su www.inail.it - Punto Cliente.
Fonte: Eutekne