martedì 8 marzo 2011

Dichiarazione IVA autonoma: ammessa la rettifica o l'integrazione entro il 30 settembre 2011

La trasmissione della comunicazione annuale dei dati IVA in modo errato, ovvero riportante informazioni incomplete, è soggetta all’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 11, comma 1, lettera a) del DLgs. 18 dicembre 1997, n. 471, da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro.
Al ricorrere di tale ipotesi, non è invocabile l’istituto del ravvedimento, come rammentato dalle istruzioni alla compilazione del modello, in quanto i dati corretti potranno essere riportati nella successiva dichiarazione annuale, il cui termine di presentazione scade in concomitanza con quello del modello UNICO dei contribuenti aventi il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e, quindi, il 30 settembre 2011.
Diverso è, invece, il caso del contribuente che decide di avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma entro il 28 febbraio 2011, al fine, ad esempio, di beneficiare dell’esonero dalla comunicazione annuale dei dati, a norma dell’art. 8-bis, comma 2, ultimo periodo del DPR 22 luglio 1998, n. 322 (circolare n. 1 del 25 gennaio 2011).
Tale circostanza non incide, tuttavia, sulla successiva possibilità di rettificare la dichiarazione nei termini ordinari.
L’autonoma presentazione non influisce, infatti, sul termine di presentazione – che rimane fissato, così come per quella unificata, al 30 settembre 2011 – bensì sulle modalità di versamento, da effettuarsi in un’unica soluzione, entro il prossimo 16 marzo, oppure in forma rateale, applicando la maggiorazione mensile dello 0,33% all’importo di ciascuna rata successiva alla prima: è, quindi, preclusa la possibilità di adempiere secondo le scadenze previste per il modello UNICO.
L’autonoma presentazione influisce sulle modalità di versamento
Conseguentemente, la dichiarazione annuale presentata entro il 28 febbraio 2011 – in virtù della propria funzione di definitiva autodeterminazione dell’imposta – può formare oggetto di rettifica oppure integrazione, nei termini ordinari di presentazione, ovvero entro il 30 settembre 2011 (c.d. “dichiarazione correttiva nei termini”).
Qualora il contribuente dovesse optare per tale soluzione, sarà tenuto a compilare una nuova dichiarazione IVA, completa in ogni sua parte, barrando la casella “Correttiva nei termini”, e procedere alla presentazione telematica entro il 30 settembre 2011. Decorso tale termine, rimarrà comunque possibile – a norma dell’art. 2, comma 8-bis, del DPR n. 322/1998, così come espressamente richiamato dal successivo art. 8, comma 6 – trasmettere la dichiarazione integrativa a favore del contribuente, senza applicazione di sanzioni, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, al fine di correggere errori oppure omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggior debito IVA, oppure un minor credito: in tal caso, dovrà essere barrata la casella “dichiarazione integrativa a favore”, e l’eventuale credito risultante dalla rettifica potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 9 luglio 1997, n. 241, oppure richiesto a rimborso.
Diversamente, il soggetto passivo Iva dovrà selezionare la casella “dichiarazione integrativa”, nel caso decida di optare per l’istituto del ravvedimento di cui all’art. 13 del DLgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che consente di rettificare la dichiarazione annuale – con l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta e degli interessi – entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale si è verificato l’errore oppure l’omissione: è, tuttavia, necessario che non siano ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche oppure altre attività di accertamento delle quali il contribuente, ovvero i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
La medesima casella dovrà essere barrata nell’ipotesi in cui il contribuente intenda operare, salva l’applicazione delle sanzioni, una rettifica della dichiarazione a beneficio dell’Amministrazione finanziaria, entro i termini di decadenza dell’accertamento – a norma dell’art. 2, comma 8 del DPR n. 322/1998 – e, quindi, non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione rettificata (art. 57, comma 1, primo periodo del DPR 26 ottobre 1972, n. 633).
Fonte: eutekne