venerdì 4 marzo 2011

Immobili fantasma: prorogato al 30 aprile 2011 il termine per la regolarizzazione

Il Legislatore concede un’ulteriore proroga di un mese ai titolari dei cosiddetti “immobili fantasma”.
Infatti, secondo quanto disposto dalla L. n. 10/2011, di conversione del DL n. 225/2010 (c.d. “Milleproroghe”), i soggetti titolari di immobili non iscritti in Catasto e individuati dall’Agenzia del Territorio nei Comuni compresi negli elenchi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2009, avranno tempo fino al 30 aprile 2011 (e non solo fino al 31 marzo 2011, come disposto dal “Milleproroghe” nella versione anteriore alla conversione) per regolarizzare la propria posizione (si veda “Immobili fantasma, entro il 31 marzo la regolarizzazione”, del 6 gennaio 2011).
La medesima data del 30 aprile 2011 configura il termine ultimo operante anche per i titolari di immobili che, pur dichiarati in Catasto, abbiano subìto variazioni di consistenza o di destinazione non denunciate.
La “regolarizzazione” avviene presentando la denuncia in Catasto ex DM 19 aprile 1994 n. 701, mediante la procedura DOCFA (per quanto concerne le modalità della regolarizzazione, si veda “Denuncia degli «immobili fantasma» entro il 31 dicembre” del 9 dicembre 2010).
Se i titolari di “immobili fantasma” non provvederanno a denunciarli con la procedura DOCFA entro il 30 aprile 2011, l’Agenzia del Territorio iscriverà transitoriamente una rendita presunta (articolo 19, comma 10 del DL n. 78/2010), sulla cui base dovranno essere assolti gli obblighi fiscali.
In proposito, la legge di conversione del Milleproroghe ha precisato che, in considerazione del gran numero di operazioni di attribuzione di rendita presunta cui si darà luogo, l’Agenzia del Territorio notificherà gli atti di attribuzione della predetta rendita mediante affissione all’albo pretorio dei Comuni in cui si trovano gli immobili fantasma non regolarizzati. Dell’avvenuta affissione sarà poi data notizia con un comunicato che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sul sito Internet dell’Agenzia del Territorio e presso gli uffici provinciali ed i Comuni interessati.
Dalla data di pubblicazione del comunicato in Gazzetta Ufficiale decorrono i termini (60 giorni) per la proposizione del ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale competente.
Inoltre, la L. n. 10/2011 apporta un’ulteriore novità, disponendo che, in deroga alla vigenti disposizioni, sia la rendita catastale presunta (attribuita in assenza di regolarizzazione entro il termine) che quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dall’1 gennaio 2007, a meno che il contribuente fornisca la prova idonea a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. Pertanto, se il proprietario non è in grado di dimostrare che l’immobile è stato costruito più tardi, la rendita presunta avrà efficacia retroattiva.
I tributi commisurati alla base imponibile determinata applicando la rendita catastale presunta – precisa ancora la norma – sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio. Pertanto, essi sono liquidati a titolo provvisorio, in quanto il conguaglio verrà effettuato una volta attribuita la rendita definitiva all’immobile in sede di accatastamento DOCFA.
Infine – stabilisce ancora il comma 5-bis aggiunto nell’art. 2 del DL n. 225/2010, le procedure previste per l’attribuzione della rendita presunta si applicano anche agli immobili non dichiarati in Catasto, individuati dal 2 maggio 2011.
Fonte: Eutekne