martedì 15 marzo 2011

Compensazione ruoli: disponibile on line il modello di dichiarazione per la compensazione del ruolo

A seguito del Decreto MEF 11 febbraio 2011 e della Circolare dell'Agenzia delle Entrate 11 marzo 2011, n. 13, in materia di preclusione alla compensazione dei crediti erariali, Equitalia ha messo a punto un modulo per consentire ai contribuenti che effettuano pagamenti parziali mediante compensazione, di scegliere a quale debito erariale imputare il pagamento.
Tale scelta può essere effettuata:
• contestualmente, se il contribuente presenta il modello F24 agli sportelli dell'agente della riscossione;
• entro 3 giorni dal conferimento della delega F24, qualora il contribuente presenti il modello F24 tramite banche, Poste o Entratel; in questo caso il modello è utilizzabile anche come dichiarazione di avvenuta compensazione.
Ok definitivo dunque, da parte della società nazionale di riscossione, al modulo attraverso il quale i contribuenti dichiarano a quale parte di debito erariale intendono imputare la compensazione effettuata.
Il modello è disponibile on line, sui siti internet degli agenti di riscossione (vai su http://www.equitaliaspa.it/equitalia/export/capogruppo/files/Modello.pdf), e cartaceo presso gli sportelli della rete Equitalia.
La nuova modulistica fa seguito alle modifiche introdotte dalla manovra d’estate 2010 (Dl 78/2010) in materia di compensazione, al decreto attuativo del Mef dell’11 febbraio scorso e, infine, alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, che è intervenuta sull’argomento anche con la recentissima circolare 13/E dell’11 marzo.
La norma chiude la strada alla compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti tributari iscritti a ruolo e scaduti, di importo superiore a 1.500 euro.
Il contribuente può però autocompensare anche soltanto una parte del “conto in sospeso”, decidendo lui quale. La scelta va espressa attraverso il modulo appena predisposto, che va presentato entro tre giorni dal conferimento della delega F24, se il versamento si effettua tramite banche, Poste o Entratel, oppure “seduta stante” nel caso in cui ci si recasse, per il pagamento, direttamente dall’agente della riscossione.
Nel primo caso, il modello vale anche come dichiarazione di avvenuta compensazione.
Fonte: Fisco Oggi