lunedì 26 settembre 2011

Registro beni ammortizzabili 2011: il 30 settembre 2011 scade il termine per la compilazione delle operazioni del 2010

Il prossimo 30 settembre scade il termine per la compilazione del registro dei beni ammortizzabili da parte dei soggetti titolari di reddito d’impresa obbligati a presentare il modello UNICO entro la medesima data.
L’art. 16 comma 1 del DPR 600/73 stabilisce, infatti, che il registro in esame debba essere compilato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di riferimento.
Pertanto, ad esempio, una società di capitali con esercizio sociale che chiude il 31 dicembre deve effettuare le registrazioni relative al 2010 entro il 30 settembre 2011.
Data la prossimità della scadenza, si riepilogano di seguito le disposizioni relative alla tenuta del registro.
Come noto, nel registro dei beni ammortizzabili (o libro cespiti) devono essere indicati i beni assoggettabili ad ammortamento.
Gli elementi da riportare e le relative modalità di indicazione variano in relazione alla tipologia di bene.
Più in particolare, ai sensi dell’art. 16 comma 2 del DPR 600/73, occorre indicare l’anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni e le svalutazioni, il fondo di ammortamento (nella misura raggiunta al termine del periodo d’imposta precedente a quello di riferimento), il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d’imposta, la quota annuale di ammortamento, le eliminazioni dal processo produttivo.
Per i beni immobili e beni mobili registrati (ad esempio, gli autoveicoli), le annotazioni devono essere eseguite per singolo bene, mentre, per i beni diversi dagli immobili e dai beni mobili registrati, il contribuente può scegliere di eseguire le annotazioni per categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento.
Analoga possibilità di raggruppamento è prevista per i beni materiali strumentali utilizzati per l’esercizio delle attività regolate di distribuzione e trasporto di gas naturale e di energia elettrica (art. 102-bis del TUIR). In questo caso, occorre fornire le stesse informazioni rese per i beni immobili e i beni mobili registrati, ma, a scelta del contribuente, le annotazioni possono essere eseguite per categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile oppure per singolo bene.
In relazione ai beni gratuitamente devolvibili, oltre alle informazioni sopra riportate, deve essere distintamente indicata la quota annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario.
I costi di manutenzione
L’art. 16 comma 5 del DPR 600/73 stabilisce, inoltre, che i costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione non capitalizzati a incremento del costo del bene cui si riferiscono e non immediatamente deducibili – in quanto eccedenti il limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili (art. 102 comma 6 del TUIR) – devono essere iscritti in voci separate del registro in esame, a seconda dell’anno di formazione. Gli stessi, quindi, non si sommano al valore dei beni cui si riferiscono.
Con riferimento al registro, la circolare ministeriale 30 aprile 1977 n. 7 ha chiarito che vi è la possibilità di riservare alcune pagine in bianco, quando si presume che siano necessarie per lo sviluppo degli ammortamenti. In questo caso, le pagine bianche devono essere espressamente intitolate al bene o alla categoria di beni cui sono riservate, con l’esplicita indicazione che si tratta di continuazione dello sviluppo dell’ammortamento del bene (o della categoria di beni) e il richiamo della pagina in cui è iscritto il bene (o la categoria di beni) medesimo.
Si ricorda, da ultimo, che il Legislatore ha introdotto nel tempo (DPR 435/2001 e DPR 695/96) specifiche semplificazioni in ordine alla tenuta del registro.
Fonte: Eutekne