mercoledì 14 settembre 2011

Certificati di malattia e visite mediche di controllo on-line: dal 14 settembre 2011 obbligatorie le procedure telematiche ultimi chiarimenti prima del via

Con la circ. INPS n. 117 dello scorso 9 settembre, l’Istituto previdenziale comunica che, grazie all’introduzione di nuove funzionalità, i datori di lavoro potranno ricevere le attestazioni relative alle assenze per malattia dei propri dipendenti anche tramite i loro professionisti in qualità di intermediari.
Con tale circolare l’INPS ha fornito le disposizioni operative per l'accesso al sistema di gestione dei certificati di malattia on-line per gli intermediari dei datori di lavoro, estendendo ad essi le modalità già previste per i datori di lavoro dalle Circolari nn. 60 e 119 del 2010 (ricezione dei certificati sulla PEC e visualizzazione in internet tramite codice PIN). Inoltre precisa che, viste le modifiche introdotte dal DL n. 98/2011 all'articolo 55-septies del D.Lgs n. 165/2001, le assenze per malattia dovute a visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici possono essere giustificate anche da un certificato di una struttura o di un medico privato.
A tal proposito, si ricorda che la trasmissione telematica all’INPS delle certificazioni di malattia dei lavoratori da parte dei medici è divenuta operativa a seguito del Decreto Interministeriale – Ministero della Salute e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – del 26 febbraio 2010 per quanto riguarda i lavoratori del settore privato, e della circ. Presidenza del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2010 n. 1 per i lavoratori del pubblico impiego. Riepilogando brevemente, la procedura prevede che, in tutti i casi di assenza per malattia del lavoratore, la certificazione medica venga inviata all’INPS per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria; in seguito le attestazioni di malattia vengono inoltrate, sempre online, dall’Istituto previdenziale al datore di lavoro interessato.
Con la circolare in esame, l’INPS comunica che i datori di lavoro e gli intermediari, individuati dall’art. 1, commi 1 e 4, della L. n. 12/1979 – ovvero consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, avvocati – nonché gli intermediari dei datori di lavoro del settore agricolo – agrotecnici, periti agrari, dottori agronomi e dottori forestali – avranno presto a disposizione una nuova funzionalità per la ricerca degli attestati di malattia mediante il codice fiscale del dipendente e il numero di protocollo assegnato dall’INPS, disponibile nel menu della consultazione on line degli attestati di malattia.
Quest’ultima funzionalità è anche disponibile attraverso il canale Contact Center dell’INPS (803.164). Attraverso tale servizio il datore di lavoro e il suo intermediario potranno verificare l’avvenuto invio del certificato di malattia.
Sempre sulla base del codice fiscale del dipendente e del numero di protocollo assegnato dall’INPS all’atto della ricezione del certificato di malattia telematico, il Contact Center ne confermerà o meno la presenza.
Inoltre, l’INPS precisa che ai predetti intermediari è stata estesa la possibilità - già prevista per i datori di lavoro - di richiedere il servizio di consultazione degli attestati di malattia attraverso il sistema di invio con PEC e il sistema di accesso con PIN.
L’INPS precisa inoltre che i sistemi appena descritti saranno resi disponibili nelle prossime settimane ai professionisti intermediari che abbiano ricevuto delega generale da un datore di lavoro allo svolgimento di tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale nei confronti dell’INPS, e abbiano comunicato all’Istituto previdenziale l’esistenza di tale delega mediante l’apposita applicazione informatizzata descritta nella circolare INPS 8 febbraio 2011 n. 28. Inoltre, potranno accedere a tali servizi anche gli intermediari dei datori di lavoro agricoli che hanno ottenuto l’autorizzazione a svolgere gli adempimenti contributivi per conto delle aziende agricole, così come previsto dalla circ. INPS 12 ottobre 2009 n. 110.
Infine, l’Istituto previdenziale ricorda che il datore di lavoro e l’intermediario in possesso di PIN o di abilitazione alla ricezione dell’attestato di malattia via PEC sono tenuti a chiedere tempestivamente la revoca dell’autorizzazione al verificarsi della cessazione dell’attività, della sospensione o del trasferimento in altra struttura dell’intestatario del PIN o di abilitazione alla ricezione dell’attestato di malattia via PEC, in modo tale che l’INPS possa provvedere a revocare l’abilitazione.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica e l'Innovazione, nel comunicato apparso lunedì 12 settembre 2011, sul proprio sito internet, comunica che il periodo transitorio istituito dalla Circolare n. 4/2011 dello stesso dipartimento e del Ministero del Lavoro, scade oggi, martedì 13 settembre. Di conseguenza, ancora per oggi i datori di lavoro privati possono richiedere le attestazioni di malattia in formato cartaceo, mentre dal 14 settembre 2011 necessariamente dovranno utilizzare le procedure telematiche previste.
L'INPS, nella Circolare n. 118 del 12 settembre 2011, infine, comunica che dal 1° ottobre 2011 verrà attivata, per i datori di lavoro, la modalità di presentazione telematica della richiesta delle visite mediche di controllo dello stato di salute dei propri dipendenti in malattia. Tale servizio verrà attivato automaticamente per i datori di lavoro e gli intermediari che già possono consultare gli attestati di malattia on-line tramite PIN, mentre per quelli che ancora dovessero attivarsi in tal senso sono previsti dei moduli specifici per inoltrare la richiesta di attivazione del servizio. L'Istituto comunica altresì che fino al 30 novembre 2011 le richieste inoltrare con i canali tradizionali saranno comunque considerate validamente accettate.