martedì 13 settembre 2011

Credito d’imposta per la ricerca scientifica: istituito il codice tributo per la compensazione in F24

L'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento 9 settembre 2011, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione del credito d'imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca delle Università e degli Enti pubblici di ricerca, introdotto, in via sperimentale, per il biennio 2011 - 2012 dall'art. 1, D.L. n. 70/2011.
Tale credito può essere utilizzato in compensazione tramite Mod. F24, ad esclusione:
• dei contributi previdenziali dovuti sia in qualità di soggetti autonomi iscritti in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, sia in qualità di datori di lavoro o committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
• dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
• dei crediti d'imposta spettanti agli esercenti delle sale cinematografiche;
• delle altre entrate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore.
Con la risoluzione n. 88/E del 12 settembre 2011 viene dunque istituito il codice tributo 6835 per la compensazione de credito di imposta per la ricerca scientifica in F24.
Il Credito d’imposta consentirà l'utilizzo, in compensazione, del credito d'imposta introdotto per sostenere le imprese che finanziano progetti nelle università o negli enti pubblici
Il credito in questione compete nella misura del 90% dell'importo degli investimenti che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008 - 2010 e potrà essere usufruito per ciascuno dei periodi d'imposta agevolabili, in tre quote annuali di pari importo.
Con il codice "6835" le imprese potranno utilizzare in compensazione tramite modello F24, il credito d'imposta che premia chi spende in programmi di crescita e innovazione scientifica negli atenei. L'agevolazione, introdotta in via sperimentale per gli anni 2011 e 2012 dall'articolo 1 del Dl 70/2011 ("decreto sviluppo"), compete in tre quote annuali per ciascuno dei periodi d'imposta e riguarda progetti di ricerca scientifica finanziati presso Università ed enti pubblici, o altre strutture idonee a ricevere i contributi individuate con decreto del Miur, di concerto con il Mef. Le indicazioni per beneficiare del credito d'imposta sono state fornite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 settembre scorso. Il nuovo codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a credito compensati" ovvero nella colonna "Importi a debito compensati" nel caso in cui il contribuente debba effettuare il riversamento del credito. Nel campo "Anno di riferimento" va indicata l'annualità cui si riferisce il credito.