giovedì 15 settembre 2011

Definizioni liti pendenti: approvato il modello di domanda

Il versamento degli importi dovrà avvenire, in un’unica soluzione, entro il prossimo 30 novembre utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”
Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13 settembre dà il via libera al modello, e alle relative istruzioni, che dovrà essere utilizzato per chiedere al fisco di mettere fine, velocemente, ai contenziosi tributari non superiori a 20mila euro, pendenti al 1° maggio 2011.
L’Agenzia, con una successiva nota, informerà quando sarà disponibile per l’utenza.
Si tratta dell’opportunità introdotta dalla manovra di stabilizzazione finanziaria approvata a luglio (articolo 39, comma 12, Dl 98/2011), con lo scopo di ridurre le cause giacenti presso le Commissioni tributarie o davanti al giudice ordinario, in ogni grado di giudizio e anche a seguito di rinvio. Possono accedere alla procedura abbreviata tutti gli atti impositivi, inclusi gli avvisi di accertamento e i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
Il modello è composto da un frontespizio e dalle sezioni dove inserire i dati che servono a identificare chi ha dato inizio al contenzioso, chi presenta l’istanza (in caso si tratti di persona diversa dalla prima) e la causa di riferimento.
Termini e modalità di presentazione
È importane chiarire, innanzitutto, che ogni definizione “abbreviata” vuole la sua istanza: un modello, quindi, per ciascuna lite.
La domanda va inviata, entro il 2 aprile 2012, per via telematica, dai soggetti abilitati, oppure recandosi direttamente a qualsiasi direzione provinciale delle Entrate.
La data di partenza per la compilazione e l’invio del modello sarà comunicata con un’ulteriore nota dell’Agenzia.
Il contribuente riceverà, da chi ha provveduto alla trasmissione on line, la copia cartacea della richiesta e la copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, che attesta il ricevimento dell’istanza e costituisce prova dell’avvenuta presentazione.
Tutta la relativa documentazione, comprese le attestazioni dei versamenti effettuati, deve essere conservata dal contribuente fino alla conclusione definitiva del giudizio.
Le regole per i versamenti
I pagamenti devono essere effettuati, utilizzando l’“F24 Versamenti con elementi identificativi”, in un’unica soluzione, entro il prossimo 30 novembre. Si tratta di somme per le quali non è possibile applicare il meccanismo della compensazione.
Anche in questo caso, come per le istanze, un modello di pagamento per ogni definizione.
Questi gli importi:
• 150 euro per le liti di valore inferiore ai 2mila euro
• 10% del valore se l’ultima sentenza è stata favorevole al contribuente
• 50% del valore se l’ultima sentenza è stata favorevole all’Agenzia
• 30% se non c’è stata ancora alcuna sentenza.
Per la corretta compilazione dell’F24, il provvedimento odierno rimanda alla risoluzione 82/E del 5 agosto, con la quale sono stati istituiti il codice tributo 8082 e il codice identificativo 71, il primo definisce il versamento, il secondo il soggetto che ha iniziato la causa.
La procedura si può ritenere conclusa soltanto se il pagamento è stato effettuato per intero e la domanda è stata presentata entro i termini previsti.
Fa eccezione l’ipotesi in cui non ci siano somme da pagare, caso in cui basta l’invio della richiesta.
Se il contribuente ha sbagliato a fare i conti ed è “scusabile”, l’Amministrazione comunica l’ammontare della differenza dovuta e i relativi interessi.
Fonte: Fisco Oggi