martedì 20 settembre 2011

Comunicazione clienti e fornitori: prorogato a fine anno il termine per l’adempimento prima previsto per il 31 ottobre

Slitta al 31 dicembre 2011 il termine per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva riferita al periodo d'imposta 2010. La proroga riguarda i dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute dai soggetti passivi, di importo non inferiore a 25mila euro. Aggiornate, inoltre, le specifiche tecniche che tengono conto delle indicazioni fornite dalle associazioni di categoria, relative alla migliore qualità dei dati che si può ottenere con una diversa organizzazione delle informazioni richieste. Le novità, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia del 19 settembre 2011.
Si ricorda che i pagamenti che superano una certa soglia, sono stati messi sotto la lente di ingrandimento dal provvedimento del 22 dicembre 2010, che ha previsto, in linea con il Dl 78/2010, per tutti i soggetti Iva, l'obbligo di comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell'Iva.
Per le operazioni senza obbligo di emissione della fattura (generalmente giustificate da scontrino o ricevuta fiscale), il limite è stato fissato a 3.600 euro, al lordo dell'Iva.
Per garantire un'introduzione graduale dell'adempimento, il provvedimento del 22 dicembre ha previsto, per l'anno d'imposta 2010, l'obbligo di comunicare le sole operazioni per le quali è stata emessa o ricevuta una fattura di importo non inferiore a 25mila euro.
Conseguentemente, i titolari di partita IVA dovranno presentare entro il 31 dicembre 2011, e non più il 31 ottobre 2011, la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, soggette all’obbligo di fatturazione e perfezionate per un importo non inferiore a 25mila euro. L’adempimento deve essere assolto anche da alcune particolari categorie di contribuenti dell’imposta sul valore aggiunto, quali ad esempio:
- i soggetti in regime di contabilità semplificata (artt. 18 e 19 del DPR n. 633/1972);
- i non residenti con stabile organizzazione in Italia, identificati direttamente oppure operanti tramite il rappresentante fiscale;
- i curatori fallimentari, per conto della società debitrice;
- i beneficiari del regime fiscale agevolato delle nuove iniziative produttive, ma non i contribuenti minimi, salvo il caso di cessazione dall’istituto nel corso del periodo d’imposta (cfr. circolare n. 28/2011).
Sul punto, si rammenta altresì che tale obbligo – introdotto dall’art. 21, comma 1 del DL n. 78/2010 (conv. L. n. 122/2010) – riguardava inizialmente sia le operazioni fatturate, almeno pari a 3mila euro (al netto dell’IVA), che quelle documentate da ricevuta o scontrino fiscale per un importo non inferiore a 3.600 euro, al lordo dell’imposta sul valore aggiunto. A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che quest’ultimo limite opera anche con riferimento ai soggetti obbligati all’emissione della fattura, ma non alla separata indicazione del tributo, come nel caso delle agenzie di viaggio e turismo, che applicano il regime speciale di cui all’art. 74-ter del Decreto IVA (cfr. circolare n. 24/2011).
Successivamente, il citato provvedimento direttoriale ha ridefinito i termini della prima applicazione dell’adempimento, differenziati in base alla natura delle operazioni ed al periodo di effettuazione delle stesse (art. 6 del DPR n. 633/1972):
- soggette a fatturazione, compiute nel periodo d’imposta 2010, per un importo almeno pari a 25mila euro, al netto dell’IVA: 31 ottobre 2011, ora differito al 31 dicembre 2011;
- documentate da ricevuta o scontrino fiscale, eseguite nell’anno 2011 a partire dal 1° luglio, per un ammontare non inferiore a 3.600 euro, al lordo dell’imposta sul valore aggiunto: 30 aprile 2012. La medesima scadenza è fissata per le operazioni soggette all’obbligo di fatturazione, effettuate nel corso del periodo d’imposta 2011, almeno pari a 3 mila euro, al netto dell’IVA.
Si ricorda, inoltre, che – per effetto di quanto previsto, poi, dal Decreto Sviluppo (art. 7, comma 2, lett. o) del DL n. 70/2011, conv. L. n. 106/2011) – sono escluse dal predetto adempimento le operazioni, eccedenti i limiti sopra riportati, effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA, il cui pagamento sia stato eseguito mediante carte di credito, debito o prepagate, emesse da intermediari finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione stabilito dall’art. 7, comma 6 del DPR n. 605/1973, diversi da quelli non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
Le operazioni in parola devono, tuttavia, essere comunicate all’Agenzia delle Entrate, a cura dei predetti soggetti emittenti, secondo modalità e termini da definirsi con un successivo provvedimento direttoriale, così come recentemente prescritto dall’art. 23, comma 41 del DL n. 98/2011 (conv. L. n. 111/2011).