venerdì 23 settembre 2011

L’articolo 1, comma 3 del DM 18 febbraio 1998 n. 41, attuativo delle disposizioni contenute nell’art. 1 della L. n. 449/97, stabilisce che, per fruire della detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero edilizio, il pagamento delle spese detraibili deve essere eseguito (salvo alcune eccezioni come, ad esempio, per gli oneri di urbanizzazione e per la TOSAP) mediante bonifico bancario, dal quale risultino la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (beneficiario).
Tale modalità di pagamento è prevista anche per beneficiare della detrazione IRPEF/IRES del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai commi da 344 a 349 dell’articolo 1 della L. n. 296/2006, per i cui dubbi si ritiene possa farsi riferimento ai chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria sull’agevolazione del 36%.
Alcune irregolarità o omissioni, nella compilazione del bonifico, non pregiudicano il diritto alla detrazione e sono sanabili.
Tale è il caso in cui il bonifico non rechi l’indicazione degli estremi della legge agevolativa. Il contribuente può comunque usufruire della detrazione, infatti, se è in grado di dimostrare che le spese sono state sostenute nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti (cfr. C.M. 12 maggio 2000 n. 95, par. 2.1.3).
Qualora il bonifico non rechi indicazione del codice fiscale di taluno dei contitolari che abbia sostenuto le spese, l’irregolarità viene considerata “sanata” allorché (si vedano la C.M. 1° giugno 1999 n. 122, par. 4.4 e la ris. Agenzia delle Entrate 7 agosto 2008 n. 353) nel bonifico risulti indicato il codice fiscale del soggetto che ha inviato la comunicazione di inizio lavori e gli altri contitolari, nella propria dichiarazione dei redditi, indichino il codice fiscale di tale soggetto.
I dati non indicabili nei bonifici online vanno comunicati alla banca
Anche quando difetti l’indicazione di dati pur essenziali, quali il codice fiscale dell’ordinante e il numero di partita IVA del beneficiario del bonifico, la ris. Agenzia delle Entrate n. 353 del 7 agosto 2008, rilevato come l’indicazione di tali dati risulti solitamente impossibile – a causa della ridotta ampiezza dei campi del modello informatico – per i bonifici online, ha precisato che l’omissione può essere sanata comunicando i dati alla banca, la quale potrà così adempiere all’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, i dati identificativi del mittente e dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 1 del DM n. 41/1998.
Con riferimento al caso di un bonifico effettuato a saldo di lavori in merito ai quali era insorta una causa, infine, la ris. Agenzia Entrate 15 luglio 2008 n. 300 ha precisato che la detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute per lavori di ristrutturazione edilizia compete anche quando nel bonifico non siano stati indicati il codice fiscale e la partita IVA dell’impresa esecutrice, a condizione che tali dati siano comunque desumibili altrimenti.
Fonte: Eutekne