martedì 13 settembre 2011

Concessionari incaricati alla riscossione e tabaccai: reato penale di peculato per chi si appropria delle somme riscosse per il pagamento di tasse ed imposte

La Cassazione con Sentenza penale 03/05/2011, n. 17109 ha stabilito che Commette peculato il tabaccaio che si appropri delle somme riscosse a titolo di tasse automobilistiche. Con questa sentenza infatti il Tribunale ha accolto il ricorso del procuratore generale e annullato la precedente sentenza che aveva prosciolto l’imputato per difetto di querela, avendo invece ravvisato il reato di appropriazione indebita,.
A supporto della decisione il giudice di legittimità ha evidenziato la natura pubblica ed il conseguente ruolo pubblicistico svolto dal tabaccaio quando delegato, in regime di convenzione, alla riscossione delle tasse automobilistiche spettanti alle regioni. Il tabaccaio svolge infatti una pubblica funzione, propria di chi ha la qualifica di pubblico ufficiale quando provvede all’incasso dell’imposta dovuta dal contribuente.
In questi termini, del resto, già si è espressa la giurisprudenza di legittimità nel ricostruire la veste giuridica del concessionario incaricato della riscossione delle imposte ed i conseguenti rapporti con l’ente pubblico nell’ipotesi del mancato versamento delle somme riscosse.
E’ stato così ulteriormente chiarito che il rapporto che lega l’ente pubblico impositore e il concessionario incaricato della riscossione delle imposte è un rapporto sui generis, che non può essere classificato tra gli ordinari contratti di diritto privato, rientrando tra le concessioni amministrative: in virtù di tale concessione all’esattore è conferito l’esercizio di una pubblica funzione. Pertanto, il denaro versato dal contribuente al concessionario in adempimento di un’obbligazione tributaria verso lo Stato o altro ente pubblico diviene, quindi, pecunia pubblica non appena entri in possesso del pubblico ufficiale incaricato dell’esazione, il quale, per l’effetto, commette peculato quando ometta di versare ciò che ha ricevuto.