venerdì 1 luglio 2011

Manovra correttiva 2011: le principali disposizioni fiscali

Tra le disposizioni di carattere fiscale contenute nel decreto legge presentato ieri dal Consiglio dei Ministri si segnalano le seguenti:
• riporto delle perdite
per i soggetti di nuova costituzione (nuova attività produttiva), le perdite realizzate nei primi 3 periodi d'imposta possono essere portate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi ma solo entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi. Per tutti gli altri soggetti, invece, le perdite possono essere portate in diminuzione entro il limite dell'80% del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta;
• indagini finanziarie
viene eliminata la presunzione in base alla quale i prelievi dal conto corrente effettuati da imprenditori e liberi professionisti sono considerati, rispettivamente, ricavi e compensi;
• revoca partita IVA inattiva e dichiarazione di cessazione attività
la partita IVA viene revocata d'Ufficio se il titolare non ha esercitato alcuna attività d'impresa o di lavoro autonomo per almeno tre annualità consecutive. Se il titolare di partita IVA non ha presentato la dichiarazione di cessazione dell'attività, potrà sanare tale violazione versando un quarto della sanzione minima prevista dall'art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 471/1997 (un quarto di 516 euro pari a 129 euro);
• fatture di importo non superiore a 100 euro.
se il cliente richiede l'emissione di una fattura di importo complessivo non superiore a 100 euro, tale documento potrà non riportare la residenza o il domicilio del fornitore e, per quanto riguarda il cliente, riportare solo il suo codice fiscale;
• comunicazione delle operazioni IVA superiori a 3.000 euro (spesometro)
se il consumatore effettua un acquisto superiore a tale importo pagandolo con carte di credito, di debito o prepagate, la segnalazione di tale operazione all'Agenzia delle Entrate dovrà essere effettuata dall'operatore finanziario.
Fonte: seac