mercoledì 20 luglio 2011

Manovra correttiva 2011: razionalizzazione dei procedimenti di irrogazione sanzioni

La c.d. Manovra Correttiva (D.L. 6 luglio 2011, n. 98), all'art. 23, comma 29, introduce delle disposizioni al fine di razionalizzare i procedimenti di irrogazione delle sanzioni. In particolare:
- con l'introduzione, all'art. 16, D.Lgs. n. 472/97, del nuovo comma 7-bis, è ora previsto che in caso di accoglimento da parte dell'Ufficio delle deduzioni esposte dal contribuente, le sanzioni irrogate sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso con il pagamento di un importo pari ad 1/4 della sanzione indicata e comunque non inferiore ad 1/4 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Tale disposizione si applica agli atti di irrogazione notificati dopo il 6 luglio 2011 e a quelli notificati antecedentemente per i quali risultano pendenti i termini per la proposizione del ricorso;
- è stato modificato il comma 1 dell'art. 17, D.Lgs. n. 472/97 che ora dispone che le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono "sono" irrogate, senza previa contestazione con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
Fonte: Seac