martedì 5 luglio 2011

Pagamento imposte e contributi UNICO 2011 e CCIAA 2011: le scadenze del 6 luglio 2011 dopo la proroga

Con il DPCM 12 maggio 2011 è stata disposta, a favore dei contribuenti persone fisiche (anche non soggetti agli studi di settore) e dei contribuenti diversi dalle persone fisiche se sono soggetti agli studi di settore, la proroga dei termini per il versamento delle imposte e dei contributi derivanti dai modelli UNICO 2011 e IRAP 2011, nonché della prima rata di acconto della “cedolare secca sugli affitti” dal 16 giugno 2011 al 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione (versando la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, invece, i termini sono passati dal 7 luglio al 5 agosto 2011).
I nuovi termini operano con riferimento al solo anno 2011, in deroga alle scadenze ordinarie previste dall’articolo 17 del DPR 7 dicembre 2001 n. 435. Il citato DPCM, inoltre, stabilisce la proroga dei termini di presentazione e di trasmissione telematica dei modelli 730/2011 ed effettua il consueto differimento per i versamenti e gli altri adempimenti fiscali scadenti dal 1° al 20 agosto 2011, in considerazione del periodo feriale.
Nei confronti dei contribuenti interessati, la proroga stabilita dall’art. 1 del DPCM 12 maggio 2011 riguarda:
- le imposte dirette (IRPEF e IRES), le relative addizionali, l’IRAP e le imposte sostitutive;
- il primo acconto della “cedolare secca sugli affitti”;
- gli altri versamenti che devono essere effettuati entro il termine previsto per i pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, che sarebbero ordinariamente scaduti il 16 giugno 2011 (senza maggiorazione dello 0,4%).
Pertanto, ad esempio, rientrano nella proroga anche i versamenti:
- delle imposte sostitutive, in particolare: l’imposta sostitutiva sul capital gain, l’imposta sostitutiva per i “contribuenti minimi”, l’imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività e l’imposta sostitutiva del 20% (c.d. “cedolare secca”) dovuta per il 2010 sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo ubicati nella Provincia dell’Aquila;
- dell’acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata, per i quali non è prevista l’applicazione di ritenute alla fonte;
- dell’IVA per l’adeguamento agli studi di settore (compresa l’eventuale maggiorazione del 3%);
- dei contributi previdenziali INPS dovuti dagli artigiani, dai commercianti e dai professionisti;
- del diritto annuale alle Camere di Commercio.
Inoltre, anche se con particolari modalità, la proroga in esame esplica effetti anche in relazione al versamento del saldo IVA da parte dei contribuenti che presentano la dichiarazione IVA relativa al 2010 nell’ambito del modello UNICO 2011.
CCIAA
Si ricorda inoltre che Con Nota 30 maggio 2011, prot. n. 0103161, il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto che la proroga disposta dal D.P.C.M. 12 maggio 2011 per il versamento del primo acconto d'imposta per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche "che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore", si applica anche al versamento del diritto annuale per l'anno 2011 effettuato dai contribuenti soggetti agli studi di settore, compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tali fattispecie, nonché dalle imprese individuali.
Pertanto, anche per il diritto annuale, che va pagato in unica soluzione:
- la scadenza del 16 giugno 2011 è stata prorogata al 6 luglio 2011;
- dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011 è possibile il versamento con la maggiorazione dello 0,40%.
Fonte: Eutekne