giovedì 28 luglio 2011

AAMS: codici tributo per il pagamento delle sanzioni ai concessionari della raccolta di scommesse ippiche e sportive che sospendono l’attività di raccolta senza autorizzazione

I due codici c’erano già, ora si allineano all’evoluzione normativa. Con la risoluzione 75/E del 26 luglio i numeri 5133 e 5137, pur continuando ad assolvere la funzione di sempre, assumono una nuova denominazione. Vanno in pensione i riferimenti normativi oramai obsoleti, lasciando il posto a un titolo più chiaro che consente all’Amministrazione creditrice, i Monopoli di Stato, di gestire al meglio le nuove convenzioni di concessione della raccolta di scommesse ippiche e sportive.
In sostanza, i codici in questione servono a versare, tramite modello F24 accise (“Sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione”), le sanzioni comminate dall’Aams agli esercenti autorizzati che hanno deciso, in autonomia e senza autorizzazione, di sospendere l’attività di raccolta.
La somma raggiunge la cassa dei Monopoli con la motivazione “dentro” il codice tributo. Una motivazione che, fino a ieri, faceva riferimento ai contenuti di due decreti del 1999, sopravanzati dall’evoluzione delle norme nel settore del gioco.
Pertanto, ora, la denominazione dei due codici è, rispettivamente:
• per il 5133, “penale per la sospensione non autorizzata della raccolta di scommesse e giochi pubblici su base ippica di cui alle relative convenzioni”
• per il 5137, “penale per la sospensione non autorizzata della raccolta di scommesse e giochi pubblici su base sportiva di cui alle relative convenzioni”.
Le altre informazioni da fornire nell’F24 Accise sono:
• la lettera “M” nel campo “ente”
• il “codice concessione” nel campo “codice identificativo”
• l’anno cui si riferisce il versamento nel campo “anno di riferimento”.
Nessun valore va indicato nei campi “provincia” e “mese”.