giovedì 14 luglio 2011

Manovra correttiva 2011: abolizione del regime dei contribuenti minimi e delle nuove iniziative dal 1 gennaio 2012

L’art. 27 della manovra (rubricato “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”) afferma che gli attuali regimi forfetari sono riformati e concentrati allo scopo di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro.
Tale disposizione unifica i regimi forfetari in vigore, vale a dire quello dei minimi stesso e delle nuove iniziative produttive. Logica conseguenza di ciò dovrebbe essere l’inapplicabilità del regime dei minimi e delle nuove iniziative dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni; peraltro, vista l’assenza di un’espressa abrogazione della relativa disciplina e di indicazioni in tal senso nella Relazione tecnica alla manovra, potrebbe essere opportuna una conferma ufficiale.
Al comma 1 dell’articolo 27 viene disposto tuttavia che, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime dei minimi si applica, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi esclusivamente alle persone fisiche che:
- intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione;
- l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.
Al riguardo possono essere fatte talune osservazioni.
Innanzitutto, poiché viene richiamato il regime dei minimi per intero, per la relativa fruizione, si ritiene che il contribuente debba comunque possedere anche i requisiti di accesso “tradizionali”, di cui ai commi 96 e 99 della L. 244.
Dal punto di vista soggettivo, risultano esclusi della nuova versione del regime i contribuenti che già esercitavano un’attività prima dell’istituzione del regime agevolato. Nella Relazione tecnica alla manovra viene osservato che, applicando i nuovi criteri alla platea di contribuenti che fruiscono attualmente del regime dei minimi, risulta che solo il 4% di costoro può continuare ad applicarlo, mentre il 96% ne rimane escluso.
Sono stati confermati gli altri requisiti per l’accesso al regime che richiamano quelli contemplati dal regime delle nuove iniziative produttive:
- il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non dev’essere superiore a 30.000 euro.
A fronte della limitazione dell’ambito soggettivo, il comma 3 dell’art. 27 della manovra prevede talune agevolazioni fiscali (es. esonero dall’obbligo di tenere le scritture contabili ed esenzione da IRAP) fruibili da “coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 [ivi inclusa, quindi, la limitazione al 31 dicembre 2007], pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono beneficiare del regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono”.
A partire dal 2012, è ridotta al 5% (dal 20%) l’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell’articolo 1 della L. n. 244 del 24 dicembre 2007.
Si segnala che il DL 98/2011 ha disposto anche l’abrogazione del primo e del secondo periodo del comma 117 dell’art. 1 della L. 244/2007, relativi, rispettivamente, alla decorrenza del regime dal 1° gennaio 2008 e al calcolo degli acconti IRPEF per l’anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario a quello dei contribuenti minimi.
Fonte: Eutekne