lunedì 15 novembre 2010

SISTRI: quando il gestore deve iscriversi

A seguito dei molteplici quesiti posti all’associazione in merito alla normativa dei rifiuti inserita nel nuovo sistema sistri, si fa presente che nel caso il gestore per lo smaltimento delle macchine obsolete si avvalga di una ditta esterna autorizzata allo smaltimento di rifiuti pericolosi non deve iscriversi a Sistri. In caso contrario qualora invece il gestore provveda per conto proprio al trasferimento dei rifiuti pericolosi in discarica deve iscriversi a Sistri.
Il sistema SISTRI prevede infatti l'iscrizione di specifiche categorie di soggetti individuati dal Decreto ministeriale del 17 dicembre 2009.
A tal proposito si fa presente che:
L’articolo 1 del Decreto ministeriale individua:
- le categorie di soggetti tenuti a comunicare, secondo un ordine di gradualità temporale, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività attraverso il SISTRI, utilizzando i dispositivi elettronici indicati al successivo articolo 3;
- le categorie di soggetti che possono aderire su base volontaria al SISTRI.
Categorie di soggetti obbligati ad iscriversi
PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI PERICOLOSI
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152/2006, con più di dieci dipendenti.
*Art.184, comma 3: lettera c) i rifiuti da lavorazioni industriali; lettera d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; lettera g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti della acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento
REGIONE CAMPANIA
- i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania.
COMMERCIANTI ED INTERMEDIARI
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.
CONSORZI
- i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati.
TRASPORTATORI PROFESSIONALI
- le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.
OPERATORI DEL TRASPORTO INTERMODALE
- il terminalista concessionario dell’area portuale di cui all’articolo 18 della legge n. 84/1994 e l’impresa portuale di cui all’articolo 16 della medesima legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto;
- i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.
TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.
RECUPERATORI E SMALTITORI
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.
Categorie di soggetti con iscrizione al SISTRI facoltativa
PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti;
- gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art. 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006.
TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.
Nell’ambito di tali categorie si definiscono cosi i vari tipi di rifiuti:
I rifiuti urbani
Il comma 2 dell’articolo 184 del D.lgs. 152/06 stabilisce che sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.
I rifiuti speciali
Il comma 3 dell’articolo 184 del D.lgs. 152/06 stabilisce che sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
k) il combustibile derivato da rifiuti;
l) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.
Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Secondo il D.lgs. 152/06 (art. 184, comma 5), sono rifiuti pericolosi quelli contrassegnati da apposito asterisco nell’elenco CER2002.
In tale elenco alcune tipologie di rifiuti sono classificate come pericolose o non pericolose fin dall’origine, mentre per altre la pericolosità dipende dalla concentrazione di sostanze pericolose e/o metalli pesanti presenti nel rifiuto.
Per "sostanza pericolosa" si intende qualsiasi sostanza classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche: questa classificazione è soggetta ad aggiornamenti, in quanto la ricerca e le conoscenze in questo campo sono in continua evoluzione.
I "metalli pesanti" sono antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno: possono essere presenti sia puri che, combinati con altri alementi, in composti chimici.
In merito alle categorie di rifiuti più comunemente prodotte per lo smaltimento dei macchinari obsoleti da parte dei gestori di slot, si individuano nell’elenco CER 2002 al codice 200135 i rifiuti pericolosi i rifiuti le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc.") e pertanto per lo smaltimento di tali rifiuti dovranno iscriversi a Sistri solo nel caso tali aziende provvedano da soli al trasporto di tali beni in discarica, nel caso invece si avvalgano di una ditta esterna specializzata nello smaltimento tale onere è solo a carico del vettore.
Come è possibile verificare dell’elenco dei rifiuti pericolosi (individuati con*) – stralcio-
20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
20 01 01 carta e cartone
20 01 02 vetro
20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10 abbigliamento
20 01 11 prodotti tessili
20 01 13 * solventi
20 01 14 * acidi
20 01 15 * sostanze alcaline
20 01 17 * prodotti fotochimici
20 01 19 * pesticidi
20 01 21 * tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20 01 23 * apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
20 01 25 oli e grassi commestibili
20 01 26 * oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
20 01 27 * vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
20 01 29 * detergenti contenenti sostanze pericolose
20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20 01 31 * medicinali citotossici e citostatici
20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 33 * batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
20 01 35 * apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6)
20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
20 01 37 * legno, contenente sostanze pericolose
20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39 plastica
20 01 40 metallo
20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti
(6) Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc."
Per scaricare l’elenco completo dei rifiuti pericolosi evidenziati con (*) vai su http://www.aerecologia.it/cer_rifiuti.htm
Termini di iscrizione a Sistri
I termini di iscrizione al SISTRI per le imprese già in attività sono già scaduti. Infatti, secondo quanto previsto dal DM 17 dicembre 2009 (e successivi DD.MM. SISTRI modificativi), l'iscrizione al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti era prevista secondo tale schema:
1) un primo gruppo (quello delle imprese più grandi, con numero di addetti superiore a 50), individuato dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.M. 17 dicembre 2009, che doveva aderire al Sistema iscrivendosi entro il 30 marzo 2010;
2) un secondo gruppo (quello delle imprese più piccole), individuato dall'art. 1, comma 1, lett. b), doveva iscriversi al Sistema entro il 29 aprile 2010.
Entrambi i gruppi dovevano provvedere all'iscrizione al sistema e al pagamento dei contributi previsti, comunicando tutta una serie di dati (Ragione Sociale, Sede Legale, Codice Fiscale, Unità Locale/i, Categoria di iscrizione, Rappresentante Legale, Delegato/i, Numero Addetti, etc.).
Secondo la normativa sul SISTRI, gli utenti per i quali l'adesione al SISTRI è volontaria potevano iscriversi, con le stesse modalità, a decorrere dal 1° ottobre 2010 in poi. In ogni caso, l'art. 3, comma 2, D.M. 17 dicembre 2009 stabilisce che una volta "decorsi i termini previsti di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma di nuova costituzione si iscrivono al Sistri prima di dare avvio alle rispettive attività": vale a dire che gli enti o le imprese "nuove" che si costituiscono dopo l'avvio dell'operatività del SISTRI per poter iniziare la loro attività, come appare ovvio dovranno prima iscriversi al Sistema.
Per quanto riguarda le sanzioni, nell'attuale fase transitoria di tre mesi (1° ottobre 2010-31 dicembre 2010) non sono previste conseguenze per la violazione di tale obbligo, dato che le uniche sanzioni applicabili sono quelle discendenti dalla violazione delle "vecchie" modalità gestionali di cui agli articoli 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 (relative a Registro di carico e scarico dei rifiuti e al Formulario di identificazione dei rifiuti).
Successivamente - dal 1° gennaio 2011 - sarà il decreto legislativo di recepimento della Direttiva n. 2008/98/CE relativa ai rifiuti, in fase di recepimento, a stabilire apposite sanzioni nei confronti di tutti coloro che violano gli obblighi di registrazione e comunicazione prevista dalla norma. Le ipotesi previste dallo schema di decreto sono varie e bisognerà verificare come e se verranno modificate nella versione definitiva che approderà in GU.
Comunque, vi compaiono per ora le seguenti ipotesi;
- "omessa iscrizione dei soggetti obbligati al SISTRI, fino al 31 dicembre 2010" (sanzione pecuniaria pari a metà dell'importo dovuto per l'inscrizione per ciascun mese di ritardo);
- "omessa iscrizione dei soggetti obbligati al SISTRI, dopo il 31 dicembre 2010" (Rifiuti pericolosi: arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000 Euro; Rifiuti non pericolosi: arresto da 6 mesi a 2 anni o ammenda da 2.600 a 26.000 Euro);
- "esercizio dell'attività senza iscrizione all'Albo, dopo il 31 dicembre 2010" (le sanzioni ex art. 260-bis, comma 1, TUA aumentate fino al triplo, e cioè: Rifiuti pericolosi: arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000 Euro aumentate fino al triplo - Rifiuti non pericolosi: arresto da 6 mesi a 2 anni o ammenda da 2.600 a 26.000 Euro, aumentate fino al triplo);
- "esercizio dell'attività senza iscrizione al SISTRI, dopo il 31 dicembre 2010" (le sanzioni ex art. 260-bis, comma 1, TUA aumentate fino al triplo);
- "trasportatori di rifiuti obbligati all'iscrizione che utilizzino autoveicoli di trasporto non iscritti al SISTRI" (Rifiuti pericolosi: arresto da 2 anni a 3 anni e ammenda da 26.000 a 93.000 Euro con sanzione accessoria obbligatoria del fermo amministrativo di 12 mesi del mezzo utilizzato per il trasporto - Rifiuti non pericolosi: arresto da 1 anno a 2 anni e ammenda da 26.000 a 93.000 Euro).