lunedì 8 novembre 2010

Esenzione IRAP: nuove sentenze per studi associati ed agenti di commercio

Studi associati
Con Sentenza 3 novembre 2010, n. 22386, la Corte di Cassazione ha nuovamente stabilito che è soggetto ad IRAP l'esercizio in forma associata della professione: tuttavia, ha fornito un ulteriore elemento importante, che potrebbe lasciare aperta una possibilità per il rimborso dell'imposta.
Nella sentenza è stato infatti ribadito che l'esercizio in forma associata della professione è circostanza di per sé idonea a far presumere la sussistenza del requisito di autonoma organizzazione: tuttavia, tale requisito decade qualora il contribuente dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati.
Agenti di commercio
Con Sentenza 21 ottobre 2010, n. 21578, la Corte di Cassazione si è espressa ancora una volta in tema di IRAP, stabilendo che l'agente di commercio, non essendo paragonabile alla figura dell'imprenditore, è assoggettato all'imposta solamente se dotato di autonoma organizzazione.
Nello specifico, i giudici hanno ribadito il principio generale secondo cui il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre ogniqualvolta il contribuente:
- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione (e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse);
- impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione;
si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.