lunedì 8 novembre 2010

Sistri: la nota esplicativa e le guide per gli utenti

In materia di Sistri si ricorda che il Ministero ha pubblicato sul sito del Sistri una nota esplicativa relativa al DM Ambiente 28 settembre 2010 nella quale viene descritta la disciplina del nuovo sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti e riprodotto il nuovo Manuale Operativo Sistri, dal quale sono state estrapolate le tre guide operative per gli operatori del settore della gestione dei rifiuti (Guida Utente Produttori, Guida Utente Trasportatori, Guida Utente Recuperatori-Smaltitori).
Secondo quanto chiarito dalla nota esplicativa diffusa tramite il sito del Sistri, quindi, lo scenario delineato dalle disposizioni introdotte dal nuovo decreto è il seguente:
a) utilizzo dei dispositivi elettronici
Gli iscritti al SISTRI che, alla data di avvio della sua operatività, sono in possesso dei dispositivi elettronici, li utilizzano a decorrere da tale data. Per quanto riguarda la compilazione del Registro cronologico, gli utenti inseriranno “in carico” le informazioni relative ai rifiuti prodotti/trasportati/gestiti a decorrere dal primo ottobre.
Lo “scarico” di rifiuti caricati nel Registro di cui all’articolo 190 del d.lgs. n. 152/2006 nel periodo antecedente all’operatività del SISTRI potrà, sino al 31 dicembre 2010, essere riportato solo in tale Registro. Tuttavia, entro tale data, i soggetti tenuti dovranno “caricare” nel Registro cronologico i dati relativi a tutti i rifiuti “in giacenza” nel Registro di cui all’articolo 190.
Il MATTM osserva che, poiché alla data di avvio della procedura Sistri non tutti gli iscritti sono dotati dei dispositivi potrebbe verificarsi che non tutti i soggetti interessati dalla movimentazione di un rifiuto siano in condizione di compilare il Registro cronologico e la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE: in tale ipotesi, al fine di garantire il necessario flusso di informazioni al sistema, si applicherà quanto previsto all’articolo 6, comma 4, del DM 17 dicembre 2009 per i casi di indisponibilità temporanea dei dispositivi. Sul punto, il Ministero sottolinea “l’estrema rilevanza che l’utilizzo immediato e costante dei dispositivi riveste al fine di acquisire la dovuta padronanza nell’impiego del nuovo sistema e, al tempo stesso, testarne la funzionalità, anche al fine di consentire di apportare le migliorie o modifiche la cui necessità dovesse evidenziarsi a seguito dell’effettivo e capillare utilizzo del sistema stesso”.
b) soggetti iscritti al SISTRI che alla data di inizio non sono in possesso dei dispositivi elettronici
I soggetti iscritti al SISTRI ai quali, alla data di avvio della procedura Sistri , non sono stati ancora consegnati i dispositivi, devono continuare a compilare unicamente il registro di carico e scarico e il formulario di identificazione dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del DLgs. n. 152/2006. Dal momento della consegna dei dispositivi, tali soggetti utilizzeranno altresì i dispositivi medesimi secondo quanto sopra riportato.
Ancora una volta il MATTM “evidenzia l’estrema utilità dell’utilizzo immediato dei dispositivi, una volta che gli stessi siano disponibili, al fine di poter usufruire della possibilità di prendere dimestichezza con il nuovo sistema in questa prima fase di avvio dell’operatività”.
c) regime sanzionatorio applicabile sino al 31 dicembre 2010
L’articolo 12, comma 2, del DM 17 dicembre 2009 consente ai soggetti tenuti ad aderire al SISTRI di usufruire di una fase di applicazione del nuovo sistema informatico (la fase transitoria che durerà tre mesi in virtù della proroga disposta dal DM 27 settembre 2010 sino al 31 dicembre 2010), tesa alla verifica della piena funzionalità del SISTRI e anche ad acquisire la necessaria padronanza nell’utilizzo dei dispositivi medesimi.
Il medesimo articolo specifica, infatti, che, per garantire che non vi sia soluzione di continuità per quanto riguarda l’adempimento degli obblighi di legge relativi alla tracciabilità dei rifiuti in tale fase di prima applicazione del SISTRI, i soggetti iscritti al SISTRI rimangono tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193, TUA. Pertanto, il MATTM osserva che, fino al 31 dicembre 2010, solo la compilazione del registro di carico e scarico e del FIR garantisce l’adempimento degli obblighi di legge, e solo la violazione delle disposizioni dei predetti articoli darà luogo alla comminazione delle specifiche sanzioni previste dal decreto legislativo 152 del 2006.
Il Manuale Utente del SISTRI si fa in quattro
Sul sito del SISTRI (www.sistri.it) è stata resa disponibile la versione aggiornata del manuale. La nuova modifica del Manuale Utente consiste in una revisione completa di tutto il documento, con la eliminazione dei contenuti del capitolo 7 e la sostituzione dei contenuti con le tre Guide Utente Operatore, Trasportatore e Smaltitore anch’esse pubblicate sul portale SISTRI nella sezione “Documenti - Manuali e Guide”. Sempre nella stessa sezione del sito sono state rese disponibili la “Guida all'utilizzo del dispositivo usb”, e la “Procedura per il ripristino del software del dispositivo usb”.