venerdì 26 novembre 2010

Sicurezza: se c’e’ interposizione di manodopera il datore effettivo è responsabile per gli infortuni

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 40499 del 16 novembre 2010, ha stabilito la responsabilità penale degli infortuni sul lavoro nei confronti dell'imprenditore che impiega la manodopera formalmente assunta dall'appaltatore, ma di fatto alle sue dipendenze.
Nello specifico, la Suprema Corte ha evidenziato che tale fattispecie (art. 1 della Legge n. 1369/1960) resta punibile "in quanto qualificabile come somministrazione di manodopera esercitata da soggetto non abilitato o fuori dei casi consentiti."
Pertanto, il soggetto che, in violazione del divieto di intermediazione nelle prestazioni di lavoro, si avvalga di fatto delle prestazioni rese da lavoratori formalmente dipendenti da un altro soggetto, risponde penalmente, in caso di inosservanza della normativa prevenzionistica, degli infortuni occorsi a questi ultimi.
Innanzitutto, al fine di comprendere la pronuncia in esame, va tenuto presente che, mentre l’appalto lecito di opere o servizi si caratterizza per l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per l’assunzione, da parte dell’appaltatore medesimo, del rischio d’impresa, l’interposizione di manodopera, vietata dalla legge, si realizza quando l’appaltatore si limiti a fornire al committente mere prestazioni di lavoro, senza assumere alcun rischio d’impresa, né esercitare alcun potere organizzativo o direttivo nei confronti dei propri lavoratori. La finalità del divieto è quella di impedire che l’imprenditore, servendosi di strumenti negoziali apparentemente leciti, ottenga prestazioni di lavoro inerenti al ciclo produttivo della propria attività, in frode alle leggi sul trattamento normativo, retributivo, assicurativo e previdenziale del rapporto di lavoro nell’impresa.
Secondo la Suprema Corte, i giudici del merito avevano correttamente ritenuto configurabile, nel caso di specie, un’ipotesi di interposizione illecita di manodopera, sulla base di un rapporto costante e non occasionale tra una ditta individuale e una sas, essendo emerso che l’attività dei lavoratori formalmente alle dipendenze della prima, in realtà, era svolta secondo le esigenze di tempo e di luogo e sotto le direttive ed il controllo della seconda, senza alcun collegamento con l’organizzazione imprenditoriale della ditta individuale, che non possedeva nemmeno i mezzi utilizzati nello svolgimento della prestazione.
È vero che – aggiungono i giudici di legittimità – il divieto, penalmente sanzionato, di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro di cui alla L. 1369/1960 è stato abrogato dal DLgs. 276/2003, il quale (artt. 20 ss.) ha riconosciuto la possibilità, per alcuni soggetti (le Agenzie per il Lavoro in possesso di apposita autorizzazione) e in presenza di determinate condizioni, di esercitare l’attività di “fornitura di manodopera”. Deve, tuttavia, ritenersi che la rilevanza penale dell’interposizione fittizia di manodopera sia stata mantenuta anche a seguito di tale modifica normativa e che, quindi, detta fattispecie resti tuttora punibile ai sensi dell’art. 18 del DLgs. 276/2003, in quanto riconducibile alla nuova fattispecie criminosa della somministrazione di lavoro esercitata da soggetto non abilitato o al di fuori dei casi consentiti, delineata da quest’ultimo articolo.
Una volta affermata la violazione del divieto di interposizione di manodopera e individuato, quindi, l’effettivo titolare del rapporto di lavoro nel soggetto che effettivamente si avvalga delle prestazioni lavorative intermediate, deve concludersi, altresì, per la titolarità, in capo al medesimo, degli obblighi di sicurezza nei confronti dei lavoratori.
Ove, quindi, detto soggetto risulti essere venuto meno, come nel caso in esame, ai propri doveri, per aver omesso di impartire precise disposizioni circa l’utilizzo dei presidi antinfortunistici, egli stesso deve essere considerato penalmente responsabile (oltre che per l’illecita interposizione) per gli infortuni sul lavoro – nella specie, si era trattato di un infortunio mortale – eventualmente occorsi ai lavoratori.