venerdì 19 novembre 2010

DURC: chiarimenti dell'INPS per la validità trimestrale e mensile

L'INPS, nella Circolare n. 145 del 17 novembre 2010, fornisce chiarimenti in merito alla validità temporale del DURC riprendendo la Circolare n. 35 dell'8 ottobre 2010 del Ministero del Lavoro confermando la validità trimestrale del DURC nelle procedure di appalti di opere, servizi e forniture pubbliche, ai fini dell'iscrizione all'Albo e mensile per la fruizione delle agevolazioni normative e contributive.
L'INPS fa presente che già l’Autorità di Vigilanza in materia di contratti pubblici aveva riconosciuto la validità trimestrale del DURC. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla scorta delle conclusioni cui è pervenuta l’Autorità, e tenuto conto di recenti pronunce giurisprudenziali che hanno espresso orientamenti conformi, con la circolare n. 35/2010 ha dettato le indicazioni in merito alla validità temporale del Documento Unico di Regolarità Contributiva nelle varie ipotesi previste in materia di contratti pubblici disciplinati dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il Ministero ha riconosciuto, nell’ambito delle diverse fattispecie esaminate, la validità trimestrale del DURC definendo, inoltre, l’ambito nel quale il documento emesso possa essere utilizzato.
Il DURC che, come noto, attesta la regolarità contributiva dell’impresa alla data del suo rilascio, deve essere richiesto per ogni singola procedura di selezione e la sua validità trimestrale opera limitatamente alla specifica procedura per la quale è stato richiesto.
L’impresa nell’ambito delle procedure di selezione, dalla fase di partecipazione e fino all’aggiudicazione, può dichiarare di avere assolto gli obblighi contributivi nei confronti degli Istituti previdenziali. Il DURC emesso ai fini del controllo dell’autocertificazione attesta la regolarità alla medesima data e la sua validità trimestrale decorrerà dalla data di autocertificazione indicata nella richiesta.
Per lo stato di avanzamento lavori o stato finale/regolare esecuzione sussiste l’obbligo di richiesta di un nuovo DURC con riferimento a ciascun contratto. In tale ipotesi, il documento, richiesto ai fini del pagamento, avrà validità trimestrale relativamente a ciascun contratto.
Allo stesso modo, il DURC avrà validità trimestrale, ai fini del pagamento, per la liquidazione di fatture relative a contratti pubblici per servizi e forniture.
Nell’ambito degli appalti aventi ad oggetto acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia, la validità trimestrale del DURC si riferisce allo specifico contratto per il quale il documento è stato richiesto. L'INPS segnala che nella sola ipotesi di acquisizione in economia di beni e servizi per i quali è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, la validità trimestrale del DURC sarà collegata all’oggetto e non allo specifico contratto.I
La validità trimestrale del DURC trova applicazione anche con riferimento alle ipotesi di attestazione SOA, iscrizione albo fornitori e lavori privati in edilizia. Con riferimento a tale fattispecie, si precisa che il DURC rilasciato per lavori privati in edilizia, nell’ambito dell’intero periodo di validità trimestrale, potrà essere utilizzato ai fini dell’inizio di più lavori.
Ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale il DURC ha validità mensile.