mercoledì 21 luglio 2010

Studi di settore: adeguarsi o no? Le sentenze più recenti

CTP di Genova: gli scostamenti da Gerico non determinano da soli la rettifica del reddito
Con Sentenza n. 67/03/10 la CTP di Genova, annullando un avviso di accertamento emesso nei confronti di un agente di commercio, ha disposto che le risultanze del software Gerico non possono portare da sole alla rettifica del reddito dichiarato dal contribuente.
Secondo i giudici, infatti, lo scostamento dei ricavi evidenziati da Gerico deve essere comprovato da dati certi e documentati.
A tale proposito, si ricorda quanto stabilito dalla Sentenza 18 dicembre 2009, n. 26635, con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha evidenziato che gli studi di settore ed i parametri sono semplicemente indici che evidenziano una possibile anomalia del reddito dichiarato e non tengono conto della singola posizione soggettiva del contribuente, in relazione all'attività di lavoro svolta (si veda SeacInfo del 21 dicembre 2009).
Sentenza della Corte di Cassazione: l'accertamento da studi di settore è presunzione semplice
Con Sentenza 7 luglio 2010, n. 16055, la Corte di Cassazione ha statuito che l'accertamento mediante applicazione degli studi di settore o dei parametri costituisce un sistema di presunzioni semplici la cui gravità, precisione e concordanza non è determinata dallo scostamento del reddito dichiarato, ma nasce in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente.
Secondo i giudici, in sede di contraddittorio:
- il contribuente ha l'onere di provare la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame;
- la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le condizioni sollevate dal contribuente.
Studi di settore: ai soggetti non congrui contestati i costi personali
Secondo l'Agenzia delle Entrate, il possesso ed il mantenimento di alcuni beni (ad esempio, un immobile, un'autovettura), è da considerarsi come ulteriore elemento che avvalora l'invito al contraddittorio per un accertamento presuntivo basato sugli studi di settore.
Per tale motivo, al fine di rettificare le dichiarazioni dei contribuenti in presenza di posizioni non congrue, secondo l'Amministrazione finanziaria, i soggetti che possiedono tali beni, oltre a quelli strettamente necessari alla determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, "non possono" risultare non congrui agli studi di settore.
Sentenza della Corte di cassazione: prevalgono gli studi di settore sul criterio di cassa
Con Sentenza 9 luglio 2010, n. 16235, la Corte di Cassazione ha stabilito che gli studi di settore ed i coefficienti presuntivi prevalgono sul criterio di cassa.
In particolare, ciò significa che in fase di accertamento il professionista non può provare il suo reddito sulla base di quanto ha effettivamente incassato nell'anno di imposta contestato, ed eventuali compensi incassati nel periodo d'imposta successivo, ma riferiti all'anno oggetto dell'accertamento, risultano non rilevanti.