mercoledì 7 luglio 2010

Modello 770: guida alla presentazione entro il 02/08/2010

Con l'unificazione dei termini per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, disposta dal decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modifiche dalla legge n. 14 del 28 febbraio 2009, entro il prossimo 31 luglio deve essere presentato, esclusivamente per via telematica, sia il modello 770 Semplificato che quello Ordinario.
Il Regolamento per la semplificazione degli adempimenti tributari, approvato con il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 ha modificato l'articolo 4 del D.P.R. n. 322/1998 aggiungendo il comma 3-bis, che pone a carico dei sostituti, che operano le ritenute di cui agli articoli 23, 24, 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, l'obbligo di trasmettere per via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite un intermediario, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai percettori dei redditi ai quali gli articoli citati si riferiscono. Le certificazioni di cui sopra riguardano, come già detto, i redditi di lavoro dipendente ed i redditi ad essi assimilati, i compensi per lavoro autonomo e le provvigioni comunque denominate. La trasmissione dei dati contenuti nelle suddette certificazioni viene, a tutti gli effetti, equiparata all'esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione del sostituto d'imposta.
Premessa
Con il modello 770 Semplificato i sostituti dichiarano i dati relativi alle ritenute operate nell'anno 2009, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti con riferimento a:
• redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati,
• indennità di fine rapporto,
• prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione,
• redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi,
• dati contributivi, previdenziali ed assicurativi,
• dati relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 2009 per il periodo d'imposta precedente;
• i dati previdenziali e assistenziali Inps, Inpdap e Ipost, i dati assicurativi Inail.
Il Mod. 770/Ordinario deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell'anno 2009 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, nonché i dati riassuntivi relativi alle indennità di esproprio e quelli concernenti i versamenti effettuati, le compensazioni operate ed i crediti d'imposta utilizzati.
I due modelli sono del tutto indipendenti l'uno dall'altro, pur tuttavia alcune scelte del sostituto debbono tenere conto dell'eventuale obbligo di presentarli entrambi e dei comportamenti adottati durante l'anno di riferimento.
Entrambi i modelli non possono essere compresi nella dichiarazione unificata.
Con Provvedimento direttoriale del 10 maggio 2010 l'Agenzia delle Entrate ha peraltro introdotto modifiche ai modelli ed alle istruzioni, sia del modello 770/2010 Semplificato, sia di quello Ordinario. Per quanto riguarda il modello 770/2010 Semplificato la modifica interessa il frontespizio, in particolare i dati relativi al rappresentante firmatario.
Le modifiche al modello 770/2010 Ordinario sono soprattutto conseguenti alle operazioni di rientro dei capitali dall'estero (c.d. “scudo fiscale”)
Nuovi termini di presentazione
Il termine per la presentazione dei due modelli è stato unificato al 31 luglio dal decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti», convertito con modifiche dalla legge n. 14 del 28 febbraio 2009, pubblicata sul S.O. n. 28 alla G.U. n. 49 del 28 febbraio scorso.
L'unificazione dei termini di presentazione delle suddette scadenze è a regime ed in tal senso vale la modifica al comma 3-bis dell'articolo 4 del D.P.R. n. 322/1998 che ora dispone quanto riportato nel riquadro a pagina seguente.
Mod. 770 Semplificato
Con provvedimento direttoriale del 15 gennaio 2010 è stato approvato il modello 770/2010 Semplificato, relativo all'anno 2009, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d'imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell'assistenza fiscale prestata, dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati. Il modello è composto dal frontespizio, dalle comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, dalle comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché dai prospetti SS, ST, SV e SX.
Il modello può essere utilizzato e stampato prelevandolo dai siti internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche contenute nell'allegato al provvedimento di cui sopra. Se prelevato da altri siti è necessario anche riportare l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del provvedimento direttoriale di approvazione.
Soggetti obbligati
Sono tenuti a presentare la dichiarazione Mod. 770/2010 Semplificato coloro che nel 2009 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988. Sono altresì tenuti a presentare la suddetta dichiarazione coloro che nel 2009 avevano obblighi contributivi o assicurativi nei confronti di Inps, Inpdap, Ipost e Inail.
Ai sensi dell'articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973 sono tenuti ad operare la ritenuta sulle retribuzioni e sui compensi erogati:
• le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
• gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
• gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche università statali, regioni, province, comuni, ed enti privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
• le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
• le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
• i Trust;
• i condomìni;
• le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
• le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
• le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
• le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
• le aziende coniugali, se l'attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
• i gruppi europei d'interesse economico (Geie);
• le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
• le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
• le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 600/1973;
• i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta deceduto.
Alla presentazione del Mod. 770/2010 Semplificato sono tenuti anche i soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'Inps, quali le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia. Sono, altresì, tenuti alla presentazione del Mod. 770/2010 Semplificato i soggetti che hanno corrisposto compensi ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato, relativo alle nuove iniziative di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte.
Modalità di compilazione e presentazione
Qualora il sostituto debba presentare sia il modello semplificato che quello ordinario, può scegliere fra le seguenti soluzioni:
• rinviare la compilazione dei prospetti ST, SV e SX, relativi ai versamenti, ai crediti ed alle compensazioni effettuati, allegandoli per intero al modello 770 Ordinario;
• trasmettere i prospetti unitamente al modello 770/2010 Semplificato, per la parte ad esso attinente, a condizione che non abbia effettuato compensazioni ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, tra i versamenti attinenti al modello 770/2010 Semplificato e quelli relativi al modello 770/2010 Ordinario.
Come negli anni precedenti, la dichiarazione modello 770/2010 Semplificato può essere trasmessa separatamente, inviando il frontespizio di tale modello, le comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati ed i relativi prospetti SS, ST, SV e SX distintamente dalle comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e dai relativi prospetti SS, ST e SX, qualora non siano state effettuate compensazioni ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445 tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, nonché tra tali versamenti e quelli relativi al modello 770/2010 Ordinario (v. riquadro sotto riportato).
Le modalità di redazione e presentazione sono analiticamente rappresentate nel frontespizio:
• sezione II deve essere compilata dai sostituti d'imposta che procedono alla trasmissione del Mod. 770/2009 Semplificato, con successivo inoltro dei prospetti ST ed SX nell'ambito del Mod. 770/2009 Ordinario, avendo effettuato compensazioni “interne” o non avendo, comunque, optato per la trasmissione integrale del Mod. 770/2009 Semplificato;
• la sezione III deve essere compilata dai sostituti d'imposta che intendano separare il Mod. 770/2009 Semplificato ed inviare, con il frontespizio, le sole comunicazioni relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati ed i relativi prospetti SS, ST,SV ed SX. In questo caso deve essere indicato il numero delle comunicazioni trasmesse relative a certificazioni di lavoro dipendente ed assimilati barrando la casella SS. Occorre, inoltre barrare le caselle ST, SV ed SX qualora siano stati effettuati versamenti ed eseguite compensazioni, specificando, nell'apposito spazio, il codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione. Qualora ci sia altresì l'obbligo di presentare il Mod. 770/2009 Ordinario deve essere barrata la relativa casella
• la sezione IV deve essere compilata dai sostituti d'imposta che intendano separare il Mod. 770/2009 Semplificato ed inviare, con il frontespizio, le sole comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi ed i relativi prospetti SS, ST. SV ed SX. La compilazione di questa sezione risulta speculare a quella della sezione precedente, deve pertanto essere indicato il codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione. Anche qui, nel caso di successivo invio del Mod. 770/2009 Ordinario si deve barrare, altresì, la casella «Presenza di modello 770 Ordinario 2009».
La separazione in due parti del modello può essere operata anche da uno stesso soggetto, in questo caso il codice fiscale del soggetto interessato dovrà essere indicato in entrambe le sezioni III e IV.
Appare utile ribadire che i prospetti ST, SV e SX, relativi ai versamenti, ai crediti ed alle compensazioni effettuati, possono essere trasmessi unitamente al modello 770/2010 Semplificato, anche qualora il sostituto d'imposta sia tenuto alla presentazione del modello 770/2010 Ordinario purché il sostituto non abbia effettuato compensazioni ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, tra i versamenti attinenti al modello 770/2010 Semplificato e quelli relativi al modello 770/2010 Ordinario.
Operazioni societarie straordinarie
Modalità particolari di compilazione e di trasmissione possono rendersi necessarie in occasione di mutazione dei soggetti a seguito di operazioni societarie straordinarie, fra cui si include, seppure impropriamente, il decesso del sostituto d'imposta. In particolare per il modello 770 Semplificato, si pone l'esigenza di riprendere il comportamento adottato dai sostituti d'imposta nel rilascio delle certificazioni, dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, in caso di:
• passaggio di dipendenti, senza interruzione del rapporto di lavoro, con rilascio in tal caso di una unica certificazione di lavoro dipendente (Cud) contenente il conguaglio di tutti i redditi percepiti dal lavoratore nel periodo d'imposta e la compilazione dei punti 73 e 74 (redditi erogati da altri soggetti);
• l'interruzione del rapporto di lavoro e la successiva riassunzione da parte di altro soggetto con rilascio di due certificazioni concernenti, l'una, i redditi erogati fino all'interruzione del rapporto nonché il Tfr liquidato, l'altra i redditi erogati successivamente all'evento, salva l'applicazione del conguaglio complessivo qualora il sostituito si sia avvalso della facoltà prevista dall'art. 23, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973 nel qual caso il nuovo sostituto dovrà riportare nella certificazione i redditi conseguiti dal sostituito nell'intero periodo d'imposta.
Le modalità di compilazione del Mod. 770 Semplificato cambiano, peraltro, a seconda che l'operazione societaria straordinaria abbia o meno comportato l'estinzione di uno o più sostituti di imposta.
Operazioni che non determinano l'estinzione del soggetto
Se l'operazione non ha comportato l'estinzione dei soggetti preesistenti (le istruzioni citano i casi di trasformazioni, scissioni parziali, cessione o conferimento d'azienda nonché in caso di imprenditore individuale di cessione e conferimento di ramo d'azienda, affitto o costituzione di usufrutto sul medesimo, ecc.) gli obblighi dichiarativi fanno carico a tutti i soggetti che intervengono nelle operazioni.
Nell'ipotesi di passaggio di personale dipendente, anche per cessione del relativo contratto, il sostituto d'imposta cedente, non tenuto al rilascio della certificazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati (Cud), dovrà indicare nella propria comunicazione dati lavoro dipendente le retribuzioni erogate al suddetto personale fino al momento della cessione avendo cura di inserire nel punto 76 il codice 8; il sostituto d'imposta subentrante tenuto al rilascio della certificazione (Cud), emetterà una comunicazione comprensiva di tutti i redditi percepiti dal personale dipendente acquisito, evidenziando, nei punti da 73 a 89, le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto.
Operazioni con estinzione del sostituto d'imposta
Qualora a seguito dell'operazione straordinaria il soggetto interessato si estingua, occorre ulteriormente verificare se l'attività prosegua o meno a cura di un altro soggetto.
Senza prosecuzione dell'attività
Se l'estinzione del soggetto interessato dall'operazione societaria non è seguita dalla prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto (liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa), la dichiarazione deve essere presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto, indicando:
• nel frontespizio del modello, nel riquadro «dati relativi al sostituto» e nelle comunicazioni e prospetti che compongono la dichiarazione, i dati del sostituto d'imposta estinto ed il suo codice fiscale;
• il liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore che sottoscrive la dichiarazione, deve invece esporre i propri dati esclusivamente nel riquadro del frontespizio «dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione».
Con riferimento, in particolare, ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, il curatore fallimentare o il commissario liquidatore, dovrà trasmettere un'unica comunicazione per ciascun percipiente contenente i risultati delle operazioni di conguaglio di tutti i redditi percepiti dal lavoratore nel periodo d'imposta evidenziando nei punti 73 e 74 i redditi erogati dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore.
Per quanto concerne i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, formanti oggetto di comunicazione, il curatore fallimentare o il commissario liquidatore avrà cura di evidenziare distintamente nei punti 37 e 38 le quote di compensi imponibili erogate dal dichiarante prima dell'apertura della procedura concorsuale e quelle erogate dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore.
Con prosecuzione dell'attività
Qualora l'attività del sostituto estinto prosegua ad opera di un altro soggetto (fusioni anche per incorporazione, scissioni totali, scioglimento di una società personale e prosecuzione dell'attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci, cessione o conferimento da parte di un imprenditore individuale dell'unica azienda posseduta in una società di persone o di capitali, trasferimento di competenze tra amministrazioni pubbliche), il sostituto che succede nei precedenti rapporti è tenuto a presentare la dichiarazione completa anche dei dati relativi al periodo dell'anno in cui il soggetto estinto ha operato. Pertanto, se l'operazione straordinaria con estinzione del precedente soggetto è avvenuta nel corso del 2009 o del 2010, prima della presentazione della dichiarazione Mod. 770/2009 Semplificato, il dichiarante deve procedere alla compilazione ed all'invio:
• delle comunicazioni dati certificazioni di lavoro dipendente ed assimilati;
• delle comunicazioni dati certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
• dei dati riassuntivi di cui al prospetto SS;
• dei versamenti eseguiti e delle compensazioni effettuate di cui ai prospetti ST, SV e SX se presentati.
Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, rileva il momento in cui è stato effettuato il conguaglio:
• se le operazioni di conguaglio sono state effettuate dall'estinto, il dichiarante deve trasmettere un'unica comunicazione per ciascun percipiente contenente i risultati delle predette operazioni indicando, oltre al proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura «Codice fiscale», quello del soggetto estinto nel rigo «Codice fiscale del sostituto d'imposta»;
• se le operazioni di conguaglio sono state effettuate dal dichiarante, questi deve indicare nella comunicazione contenente per ciascun percipiente i risultati delle predette operazioni, esclusivamente il proprio «Codice fiscale» evidenziando, nei punti da 73 a 89, le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto.
Analogamente, qualora il rapporto di lavoro cessi anteriormente all'estinzione del sostituto d'imposta e successivamente il dipendente venga riassunto (ovviamente, nel corso dello stesso periodo d'imposta) dal sostituto subentrante, quest'ultimo è tenuto, in ogni caso, ad effettuare le operazioni di conguaglio tenendo conto di tutte le retribuzioni percepite dal dipendente, senza dover evidenziare il codice fiscale dell'estinto nell'apposito rigo «Codice fiscale del sostituto d'imposta», presente nella comunicazione.
Nelle comunicazioni dei dati relativi al lavoro autonomo, provvigioni e redditi afferenti il soggetto estinto, il sostituto d'imposta dichiarante deve indicare il proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura «Codice fiscale» nonché quello dell'estinto nel rigo «Codice fiscale del sostituto d'imposta». Qualora, però, la certificazione non sia stata rilasciata dal soggetto estinto ma vi provveda il dichiarante stesso questi dovrà indicare esclusivamente il proprio codice fiscale ed annotare nei punti da 39 a 47 le somme ed i valori corrisposti dal precedente sostituto.
Per quanto concerne la trasmissione del prospetto SS dovranno essere compilati più prospetti per dare distinta evidenza dei dati riassuntivi riferibili al dichiarante e al soggetto estinto.
Relativamente alla eventuale trasmissione dei dati dei versamenti, dovranno altresì essere compilati più prospetti ST e SV indicando, nei prospetti relativi all'estinto (righi ST1 e SV1,colonna 1) il codice fiscale di quest'ultimo e a colonna 2 «Eventi eccezionali» l'eventuale codice dell'evento eccezionale relativo a tale sostituto, rilevabile dalle istruzioni riferite alla casella «Eventi eccezionali» posta nel frontespizio del Mod. 770.
Analoghe modalità di compilazione dovranno essere osservate con riferimento ai prospetti SS.
In tutti i casi di operazioni straordinarie comportanti estinzione del sostituto d'imposta e prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto, il prospetto SX è unico e deve riguardare sia i dati del dichiarante che dei soggetti estinti.
Successioni mortis causa
Anche in caso di decesso del sostituto d'imposta rileva che l'attività sia o meno proseguita dall'erede. Se non vi è prosecuzione, la dichiarazione è presentata dall'erede o da uno degli eredi in nome e per conto del deceduto, relativamente al periodo dell'anno in cui questi ha effettivamente operato, indicando nel frontespizio del modello, nel riquadro «persone fisiche» i dati del sostituto d'imposta deceduto e nel riquadro «dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione» quelli dell'erede che la sottoscrive.
Nelle comunicazioni e prospetti, che compongono la dichiarazione, dovrà esser data evidenza del solo codice fiscale del deceduto nello spazio contraddistinto dalla dicitura «Codice fiscale».
Quando vi sia, invece, prosecuzione dell'attività da parte dell'erede, questi è tenuto a presentare la dichiarazione anche per la parte dell'anno in cui ha operato il soggetto estinto, seguendo in linea di massima le indicazioni già fornite per le operazioni societarie straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta. Anche in questo caso il prospetto SX deve riguardare sia i dati dell'erede dichiarante che del de cuius.
Mod. 770/Ordinario
Sono tenuti a presentare la dichiarazione Mod. 770/2010 Ordinario i soggetti che nel 2009 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi.
Sono in ogni caso tenuti alla presentazione del Mod. 770/2009 Ordinario i soggetti che:
• hanno applicato nel 2009 l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239;
• hanno applicato nel 2009 l'imposta sostitutiva sui dividendi ai sensi dell'art. 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 ;
• hanno applicato nel 2009 l'imposta sostitutiva di cui all'art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nonché all'art. 7 dello stesso decreto limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 73, comma 1, lett. a) e d), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917;
• sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2, e 10 del D.Lgs. n. 461 del 1997;
• sono tenuti all'obbligo di comunicazione degli utili pagati nel 2009;
• rappresentanti fiscali di soggetto non residente.
Qualora i soggetti sopra indicati siano tenuti alla presentazione delle comunicazioni per conto di enti e società non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 239 del 1996 e dell'art. 27-ter, ottavo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ovvero siano tenuti alle comunicazioni per conto di intermediari non residenti per gli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997, essi presentano, nell'ambito del medesimo Mod. 770/2009 Ordinario, i relativi quadri separatamente da quelli concernenti l'imposta sostitutiva versata e dalle comunicazioni dovute con riferimento alla propria attività di intermediari.
Presentazione
L'articolo 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 stabilisce l'obbligo di presentare telematicamente la dichiarazione dei sostituti d'imposta . Pertanto, sia i dati del modello 770 Semplificato che di quello Ordinario devono essere trasmessi per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis e 3, del citato D.P.R. n. 322/1998 e successive modificazioni. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata per via telematica dall'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.
Presentazione telematica diretta
I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono trasmetterla direttamente, utilizzando:
• il servizio telematico Entratel, qualora la dichiarazione sia presentata per un numero di soggetti superiore a venti;
• il servizio telematico Fisconline (Internet), qualora la dichiarazione sia presentata per un numero di soggetti non superiore a venti.
Per il computo dei soggetti da considerare, al fine dell'utilizzo dei due diversi servizi, per il Mod. 770 Ordinario occorre fare riferimento al numero complessivo dei righi compilati ai quadri SF, SG, SK, SL, SO e SR, con la precisazione che nel caso di più righi riferiti allo stesso soggetto, essi devono essere conteggiati più volte.
Qualora il sostituto abbia presentato il Mod. 770/2010 Semplificato per un numero di soggetti non superiore a venti attraverso il servizio Fisconline (Internet), può presentare il Mod. 770/2009 Ordinario con le stesse modalità solo se il numero di soggetti, riferito a quest'ultima dichiarazione, non è superiore a venti, altrimenti, dovrà utilizzare il servizio telematico Entratel.
Presentazione telematica tramite i soggetti incaricati
L'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modificazioni, identifica come intermediari per la presentazione telematica delle dichiarazioni:
Sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:
• gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
• gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
• gli iscritti negli albi degli avvocati;
• gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
• le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
• associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
• i Caf - dipendenti;
• i Caf - imprese;
• coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
• gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.
I soggetti incaricati sono obbligati a trasmettere, per via telematica, all'Agenzia delle entrate, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione per via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel. Sono altresì obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999 e tutti i successivi decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. e) del D.P.R. n. 322 del 1998.
Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nei predetti decreti, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza e dai singoli associati alle predette associazioni. Le società partecipate trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione, ma l'impegno a presentarle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei loro clienti.
Nel caso in cui la dichiarazione sia stata predisposta da un soggetto non abilitato alla trasmissione telematica, il dichiarante ne curerà l'inoltro all'Agenzia delle entrate, mediante invio diretto ovvero tramite un intermediario abilitato che assumerà l'impegno a trasmettere la dichiarazione consegnatagli esclusivamente nei confronti del singolo dichiarante.
L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.
Dichiarazione trasmessa da società appartenenti a gruppi
Nell'ambito di gruppi societari, come previsto dall'art. 3, comma 2-bis del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modificazioni, in cui almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica, la trasmissione delle stesse può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel.
Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'imposta sul reddito delle società indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87/1192.
La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo dal momento in cui viene assunto l'impegno alla presentazione della dichiarazione. Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.
È possibile presentare, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.
Obblighi dei soggetti incaricati
I soggetti incaricati sono tenuti a:
• rilasciare al sostituto d'imposta, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere per via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da esso predisposta. Come precisano le istruzioni per la compilazione del modello 770 l'impegno, rilasciato in forma libera deve, comunque essere datato e sottoscritto dall'incaricato della trasmissione, dalla società del gruppo o dall'amministrazione dello Stato. La data dell'impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro «Impegno alla presentazione telematica» posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisita in via telematica dal sistema informativo centrale;
• rilasciare altresì al sostituto d'imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. La suddetta comunicazione costituisce per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della dichiarazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria;
• conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione finanziaria in sede di controllo.
Responsabilità dell'intermediario abilitato
La responsabilità per la tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni per via telematica grava sui soggetti intermediari abilitati, nei cui confronti si applica la sanzione prevista dall'art. 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (sanzione da 1 a 10 milioni di lire).
È prevista altresì la revoca dell'abilitazione quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.
Fonte: Ipsonews