lunedì 19 luglio 2010

Identificazioni catastali obbligatorie sugli atti immobiliari: Circolare del Territorio n. 78/2010

Con Circolare 9 luglio 2010, n. 2, l'Agenzia del Territorio ha fornito una serie di chiarimenti in merito alle novità (in vigore dal 1° luglio 2010) introdotte dall'art. 19, comma 14, D.L. n. 78/2010, che impone, a pena di nullità degli atti immobiliari, l'indicazione dell'identificazione catastale, della dichiarazione di conformità ed il riferimento delle planimetrie.
Di seguito si elencano alcune delle principali precisazioni evidenziate dalla Circolare:
- in presenza di difformità di scarsa rilevanza tra lo stato di fatto di un immobile e la sua configurazione catastale (ad esempio, spostamenti di porte) non è obbligatorio presentare la dichiarazione di variazione in catasto ma è sufficiente rilasciare un'attestazione di conformità;
- per la dichiarazione di conformità trova applicazione la nuova disciplina solo nelle ipotesi in cui le variazioni siano influenti e incidenti sulla consistenza, la categoria e la classe dell'unità immobiliare. Al contrario, la dichiarazione può essere resa dai proprietari;
- l'ambito applicativo delle nuove disposizioni è limitato ai fabbricati già esistenti o per i quali sussiste l'obbligo di dichiarazione, restando escluse le particelle dei terreni, i fabbricati rurali, i fabbricati in corso di costruzione ed i lastrici solari;
- il riferimento alle planimetrie deve essere comunque indicato, anche nel caso di planimetrie non presenti in catasto;
è obbligatorio allegare la dichiarazione di variazione in presenza di modifiche dello stato, consistenza, attribuzione di categoria e classe.