mercoledì 14 aprile 2010

Mod 730/2010: istruzioni per la compilazione dall’Agenzia delle Entrate

L’operazione “compilazione” entra nel vivo e l’Agenzia, con la circolare n. 16/E, offre una mappatura completa del modello di quest’anno, dal “perché” conviene usarlo a “come” rimediare agli errori, con un memo delle date da ricordare e un vademecum per l’assistenza fiscale offerta da datori di lavoro o enti pensionistici, Caf e professionisti abilitati.
Ecco le “Cinque W” del 730/2010:
CHI può presentare il 730
Possono utilizzare il 730 i lavoratori dipendenti, i pensionati e molte altre tipologie di contribuenti, tra cui i lavoratori a tempo determinato, chi percepisce redditi di collaborazione coordinata e continuativa, i soci di cooperative, i lavoratori socialmente utili e il personale della scuola a tempo determinato, se il contratto dura almeno da settembre 2009 a giugno 2010.
Non possono utilizzarlo, invece, i contribuenti che sono tenuti a presentare anche una dichiarazione Iva o Irap o il 770 per i sostituti d’imposta (datori di lavoro o enti pensionistici); chi non era residente in Italia nel 2009, chi presenta la dichiarazione per conto del contribuente deceduto o chi possiede solo reddito da lavoro dipendente ma il suo datore di lavoro non è obbligato ad effettuare ritenute (per esempio, chi si avvale di badanti o colf).
COSA c’è di nuovo
La circolare, dedicata all’assistenza fiscale, si sofferma sulle ultime novità del modello che interessa oltre 17 milioni di contribuenti. Ecco le più importanti:
- Interessi più bassi per le rate - Quest’anno il pagamento rateizzato del saldo e del primo acconto dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sconta un tasso d’interesse pari allo 0,33% invece dello 0,50% dell’anno scorso. Gli interessi sono calcolati dal sostituto d’imposta.
- Lo sconto dell’acconto - Coloro che lo scorso novembre non hanno goduto del differimento del 20% dell’acconto Irpef (79% da versare anziché il 99% dell’imposta del 2008) previsto dalle norme anti-crisi (dl 168/2009) e hanno compensato la somma pagata in eccesso con il modello F24, devono necessariamente indicare (colonna 5 del rigo F1) nel 730/2010 la cifra utilizzata in compensazione. Ma attenzione: i coniugi che presentano la dichiarazione congiunta, devono farlo separatamente.
- Via web le informazioni sugli importi da trattenere o rimborsare in busta paga -
Allargata la platea interessata a ricevere telematicamente i risultati contabili delle dichiarazioni contenuti nel modello 730-4. Dopo la fase sperimentale per un numero limitato di sostituti d’imposta, questa modalità di trasmissione è stata estesa a tutti senza limiti territoriali, coinvolgendo quest’anno oltre ai Caf anche i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale. Il passaggio telematico del flusso delle informazioni, che viaggia da Caf e professionisti verso l’Agenzia delle Entrate e arriva, infine, ai sostituti d’imposta a cui consente un più facile e veloce riscontro delle somme da trattenere o da rimborsare direttamente nelle buste paga dei propri dipendenti o nelle pensioni.
DOVE si consegna
Il modello si può presentare direttamente al proprio datore di lavoro o ente pensionistico, oppure ci si può rivolgere a un Caf o a un professionista abilitato. Nel caso in cui si scelga l’intermediario, il 730 deve essere corredato dalla documentazione necessaria a verificare i dati dichiarati, come ad esempio il Cud che attesti le ritenute, ma anche gli scontrini e le ricevute che provino le spese sostenute.
Chi consegna il modello già compilato non deve versare alcun compenso al Caf o al professionista.
QUANDO si presenta: occhio alle scadenze
I termini per presentare il modello sono il prossimo 30 aprile, se si sceglie la consegna al datore di lavoro o all’ente pensionistico.
C’è tempo fino al 31 maggio se, invece, il contribuente decide di presentare il 730 al Caf o a un professionista abilitato.
PERCHÉ conviene
Semplice da compilare, il 730 non richiede calcoli e permette di ricevere più velocemente i rimborsi perché finiscono direttamente nella busta paga di luglio o nella pensione di agosto.
Il testo della circolare n. 16/E è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia - www.agenziaentrate.gov.it - all’interno della sezione “Circolari e risoluzioni”.