giovedì 29 aprile 2010

Bilancio al 31/12/2009: entro il 30 aprile l’assemblea per l’approvazione

Ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c., l’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno entro il termine previsto dallo statuto, che comunque non può essere superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Prima della riforma del diritto societario tale termine era fissato in 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio. La scelta di indicare i termine in giorni, anziché in mesi, ha avuto lo scopo di rendere ininfluente la minore o maggiore durata dei mesi successivi alla chiusura dell’esercizio.
Lo statuto può prevedere un termine maggiore comunque non superiore a 180 giorni (precedentemente il termine era fissato al massimo in 6 mesi) qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:
● società tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
● particolari esigenze connesse alla struttura e all’oggetto sociale.
Come emerge da un confronto con la normativa previgente, che si limitava a sancire che il differimento era possibile qualora particolari circostanze lo richiedessero, il testo attuale contenuto nell’articolo 2364, co. 2 c.c. è più preciso nell’individuazione delle condizioni necessarie per poter rinviare l’approvazione del bilancio.
Naturalmente, mentre l’obbligo di redazione del bilancio consolidato può comportare un rinvio sistematico dell’approvazione, più delicato è il caso in cui il differimento, che dovrebbe essere occasionale, dipenda da particolari esigenze legate alla struttura e all’oggetto sociale.
In primo luogo, è condivisibile la linea riportata nella Massima 9.12.2003, n. 15 del Consiglio notarile di Milano, secondo la quale la clausola statutaria che consente il differimento dei termini non deve essere analitica e specifica riguardo le fattispecie che possono comportarlo, in quanto queste ultime, che possono essere ricorrenti e fisiologiche quanto invece straordinarie ed irripetibili, devono essere valutate caso per caso dagli amministratori.
Volendo ipotizzare, a titolo esemplificativo, qualcuna di queste particolari esigenze legate alla struttura o all’oggetto sociale, si può fare riferimento a:
● presenza di numerose sedi secondarie tali da richiedere un maggior tempo per la raccolta e l’elaborazione dei dati;
● struttura amministrativa che si stia adeguando ad una contingente «esplosione» dal punto di vista territoriale dell’organizzazione;
● particolari vicende personali legate agli amministratori tenuti all’approvazione del bilancio (ad esempio loro sostituzione in prossimità dell’approvazione).
Volendo, invece, riportare alcune circostanze che non danno luogo alla possibilità di rinviare i termini, si può far riferimento a quanto contenuto nella Circolare della Fondazione Pacioli 9.5.2005, n. 17, che adduce a titolo esemplificativo ipotesi che non permettono il differimento:
● la necessità di usufruire di particolari opportunità fiscali;
● l’incertezza sull’obbligo di determinazione e versamento dell’Irap.
L’art. 2364, in cui la parola «e» che separava le due condizioni è stata sostituita dalla parola «ovvero» per effetto dell’art. 9, D.Lgs. 28.12.2004, n. 310 (chiarendo che le condizioni sono alternative tra loro), prevede altresì che le cause del rinvio devono essere esposte nella relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 c.c.