giovedì 22 aprile 2010

Intrastat: Nessuna sanzione per irregolarità e ritardi

Reverse charge per le cessioni di beni
Il meccanismo del reverse charge è reso obbligatorio per tutte le operazioni effettuate in Italia nel caso in cui il cedente o il prestatore sia un soggetto non residente.
Il nuovo art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633 del 1972 (come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera h, D.Lgs. n. 18 del 2010, di recepimento delle suddette direttive, in G.U. n. 41 del 19 febbraio 2010) prevede, infatti, che «gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'art. 7-ter, comma 2, lett. b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti».
Questo significa che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, quest'ultimo assume sempre la qualifica di debitore d'imposta, da assolvere con il meccanismo del reverse charge.
La nuova disciplina si applica con effetto retroattivo per tutte le operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2010 (art. 5, D.Lgs. n. 18/2010).
La sovrapposizione tra la vecchia e la nuova normativa, che attribuisce valenza retroattiva alle nuove regole, ha determinato una situazione di incertezza sui comportamenti da ritenere corretti per le operazioni effettuate nel periodo 1° gennaio-19 febbraio 2010.
Con la circolare n. 14/E del 18 marzo 2010, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che - per le operazioni effettuate fra il 1° gennaio e il 19 febbraio 2010 - sono fatti salvi i comportamenti dei cessionari o dei committenti italiani che, in assenza di malafede, abbiano applicato in maniera non corretta le regole sull'inversione contabile, previste dall'art. 17, D.P.R. n. 633 del 1972.
In applicazione dell'art. 10, comma 3, dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000), l'Amministrazione finanziaria, nei casi di "obiettive condizioni di incertezza", non irrogherà la sanzione prevista dall'art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. n. 471 del 1997.
Presentazione degli elenchi INTRASTAT
Anche per gli elenchi INTRASTAT sono state introdotte delle novità dal D.M. 22 febbraio 2010 (in G.U. n. 53 del 5 marzo 2010).
In particolare, sono stati riformati alcuni aspetti relativi alla periodicità di presentazione degli elenchi. Scompare, infatti, la periodicità annuale e si prevedono:
- periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare trimestrale non superiore a 50 mila euro;
- periodi mensili, negli altri casi.
Per gli elenchi trimestrali, in caso di superamento della soglia di 50 mila euro nel corso di un trimestre, è previsto l'obbligo di presentazione di un elenco mensile a partire dal mese successivo a quello in cui il limite è stato oltrepassato. A tale riguardo, la circolare n. 14/E/2010 chiarisce che il superamento della soglia di 50 mila euro deve essere accertato distintamente per l'elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, da un lato, e per l'elenco degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevute, dall'altro.
È quindi possibile che il medesimo soggetto sia tenuto, per esempio, ad una periodicità trimestrale per l'elenco relativo agli acquisti di beni e servizi ed una periodicità mensile per l'elenco relativo alle cessioni di beni e servizi. Pertanto, precisa l'Agenzia, le singole categorie di operazioni relative ai beni e ai servizi non si sommano, ma sono considerate singolarmente; tuttavia, il superamento della soglia per una singola categoria comporta l'applicazione della periodicità mensile anche per l'altra categoria.
La circolare precisa, inoltre, che per i soggetti tenuti esclusivamente alla presentazione degli elenchi relativi ai servizi (resi e ricevuti), la prima scadenza per la presentazione degli elenchi cade nel corso del mese di aprile 2010. Tuttavia, se tali contribuenti superano la soglia di 50 mila euro nel corso dei mesi di gennaio, febbraio o marzo 2010, saranno tenuti alla presentazione degli elenchi con periodicità mensile (art. 2, comma 4, D.M. 22 febbraio 2010).
Gli elenchi riepilogativi sono presentati all'Agenzia delle Dogane per via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. La circolare n. 14/E precisa che poiché il primo termine di presentazione degli elenchi (ovvero il 25 febbraio per gli elenchi di gennaio) è decorso prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 22 febbraio 2010 (che ha stabilito tali termini), l'eventuale ritardo nella presentazione degli elenchi non sarà sanzionato.
Pertanto, in base ai principi di collaborazione e buona fede previsti dalla Statuto del contribuente (art. 3, comma 2, legge n. 212 del 2000), l'Agenzia delle Entrate riconosce ai contribuenti interessati un periodo di 60 giorni dalla pubblicazione del D.M. 22 febbraio 2010 per presentare gli elenchi riepilogativi relativi al mese di gennaio 2010.
Relativamente agli elenchi di gennaio, il documento precisa che gli eventuali errori e omissioni potranno comunque essere sanati (senza sanzioni) entro il 20 luglio 2010.
Fonte: Il quotidiano Ipsoa