lunedì 12 aprile 2010

ComUnica per l'avvio dell'impresa in un giorno: le istruzioni dell'INPS, dell’AGENZIA DELLE ENTRATE e dell’INAIL

INPS
Dal 1° aprile 2010 entra a pieno regime ComUnica, il modello telematico finalizzato all'avvio dell'attività d'impresa in un solo giorno. Lo chiarisce l'INPS, nella Circolare 26 marzo 2010, n. 41, nella quale fornisce istruzioni in merito agli adempimenti amministrativi da porre in essere da parte delle imprese (e delle ditte individuali), in sede costitutiva, modificativa ed estintiva dell'impresa.
Dopo la fine del periodo transitorio (1° ottobre 2009 - 31 marzo 2010), in cui era ancora possibile effettuare gli adempimenti amministrativi con le vecchie modalità e procedure, dal 1° aprile 2010 ComUnica diviene la sola modalità per lo svolgimento degli adempimenti ai fini INPS. L'unica eccezione riguarda le aziende agricole autonome per le quali il termine è spostato al 30 aprile 2010, mentre per le imprese artigiane l'utilizzo della Comunicazione Unica è possibile solo se previsto dalla legislazione regionale.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Con Comunicato 30 marzo 2010, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni agli uffici in merito alla gestione della nuova procedura ComUnica.
In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha stabilito che nel primo periodo di applicazione del nuovo sistema, l'Agenzia delle Entrate accetterà ancora le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività presentate attraverso i propri canali telematici; la Comunicazione unica è, infatti, finalizzata alla semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.
INAIL
Istruzioni Inail del 31/03/2010 Prot. INAIL.60010.31/03/2010.0002858
La Comunicazione unica è concepita come un fascicolo elettronico al cui interno sono presenti le denunce/dichiarazioni di competenza dei vari enti destinatari ed è stata prevista la sottoscrizione con firma digitale sia dell'intero fascicolo ("pratica Registro imprese"), sia dei singoli moduli.
Ciò in quanto le categorie di intermediari titolati ad effettuare i diversi adempimenti nei confronti delle amministrazioni interessate a Comunicazione unica sono differenziate.
Le denunce di iscrizione all'INAIL effettuate con ComUnica alle Camere di commercio devono essere sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa o da un intermediario legittimato in base alla legge n. 12/1979.
Tale controllo non può che essere effettuato verificando che la persona fisica che sottoscrive con firma digitale la denuncia all'INAIL sia un soggetto abilitato in Punto Cliente e quindi autorizzato dall'INAIL ad effettuare tale tipo di adempimento.
Le categorie di utenti disciplinate dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 12/1979, inoltre, sono legittimate ad effettuare gli adempimenti previsti con ComUnica tramite il personale dipendente operante nelle proprie strutture, che quindi può sottoscrivere le denunce con firma digitale.
A tal fine sono stati realizzati per i Servizi di associazione e per i CAF imprese appositi nuovi profili utenti in Punto Cliente, in modo da consentire agli "operatori subdelegati" - riferiti a tali categorie - di operare, previa abilitazione rilasciata dall'INAIL ai legali rappresentanti pro tempore dei servizi e delle società. I nuovi profili in discorso servono al momento solo per effettuare le denunce con ComUnica.
Al momento si è deciso inoltre di mantenere inalterati i profili riguardanti il LUL, pertanto nulla cambia relativamente al profilo "legale rappresentante associazione di categoria" e alle deleghe collegate alle persone fisiche già abilitate e presenti nel relativo gruppo di utenti.
In un secondo momento, che verrà appositamente comunicato, i nuovi profili creati per i servizi di associazioni e per i CAF imprese consentiranno anche di effettuare i servizi telematici previsti in Punto Cliente (es. denuncia di nuovo lavoro temporaneo, autoliquidazione, ecc.).
Si coglie l'occasione per ricordare che in materia previdenziale vige la riserva di legge di cui alla legge n. 12/1979, a favore dei soggetti previsti al comma 1 e al comma 4 dell'articolo 1.
L'articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979 prevede infatti che "tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro ..... nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali1, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali2, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra".
Il comma 4, dell'articolo 1, della legge n. 12/1979 dispone, inoltre, che "le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni".
La parola "possono", per interpretazione consolidata del Ministero del Lavoro, è da riferirsi al fatto che il consulente del lavoro può essere un dipendente dell'associazione, per cui il servizio deve sempre e comunque essere assistito da un professionista di cui al primo comma.
Si anticipa che è in corso di predisposizione una circolare complessiva sulla materia, che sarà sottoposta all'approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella quale potranno eventualmente essere meglio precisate alcune indicazioni contenute nella presente.