martedì 19 gennaio 2010

Zone Franche Urbane: esenzione dei contributi con il rimborso da parte dei Comuni

I commi da 340 a 340 bis dell’articolo 1 della legge 296/06 e il decreto del ministero del Lavoro del 1° dicembre 2009 intervengono sugli aiuti alle Zfu. Finalizzati ad alleggerire il costo del lavoro, gli aiuti per le zone franche urbane si trasformano da esenzione contributiva in un intervento che verrà erogato dai Comuni. L’importo massimo concedibile non potrà eccedere l’ammontare dei contributi calcolati sul minimale contributivo per i primi 5 anni di attività delle imprese e dei professionisti, riducendosi al 60% dal sesto al decimo anno, al 40% dall’undicesimo al dodicesimo anno e al 20% dal tredicesimo al quattordicesimo anno. Il periodo agevolato è, complessivamente, di 14 anni. Le Zfu sono: Catania, Torre Annunziata, Napoli, Taranto, Cagliari, Gela, Mondragone, Andria, Crotone, Erice, Iglesiasi, Quartu Sant’Elena, Rossano, Lecce, Lamezia Terme, Campobasso, Velletri, Sora, Pescara, Ventimiglia, Massa-Carrara, Matera.
La legge esclude dal contributo le imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, delle costruzioni navali, della fabbricazione di fibbre tessili della siderurgia e del trasporto su strada.
Anche le piccole e micro imprese che hanno iniziato l’attività prima del 01/01/2008 nelle zone incentivate possono fruire delle agevolazioni ma nel limite del “de minimis” che è pari a 500.000 euro.