venerdì 29 gennaio 2010

Detassazione per gli aumenti di capitale: 5 febbraio termine ultimo per usufruire dell’agevolazione

Per le società di capitali nonché i soggetti costituiti in forma societaria sottoposti alla disciplina delle società di capitali per espresso rinvio di legge (ad es. le società cooperative) e per le società di persone che svolgono attività d’impresa da qualunque fonte provengano e qualunque sia l’oggetto sociale, termine ultimo per effettuare gli aumenti di capitale (nel limite massimo di e 500.000), mediante conferimenti ai sensi degli artt. 2342 e 2464 c.c., per poter usufruire dell’esclusione da imposizione, per il periodo d’imposta in corso alla data di perfezionamento dell’aumento e per i quattro periodi d’imposta successivi, di un rendimento figurativo annuo calcolato nella misura del 3% annuo sull’importo del capitale effettivamente versato. Il limite massimo di e 500.000 è verificato tenendo conto di tutti gli aumenti di capitale perfezionati da persone fisiche a partire dal 5.8.2009 e fino al 5.2.2010 (art. 5, co. 3-ter, D.L. 78/2009, conv. con modif. dalla L. 102/2009 e C.M. 21.12.2009, n. 53/E)
In particolare l'Amministrazione finanziaria con Circolare 21 dicembre 2009, n. 53 ha precisato quanto segue:
•i beneficiari dell'agevolazione sono le società di capitali, comprese le cooperative, e le società di persone che svolgono attività d'impresa;
•rilevano gli aumenti mediante immissione di nuove risorse, comprese le costituzioni di capitale sociale di nuove società, effettuate fra il 5 agosto 2009 e il 5 febbraio 2010;
•gli aumenti sono perfezionati alla data di iscrizione della delibera nel registro imprese; qualora la sottoscrizione avvenga in data successiva fa riferimento la data di deposito degli amministratori dell'iscrizione nel registro imprese dell'attestazione dell'esecuzione dell'aumento;
•il limite di aumento dei 500.000 euro va riferito alle sole persone fisiche (sia vecchi che nuovi soci), a nulla rilevando la quota riferibile a soggetti diversi dalle persone fisiche; inoltre le persone fisiche possono effettuare più aumenti di capitali a favore di diverse società;
•l'esclusione da imposizione fiscale del 3% rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini IRAP e concorre a determinare il risultato anche in presenza di perdite.