giovedì 14 gennaio 2010

Detassazione del 3% per gli aumenti di capitale entro il 5 febbraio 2010

Per ottenere la detassazione del 3% delle ricapitalizzazioni, le operazioni devono essere perfezionate entro il 5 febbraio 2010. Con Circolare 21 dicembre 2009, n. 53, l'Agenzia delle Entrate ha inoltre fornito chiarimenti in merito all'esclusione da imposizione fiscale degli aumenti di capitale, ai sensi dell'art. 5, comma 3-ter, D.L. n. 78/2009.
In particolare l'Amministrazione finanziaria ha precisato quanto segue:
- i beneficiari dell'agevolazione sono le società di capitali, comprese le cooperative, e le società di persone che svolgono attività d'impresa;
- rilevano gli aumenti mediante immissione di nuove risorse, comprese le costituzioni di capitale sociale di nuove società, effettuate fra il 5 agosto 2009 e il 5 febbraio 2010;
- gli aumenti sono perfezionati alla data di iscrizione della delibera nel registro imprese; qualora la sottoscrizione avvenga in data successiva fa riferimento la data di deposito degli amministratori dell'iscrizione nel registro imprese dell'attestazione dell'esecuzione dell'aumento;
- il limite di aumento dei 500.000 euro va riferito alle sole persone fisiche (sia vecchi che nuovi soci), a nulla rilevando la quota riferibile a soggetti diversi dalle persone fisiche; inoltre le persone fisiche possono effettuare più aumenti di capitali a favore di diverse società;
- l'esclusione da imposizione fiscale del 3% rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini IRAP e concorre a determinare il risultato anche in presenza di perdite.
Per gli aumenti di capitale sociale la circolare impone di fare riferimento al momento di aggiornamento del registro delle imprese. Pertanto, per le società di capitale occorrerà fare riferimento alla data di iscrizione della delibera oppure dell’attestazione con cui gli amministratori danno conto dell’avvenuto aumento (per le spa) o della quota effettivamente sottoscritta (per le srl). Per le società di persone ha rilevanza la data di iscrizione al registro imprese del verbale modificativo dell’atto costitutivo. Per l’aumento di capitale proprio il momento in cui dare rilevanza a eventuali versamenti in denaro a fondo perduto è la data di effettivo versamento delle somme, mentre, per la rinuncia ai crediti vantati dai soci, occorre considerare la data dell’atto di formale e incondizionata rinuncia.