giovedì 21 gennaio 2010

Scudo fiscale: proroga dei termini ma nessuna apertura per le violazioni commesse dopo il 31/12/2008

L’articolo 1, comma 1, del decreto milleproroghe ha riaperto i termini per far emergere le attività patrimoniali e finanziarie detenute irregolarmente all’estero pagando un’imposta sostitutiva del 6% per le operazioni perfezionate entro il 28 febbraio e del 7% per quelle perfezionate dal 1° marzo al 30 aprile.
A seguito dia tale disposizione di riapertura dei termini per lo scudo fiscale prevista dal Decreto Legge 30/12/2009, n. 194, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto ad aggiornare sul sito le nuove scadenze di presentazione e le nuove aliquote applicabili (ovvero 6% per le operazioni perfezionate entro il 28/02/2010, 7% per le operazioni perfezionate dal 1/03/2010 al 30/04/2010). Il modello di comunicazione da utilizzare e le relative istruzioni da seguire per la compilazione restano le stesse.
Rimane comunque confermata la data di riferimento prevista in origine dalla norma per poter accedere alla sanatoria, per cui debbono ritenersi escluse dalla proroga le violazioni commesse dopo la data del 31/12/2008. Inoltre, la riapertura dei termini non trova applicazione per le situazioni precedenti al 15 settembre 2009.