giovedì 10 gennaio 2013

Rivalutazione partecipazioni e terreni: possibili fino al 1 luglio 2013 con la legge di stabilità 2013

L'articolo 1, comma 473, Legge 24.12.2012, n. 228, c.d. "Legge di stabilità 2013", intervenendo sull'art. 2, comma 2, D.L. n. 282/2002, dispone la riapertura della possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:
• terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
• partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;
posseduti alla data dell'1.01.2013, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali agli effetti della determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 67 del TUIR.
È fissato al 30.06.2013 il termine entro il quale provvedere:
• alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;/li>
• al versamento dell'imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno o della partecipazione risultante dalla perizia, le seguenti aliquote:
o 2% per le partecipazioni non qualificate;
4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.
Più precisamente, si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e delle azioni stimato al 1° gennaio 2013 mediante l’assolvimento dell’imposta sostitutiva del 2% sulle partecipazioni non qualificate e del 4% sulle partecipazioni qualificate e sui terreni.
A tal fine, entro il termine del 30 giugno 2013 (ovvero, entro il 1° luglio 2013, essendo il 30 giugno domenica), occorrerà che:
- un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
A seguito delle novità introdotte dal DL 70/2011, per i soggetti che si avvalgono nuovamente dell’agevolazione è possibile:
- detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione eseguita ora ai sensi della L. 228/2012 l’imposta già versata su precedenti rivalutazioni degli stessi beni;
- oppure richiedere il rimborso dei versamenti effettuati ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73.
Resta fermo che l’importo del rimborso non può essere comunque superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata.
Tali disposizioni anche se erano contenute nell’art. 7 comma 2 del DL 70/2011, che non è stato espressamente richiamato dalla L. 228/2012, risultano a regime e si applicano anche alla proroga in esame.
Si ricorda che, nel caso in cui il valore di mercato della partecipazione sia divenuto inferiore rispetto a quello indicato nella perizia relativa a una rivalutazione precedente a quella in argomento, non è sempre necessario procedere alla rideterminazione del costo. Infatti, la vendita della partecipazione a un valore inferiore a quello della perizia non determina la decadenza del regime e la perdita dell’affrancamento.
In merito, l’art. 5, comma 6 della L. 448/2001, per evitare eccessivi benefici dall’applicazione della norma, prevede che l’assunzione del nuovo valore di acquisto della partecipazione non ammetta il realizzo di minusvalenze compensabili ai sensi dell’art. 68 del TUIR. Questa disposizione, in particolare, consente di compensare, nell’ambito delle categorie formate dalle partecipazioni qualificate e degli altri investimenti finanziari, le plusvalenze con le minusvalenze e di riportare a nuovo le minusvalenze eccedenti nei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il quarto.
Con la norma in commento, dunque, nell’ipotesi in cui la partecipazione “rivalutata” dovesse essere successivamente ceduta, si è stabilito semplicemente che, dal raffronto tra il valore realizzato e quello di perizia, non possano emergere minusvalenze fiscalmente rilevanti (cfr. anche circ. Assonime 27 maggio 2002 n. 39, § 2.4).
Al riguardo, si osserva che il disposto del comma 6 dell’art. 5 della L. 448/2001 non ha previsto, come invece accade per la rideterminazione del costo dei terreni ex art. 7 della L. 448/2001, che il valore asseverato costituisca valore normale minimo ai fini delle imposte sui redditi, nonché delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Ed è con riferimento al fatto che l’art. 7 citato prevede un valore fiscale minimo che la circ. Agenzia delle Entrate 1° febbraio 2002 n. 15 (§ 3) ha affermato che il venditore che intenda discostarsi dal valore di perizia, per il calcolo della plusvalenza, deve assumere il costo storico e non quello rivalutato.
Sempre con riferimento al caso dei terreni, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta, con la ris. n. 111/2010, per precisare che è possibile una seconda rideterminazione del costo fiscale anche quando la nuova perizia indichi un valore dell’area inferiore a quello precedentemente stimato.
Quindi, la questione dell’utilizzo del valore di perizia quale “valore minimo” non riguarda la rivalutazione delle partecipazioni per le quali, ai fini del calcolo del capital gain, può tranquillamente accadere che vi sia un corrispettivo di vendita inferiore a quello indicato nell’ultima perizia di stima. Infatti, l’art. 5 della L. 448/2001 non dispone che per le partecipazioni il valore di perizia sia quello minimo, ma più opportunamente si limita a stabilire che la rivalutazione non può generare minusvalenze deducibili.
Fonte: Eutekne