martedì 22 gennaio 2013

Dichiarazione IMU: nessuna dichiarazione per IAP e coltivatori diretti con terreni agricoli senza variazioni

Con Risoluzione 18 gennaio 2013, n. 2/DF, il Dipartimento Finanze ha chiarito che i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP) devono presentare la dichiarazione IMU solo nel caso in cui siano intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI già presentate.
Ai fini dell'obbligo di presentazione non è rilevante il fatto che il moltiplicatore per calcolare l'IMU dovuta sia cambiato rispetto a quello applicato per l'ICI.
I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola (Iap) quindi non devono presentare alcuna dichiarazione ai fini Imu, nel caso in cui non siano intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni Ici già presentate.
Questo il principale chiarimento contenuto nella risoluzione n. 2/Df del 18 gennaio, emanata dal ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze.
La normativa istitutiva dell’imposta municipale propria (articolo 13, comma 12-ter, del Dl n. 201/2011) stabilisce che restano ferme, ai fini Imu, le dichiarazioni già presentate in materia di imposta comunale sugli immobili (Ici) che, in quanto compatibili, mantengono la loro validità anche ai fini dichiarativi della nuova imposta.
La risoluzione ministeriale ricorda che nelle istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione Imu, approvato con il Dm 30 ottobre 2012, è stato precisato che l’“obbligo dichiarativo Imu sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni Ici già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune”.
Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, è previsto che “…le riduzioni vanno dichiarate sia nel caso in cui si acquista sia in quello in cui si perde il relativo diritto…”.
Tale obbligo – ribadisce il documento di prassi – non può dipendere dalla semplice variazione del moltiplicatore previsto per il calcolo dell’imposta, poiché altrimenti si introdurrebbe un obbligo dichiarativo generalizzato per tutti i casi in cui viene modificato il moltiplicatore.
Infine, la risoluzione ricorda che non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola utilizzati per attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento degli animali.