lunedì 28 gennaio 2013

DURC 2013: nelle società di capitali non rileva la posizione dei singoli soci

Il Ministero del Lavoro, in risposta all'Interpello n. 2 del 24 gennaio 2013, avanzato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, precisa che:
• nell'ambito della verifica della regolarità contributiva delle società di capitali,
• non rileva la posizione contributiva dei singoli soci, con la conseguenza che le eventuali pregresse irregolarità dei versamenti contributivi riguardanti gli stessi non incidono sul rilascio del DURC.
Tale verifica, invece, è necessaria in caso di società di persone.
A ribadire questo importante ed ormai consolidato principio è il Ministero del Lavoro, nella risposta ad interpello n. 2 di ieri, 24 gennaio 2013, scaturita da un’istanza del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.
Com’è noto, il DURC è un certificato che attesta contestualmente la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché nell’assolvimento di tutti gli altri obblighi previsti dalle disposizioni vigenti nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili (per le imprese di tale settore di attività), accertata attraverso le verifiche effettuate parallelamente dagli Enti interessati, sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Le verifiche da espletare in fase di rilascio del DURC variano, peraltro, in relazione alle diverse tipologie di imprese richiedenti.
Il caso sottoposto al Ministero riguardava, nello specifico, la verifica, a fronte della richiesta del DURC, della posizione ai fini degli obblighi contributivi nei confronti dell’INPS di una società di capitali; verifica sulla quale incide la maggiore intensità dell’autonomia patrimoniale caratteristica di tale tipo societario. Al riguardo, va, infatti, ricordato che, secondo un’affermazione ormai costante in dottrina e in giurisprudenza, qualunque società, anche ove abbia natura personale, costituisce un soggetto di diritto distinto dalle persone dei soci e titolare di un patrimonio autonomo, vincolato allo svolgimento dell’attività sociale.
Tuttavia, le società di persone sono dotate di autonomia patrimoniale “imperfetta”, in quanto, per ciò che riguarda la responsabilità per le obbligazioni sociali, alla responsabilità principale della società con il suo intero patrimonio si aggiunge, sia pur in via sussidiaria, la responsabilità personale dei soci illimitatamente responsabili. Sono, inoltre, previste ipotesi in cui il creditore personale del singolo socio può ottenere la liquidazione della quota del proprio debitore.
Nelle società capitalistiche si realizza, invece, un’autonomia patrimoniale “perfetta”, in quanto:
- i soci rispondono delle obbligazioni sociali soltanto nei limiti della quota di capitale conferita. I creditori sociali, anche in caso di insufficienza del patrimonio sociale, non possono, quindi, escutere il patrimonio personale dei soci;
- i creditori personali del socio non possono, in alcun modo, soddisfarsi sui beni della società.
In considerazione di tale completa separazione tra il capitale sociale e il patrimonio personale dei soci, si giunge alla conclusione che, in merito alle società di capitali, il controllo di regolarità nei versamenti contributivi deve essere effettuato sulla contribuzione dovuta, in veste di datori di lavoro, per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato e, in veste di committenti/associanti, per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto), avente ad oggetto prestazioni senza vincolo di subordinazione.
A nulla rileva, invece, ai fini dell’accertamento della regolarità delle società di capitali, l’eventuale irregolarità della posizione contributiva dei singoli soci, atteso che le suddette società, proprio in ragione del regime patrimoniale civilistico che le regola, non possono essere chiamate a rispondere delle violazioni contributive riferibili ai soci medesimi. La posizione personale di questi ultimi non deve, pertanto, essere oggetto di verifica nel procedimento finalizzato al rilascio del DURC alla società di cui essi facciano parte, né, come si è detto, eventuali pregresse irregolarità contributive da parte degli stessi possono ostare all’emissione del documento.
In applicazione di tale principio si è escluso che, in caso di istanza per il DURC da parte di una srl unipersonale con dipendenti, possa essere causa di diniego l’esistenza di debiti pregressi del socio, titolare in passato di un’attività con dipendenti come ditta individuale. Come già affermato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro (parere n. 17/2012), richiamando il messaggio INPS n. 16246/2010, i debiti pregressi della ditta individuale non possono infatti “inquinare” eventuali nuove società di capitali, giuridicamente distinte.
Un discorso diverso va fatto, invece, con riguardo alle società di persone, nelle quali, come già evidenziato dall’INPS nel messaggio citato, il DURC deve essere rilasciato avendo cura di verificare la posizione dei lavoratori dipendenti, di eventuali collaboratori iscritti alla Gestione separata, nonché dei singoli soci iscritti alle diverse gestioni dell’Istituto, diversi dall’accomandante.