venerdì 1 giugno 2012

Tassa annuale su imbarcazioni 2012: con la Circolare del 30/05/2012 n.16 gli ultimi chiarimenti

Con Circolare 30 maggio 2012, n. 16, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti ai fini della corretta applicazione della tassa annuale sulle unità da diporto, di cui all'art. 16, D.L. n. 201/2011.
In particolare, l'Amministrazione finanziaria precisa che:
• la tassa trova applicazione per le imbarcazioni possedute o detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato, a prescindere dal paese di immatricolazione;
• in caso di noleggio, tenuto al pagamento della tassa è il noleggiatore, al fine di evitare un'ingiustificata disparità di trattamento tra il settore del noleggio e quello della locazione;
• nel caso in cui l'unità da diporto venga ceduta in data successiva al pagamento della tassa, l'importo versato non può essere restituito; il nuovo acquirente non dovrà però corrispondere nuovamente il tributo per il medesimo periodo.
I noleggiatori sono tenuti al pagamento della tassa sulle imbarcazioni, anche se non sono elencati espressamente fra i soggetti passivi del tributo. Un’interpretazione differente ed esclusivamente letterale della norma porterebbe, infatti, a escludere del tutto dall’imposizione le unità di diporto utilizzate mediante contratto di noleggio. Circostanza che produrrebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra noleggio e locazione.
E’ una delle indicazioni contenute nella circolare n. 16/E del 30 maggio. Il documento completa il quadro interpretativo/applicativo sulla tassa (introdotta, nella sua prima versione, dal Dl 201/2011), aggiungendosi al pacchetto “modalità e termini di versamento”, costituito dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 24 aprile e dalla risoluzione n. 39/E.
La tassa
Oggetto del tributo - nella versione revisionata, dal Dl 16/2012, della norma che ha lo ha introdotto - sono le unità da diporto dai 10,01 metri di lunghezza in su. Lunghezza dello scafo, in base alla quale è parametrato l’importo.
Tenuti al pagamento sono i proprietari dell’imbarcazione, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione (anche finanziaria), residenti in Italia, nonchè le stabili organizzazioni dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unità da diporto.
La rivisitazione della disposizione ha, quindi, tagliato il collegamento della tassa allo stazionamento delle unità di diporto nelle acque italiane, esentando, perciò, dalla stessa i proprietari/turisti stranieri. Non sono tenute, infatti, al pagamento le persone fisiche che non risultino residenti nel territorio dello Stato, nonché le persone giuridiche che non abbiano la propria sede legale in Italia; anche qualora l’imbarcazione risulti immatricolata nei registri nazionali.
Strumentalità non solo per noleggio e locazione
Fra gli indirizzi dati dalla circolare, l’esclusione dal tributo per le unità da diporto utilizzate per lo svolgimento delle altre attività commerciali (oltre a noleggio e locazione) individuate dall’articolo 2 del Codice della nautica da diporto (Dlgs 171/2005), vale a dire le imbarcazioni utilizzate:
• per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto
• da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
Tassa solidale
Nel caso di più proprietari o detentori dell’imbarcazione, tutti sono tenuti in solido al versamento della tassa. Tassa che si riferisce al periodo 1° maggio – 30 aprile successivo e che va pagata entro il 31 maggio di ciascun anno.
Quando il presupposto per l’applicazione del tributo si verifica successivamente al 1° maggio, il versamento va effettuato entro la fine del mese successivo a quello in cui nasce il debito d’imposta (per gli anni successivi, la tassa andrà poi corrisposta entro l’ordinario 31 maggio). Per i contratti, infine, di durata inferiore al periodo che va dal 1° maggio al 30 aprile dell’anno dopo, il pagamento deve essere eseguito entro il giorno prima della data d’inizio del periodo di durata del contratto.
Esempio tratto dalla circolare:
Contratto di locazione stipulato il 30 aprile 2013 con decorrenza 15 maggio 2013, della durata di 10 giorni, per una unità da diporto di lunghezza pari a 35 metri.
Calcolo dell’imposta : (12.500*10/365) = 342,00 euro.
La tassa da corrispondere entro il 14 maggio 2013 è pari ad euro 342,00.
Il tributo si versa utilizzando l’F24 con elementi identificativi (codici tributo 3370 per l’imposta, 8936 per l’eventuale sanzione e 1931 per gli interessi); per chi, invece, è nell’impossibilità di passare per la delega di pagamento, il versamento dovrà avvenire mediante bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1222, indicando:
• codice BIC : BITAITRRENT
• causale del bonifico: generalità del soggetto tenuto al versamento della tassa annuale, identificativo (sigla di iscrizione) dell’unità da diporto, codice tributo e periodo di riferimento
• IBAN – IT15Y0100003245348008122200, pubblicato sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato (http://www.rgs.mef.gov.it/).
L’omesso, ritardato o parziale versamento è punito con una sanzione che va dal 200% al 300% dell’importo non versato. Ricorrendone le condizioni, è comunque possibile ricorrere al ravvedimento operoso.