mercoledì 27 giugno 2012

5x1000: raccomandata entro il 30/06/2012

Gli enti operanti nel settore no-profit, quelli della ricerca scientifica e dell’Università e le associazioni sportive dilettantistiche che hanno effettuato l’iscrizione negli elenchi dei soggetti beneficiari del cinque per mille dell’IRPEF per l’anno 2012 sono tenuti, entro il 2 luglio 2012 (la scadenza originaria è prorogata, in quanto il 30 giugno cade di sabato), ad un ulteriore adempimento.
In particolare, i legali rappresentanti dei citati enti e associazioni devono spedire, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione nei suddetti elenchi, allegandovi una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Secondo quanto precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 25 ottobre 2007 n. 57 (§ 2) con riferimento al cinque per mille per l’anno finanziario 2007, ai fini della valutazione della tempestività dell’invio della dichiarazione sostitutiva fa fede il timbro di spedizione postale.
I suddetti documenti devono essere inviati:
- per quanto riguarda gli enti del settore no-profit, alla DRE nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’ente;
- per quanto riguarda le associazioni sportive dilettantistiche, all’ufficio territoriale del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata;
- per quanto riguarda gli enti della ricerca scientifica, al Ministero dell’Istruzione.
I modelli di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Si segnala peraltro che, nel caso in cui la domanda d’iscrizione sia stata compilata tramite l’apposito software disponibile nel suddetto sito, la dichiarazione sostitutiva è predisposta automaticamente dal programma e deve essere completata prima dell’invio.
L’Agenzia delle Entrate procede, entro il 31 dicembre 2012, ai controlli delle dichiarazioni sostitutive ricevute. Ad analoghi controlli procedono l’ufficio del CONI e il Ministero dell’Istruzione, rispettivamente entro il 31 dicembre 2012 e il 30 novembre 2012.
Effettuati i controlli, sia il CONI che il Ministero predispongono l’elenco dei soggetti ammessi e di quelli esclusi, trasmettendoli all’Agenzia delle Entrate, rispettivamente entro il 15 marzo 2013 e il 31 dicembre 2012.
L’elenco definitivo dei soggetti ammessi al beneficio e quello dei soggetti esclusi è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2013.
Gli enti beneficiari del contributo del cinque per mille devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto, anche a mezzo di una relazione illustrativa, nel quale indicare, in modo chiaro e trasparente, la destinazione delle somme percepite (art. 12 del DPCM 23 aprile 2010).
Per le associazioni sportive dilettantistiche, la relazione deve anche indicare le attività di interesse sociale effettivamente svolte.
Si ricorda, infine, che l’art. 2 comma 2 del DL 16/2012 ha previsto, a partire dall’esercizio finanziario 2012, l’estensione del riparto del cinque per mille agli enti che, pur in possesso dei requisiti sostanziali, non abbiano effettuato entro la scadenza, in tutto o in parte, gli adempimenti necessari per l’accesso al beneficio, vale a dire:
- abbiano omesso di presentare la domanda d’iscrizione e/o la dichiarazione sostitutiva;
- abbiano omesso di allegare la copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’ente alla dichiarazione sostitutiva presentata nei termini.
Tali enti possono sanare le irregolarità commesse, entro il 30 settembre 2012 (prorogato al 1° ottobre 2012, essendo il 30 settembre domenica), effettuando i seguenti adempimenti:
- presentazione della domanda d’iscrizione e/o della dichiarazione sostitutiva, oppure integrazione della documentazione necessaria;
- versamento della sanzione minima prevista dall’art. 11 comma 1 del DLgs. 471/97, pari a 258 euro (codice tributo “8115” da indicare nel modello F24).
La misura è applicabile qualunque sia la categoria di appartenenza dell’ente (circ. Agenzia delle Entrate 20 marzo 2012 n. 10, § 4.1).
Per quanto sopra, gli enti che omettono di effettuare correttamente l’adempimento in esame (spedizione della dichiarazione sostitutiva con i relativi allegati) possono partecipare comunque al riparto del beneficio se correggono l’errore commesso secondo le modalità sopra indicate, entro il 1° ottobre 2012.
Fonte: Eutekne