mercoledì 6 giugno 2012

DURC 2012: precisazioni ministeriali su acquisizione d'ufficio e autocertificabilità

Il DURC deve essere acquisito d'ufficio sia dalle stazioni appaltanti nell'ambito dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10, DL n. 185/2008 che dell'art. 44 bis, D.P.R. n. 445/2000, che dalle pubbliche amministrazioni concedenti nell'ambito dei lavori privati, al fine di soddisfare quanto previsto dall'art. 90, lett. c) del D.Lgs n. 81/2008.
Lo afferma il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 12 del 1° giugno 2012, con la quale precisa ulteriormente che è comunque possibile, da parte dei privati, richiedere il documento unico di regolarità contributiva per l'utilizzo dello stesso nei rapporti tra privati e nell'ambito di lavori privati. Viene confermata, inoltre, l'impossibilità di sostituire il DURC con un'autocertificazione, come già affermato con la Nota n. 619 del 16 gennaio 2012.
DURC per lavori edili pubblici e privati
Innanzitutto la circolare ministeriale chiarisce che nell’ambito dei lavori pubblici le stazioni appaltanti sono tenute ad acquisire d’ufficio il DURC, sia in forza dell’art. 16-bis, c. 10 del D.L. n. 185/2008, convertito dalla Legge n. 2/2009, sia in forza dell’art. 44 bis del DPR n. 445/2000. Inoltre, anche l’art. 14, c. 6-bis, D.L. n. 5/2012, le Amministrazioni pubbliche devono acquisire d’ufficio il DURC sia nell’ambito dei lavori pubblici che nei lavori privati dell’edilizia.
Nell’ambito dei lavori privati in edilizia è comunque possibile, da parte dei privati richiedere il Documento ai fini di un suo utilizzo nei rapporti fra privati ma, in tal caso, gli Istituti e le Casse Edili devono apporre sulla certificazione, a pena di nullità, la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della P.A. o ai privati gestori di servizi pubblici (art. 40, c. 2, DPR n. 445/2000).
Per quanto concerne, invece, l’acquisizione del DURC da parte dell’Amministrazione concedente, l’acquisizione del DURC relativo alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi interessati deve essere effettuata d’ufficio dalla medesima amministrazione.
Sostituzione del DURC con autocertificazione
Come già chiarito in altre occasioni, il Ministero del Lavoro conferma che la regolarità contributiva non può essere autocertificabile. Cosa diversa è la certificazione relativa al regolare versamento della contribuzione obbligatoria che non costituisce mera certificazione del versamento di una somma a titolo di contribuzione, per cui l’impresa può presentare una dichiarazione in luogo del DURC in specifiche ipotesi previste dal Legislatore, come nel caso dell’art. 38, c. 1, lett. i), del D.Lgs. n. 163/2006 e l’art. 14-bis del D.L. n. 70/2011, convertito dalla Legge n. 106/2011 (contratti di forniture e servizi fino a 20.000 € stipulati con la P.A. e con le società in house)
Validità del DURC
La circolare n. 12/2012, costituisce occasione per il Ministero per ricordare che il DURC, anche nell’ambito pubblico ha validità trimestrale, inoltre:
- nell’ambito delle procedure di selezione del contraente, va acquisito un DURC per ciascuna procedura e lo stesso ha validità trimestrale; analogamente ha validità trimestrale il DURC emesso ai fini del controllo delle autocertificazioni presentate ex DPR n. 445/2000 che attesta la regolarità alla data dell’autocertificazione che è stata indicata nella richiesta. In entrambi i casi il DURC può essere utilizzato dalla stazione appaltante all’interno della medesima procedura di selezione, anche ai fini dell’aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, purché ancora in corso di validità.
- per le fasi di stato avanzamento lavori o stato finale/regolare esecuzione - fermo restando l’obbligo di richiedere un nuovo DURC per ciascun SAL o stato finale riferiti ad ogni singolo contratto
- il DURC ha validità trimestrale.
- il DURC deve essere richiesto anche nel caso di appalti relativi all’acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia ex art. 125, c. 1, lett. b), D.Lgs. n 163/2006 ed ha validità trimestrale con riferimento allo specifico contratto.
Dematerializzazione e consultazione del DURC
Gli Istituti e le PP.AA. devono adottare ogni possibile misura per dematerializzare il DURC e quindi per diffonde l’uso della PEC per la consegna. Gli Istituti, inoltre, potranno adottare misure tecniche per rendere accessibili via web, a chi abbia un interesse qualificato (Casse edili abilitate comprese), le informazioni concernenti richieste e contenuti dei DURC già rilasciati. DURC e Casse Edili abilitate Infine, la circolare n. 12/2012 ribadisce che le stazioni appaltanti debbono tenere in conto solo le certificazioni rilasciate dalle Casse Edili abilitate al rilascio del DURC.
Eventuali certificazioni rilasciate da Casse edili non abilitate non possono sostituire il DURC anche se le Casse abbiano in passato sottoscritto accordi a livello locale o abbiano in corso contenziosi relativi alla possibilità di rilasciare attestazioni di regolarità.